SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 135 2026 – N. R.G. 00000305 2025 DEPOSITO MINUTA 20 01 2026 PUBBLICAZIONE 20 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.
), con il patrocinio dell’avv.
GARLATTI BRUNO;
RICORRENTE
contro
C.F.
);
RESISTENTE
C.F.
C.F.
avente ad oggetto : p restazione d’opera intellettuale di avvocato.
CONCLUSIONI :
PER PARTE ATTRICE: come da ricorso , con la rideterminazione ad € 5.148,76 della somma richiesta a verbale di udienza del 15/01/2026:
nel merito, in via principale:
1. accertare la sussistenza del credito professionale di cui alla narrativa e, per gli effetti, condannare il AVV_NOTAIO a pagare all’avv. la somma complessiva di € 6.948,76, comprese spese generali e C.P.A. come di legge, a fronte di tutte le
prestazioni d’opera professionale intellettuale svolte nel suo interesse, somma maggiorata degli interessi legali di cui all’art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo; 2. spese di lite rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. L’avv. ha chiamato in giudizio allegando di aver svolto in suo favore attività professionale di avvocato, senza avere però ricevuto il pagamento dei propri onorari.
In particolare, deduce di aver introdotto presso il Tribunale di Trieste una causa contro la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’assicuratore al pagamento dell ‘ indennizzo per i danni subiti a seguito del crollo di un fabbricato di sua proprietà -indennizzo negato da
Deduce il ricorrente, e così risulta in atti, che l’atto di citazione (doc. 1, con procura a margine) sia stato notificato e la causa iscritta a ruolo sub r.g. 3920/2022, assegnata al giudice AVV_NOTAIO. Risultano poi depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. e quelle conclusionali (docc. 2-34) e si evince dai verbali che l’avv. ha partecipato, per mezzo di sostituto, a tre udienze (docc. 5-6-7). Infine, il procedimento è stato definito con sentenza n. 604/2024 del Tribunale di Trieste (doc. 8), con il rigetto della domanda di
Nonostante la regolarità della notifica via p.e.c. del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
II. Come è noto in tema di inadempimento contrattuale l’onere del creditore è quello di provare la fonte dell’obbligazione, mentre quello del debitore è di provare l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito. Nel caso in esame il ricorrente ha dato prova di aver svolto la propria attività professionale, mentre il resistente, non costituito, non ha provato alcun fatto estintivo o modificativo dell’obbligazione.
Quanto all’ammontare del debito di verso l’avv. quest’ultimo ha prodotto agli atti una nota spese (doc. 9), con la quale si chiede il pagamento di un compenso di € 5.810,00, oltre a spese generali e cassa forense (tot. € 6.948,76) ; tale nota è stilata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, con riferimento ai valori medi tutte le fasi ad eccezione dell’istruttoria, non richiesta. Tale conteggio appare congruo all’attività svolta e
documentata; inoltre, un computo molto simile è stato svolto anche dal giudice nella sentenza n. 604/2024 in sede di liquidazione delle spese di lite in favore del convenuto vittorioso (valori medi pieni per le prime due fasi e ridotti del 50% per le seguenti, per un totale di € 5.261,00 oltre a spese generali e cassa ).
All’udienza del 15 gennaio 2026 il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto pagamenti per € 1.800,00; ha pertanto rideterminato somma richiesta in quella complessiva di € 5.148,76 (comprese spese generali e accessori).
L a domanda dell’avv. in quanto fondata, merita accoglimento e deve essere pertanto condannato al pagamento degli onorari professionali nella misura di complessiva di € 5.148,76.
Si accoglie anche la domanda di pagamento degli interessi legali di cui all’art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo
III. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 5.201 a € 26.000), prendendo a riferimento i valori minimi e senza conteggiare la fase istruttoria, in considerazione della semplicità della causa e della mancata resistenza della controparte.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
condanna a pagare all’avv. a titolo di onorario professionale, la somma di € 5.148,76, oltre a interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo nella misura stabilita dall ‘ art. 1284 co. 4 c.c.;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.700,00 per competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 20/01/2026.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME