Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32951 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32428/2020 r.g. proposto da:
COMUNE COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
–
contro
ricorrente – avverso il decreto emesso dal Tribunale di Benevento, depositato in data 11.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Benevento, accogliendo parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta, ai sen si degli artt. 98 e 99 l. fall., da parte del COMUNE DI ISOLA DEL LIRI nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ha ammesso il creditore istante al passivo per la somma di euro 206.208,64, in via chirografaria.
Il g.d. aveva integralmente respinto l ‘ istanza di insinuazione al passivo avanzata dall’ente territoriale per un credito per euro 276.120, insinuato in via privilegiata. Il credito oggetto della domanda di insinuazione era stato determinato dall’esecuzione del servizio di tesoreria affidato all a società fallita e dunque dal mancato riversamento di quanto riscosso a titolo tributario e dal mancato pagamento della Tarsu e della Tari.
Il Tribunale ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che:
(i) l’opponente doveva essere ammesso al passivo del fallimento per la somma di euro 206.208,64, tuttavia in via chirografaria, ‘ alla luce di quanto disposto dall’art. 93 comma 3 n. 4 e comma 4 l. fall., essendosi il creditore limitato a chiedere, sia con la domanda di ammissione allo stato passivo che nel ricorso in opposizione, l’ammissione del credito in sede privilegiata, essendo omessa la specificazione del titolo del privilegio ‘; (ii) in relazione al richiesto credito relativo alle somme di euro 31.803,00 e di euro 13.653,20 per incassi ICI, ‘ sotto il profilo probatorio la documentazione offerta non prova(va) l’esistenza di un Credito del Comune opponente, ma al più dei contribuenti che i detti versamenti (avevano) effettuato nei confronti del concessionario ‘.
Il decreto, pubblicato in data 11.11.2020, è stato impugnato dal COMUNE DI ISOLA DEL LIRI con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vi zio di ‘omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 2745 c.c. -art. 2752 c.c. -art. 93 l. fall. -d.lgs. n. 504/1992 -manifesta illogicità della motivazione’.
1.1 Il motivo di censura è fondato.
Occorre dare continuità ai principi già fissati, nella materia in esame, dalla recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024), con le precisazioni che seguono.
1.1.1 Va in primo luogo evidenziato che può ritenersi oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui per il riconoscimento, nella sede della verifica dei crediti ed in quella successiva dell’opposizione allo stato passivo, del diritto al trattamento in via privilegiata ovvero prededuttiva del credito insinuato rispetto a quello degli altri creditori, occorre necessariamente la domanda in tal senso avanzata da parte del creditore istante (cfr. Cass. n. 10990/2021 e Cass. 2287/2024, entrambe cit. supra ; ma vedi anche, in tal senso: Sez. 1, Ordinanza n. 37017 del 16/12/2022; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 33008 del 13/12/2019).
Sul punto, va chiarito che, da un lato, non risulta derogabile il principio generale della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. , che costituisce principio regolatore del processo applicabile anche alle procedure concorsuali di ammissione dei crediti al passivo; e che, dall’altro, i principi fissati nell’arresto di cui alla ord., Sez. 6 -1 , n. 25316 del 20/09/2021 (e secondo i quali ‘ In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati ‘ ) costituiscono in realtà uno scostamento solo apparente dall ‘ interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata in apertura e comunque dal predetto principio di cui all’ art. 99 c.p.c.. Ed invero, il precedente espresso dalla Sesta Sezione di questa Corte si è limitato ad
affermare che ‘ il privilegio va concesso, nel caso in cui la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito ‘ con la richiesta collocazione privile giata possa chiaramente desumersi ‘ dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. 9 aprile 2018, n. 8636; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19714; Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; Cass. 22 marzo 2013, n. 7287) ‘. Detto altrimenti, nell’arres to sopra menzionato la Corte ha riportato la questione sul diverso terreno dell ‘ interpretazione, demandata al giudice del merito, del contenuto del petitum giudiziale (che nel caso esaminato era stato comunque avanzato in riferimento alla più generale domanda di ammissione al passivo del credito), questione che doveva essere risolta nel senso che ‘ secondo le regole generali, per la manifestazione di tale volontà non è richiesto l’uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso, come dalla documentazione allegata, possa evincersi senza incertezze l’intento della parte istante di ottenere l’ammissione al passivo con la collocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui è assistito: ciò, secondo le ordinarie regole sulla identificazione dell’oggetto della domanda (cfr., ex multis, Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; 22 marzo 2013, n. 7287 )’ (così expressis verbis , Cass. n. 25316/2021, cit. supra ).
1.1.2 Ciò posto e chiarito, non risulta condivisibile, perché errata in diritto, la motivazione espressa dal Tribunale nel decreto qui impugnato, secondo la quale, pur essendo stata dal creditore istante richiesta l’ammissione in via privilegiata del credito insinuato, tale domanda non era meritevole di accoglimento perché sarebbe stata ‘omessa la specificazione del titolo di prelazione’ (cfr. pag. 8 del decreto impugnato).
Sul punto va chiarito che dopo la riforma del d.lgs. n.5 del 2006, l ‘ indicazione – nella domanda di insinuazione al passivo – altresì “di un titolo di prelazione”, ai sensi dell’art.93 co.3 n.4 l.fall., appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con la significativa conseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano, come invece per i requisiti di cui ai nn.1), 2) e 3) del medesimo comma, l ‘ inammissibilità (della
domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario (Cass. 15702/2011, 4306/2012).
1.1.3 Va, poi, ulteriormente ricordato che se è vero che il cd. decreto correttivo n. 169 del 2007 ha ‘ temperato ‘ il precetto disciplinante la domanda di credito privilegiato, abrogando l ‘ originaria previsione di abbinamento del titolo di prelazione alla graduazione dei crediti, resta fermo che anche nella norma attuale non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito, il suo fatto genetico e il titolo dell’eventuale prelazione (così, Cass. n. 10990/2021, cit. supra ). Sul punto è stato infatti espressamente chiarito, nell’arresto da ultimo citato , che ‘… proprio dalla scelta, pacificamente discrezionale, di voler assumere nella comunità dei creditori uno statuto differenziato e preferito rispetto ad altri, in conformità al catalogo legale, per l’ipotesi di una utile ripartizione dell’attivo, è scaturita la regola per cui siffatta qualità del credito, esigendo un autonomo accertamento giudiziale (sommario prima e a contraddittorio più maturo dopo) ben distinto (ed anzi posteriore o di secondo grado) da quello avente per oggetto la sussistenza del credito e la sua attitudine ad essere opponibile alla massa dei creditori, non può prescindere dal principio della domanda ‘. Ne consegue che , anche per l’accertamento della causa di prelazione, vanno verificati, da un lato, la sussistenza in concreto dei presupposti lato sensu costitutivi e , dall’altro, gli eventuali profili di opponibilità alla massa, essendo pacifico che ‘ molteplici ragioni di inefficacia possono ergersi al diniego dell’ammissione in sede concorsuale e nel caso singolo, benché se ne riconosca positivamente la fattispecie generatrice e dunque si ammetta il credito, ma in chirografo ‘ (così, sempre Cass. n. 10990/2021, cit. supra ).
Sul punto, deve dunque ritenersi, a specificazione di quanto già sopra indicato, che la riforma della legge fallimentare del 2005/2007, codificando un canone comune del processo civile (art. 99 c.p.c.) ed attualizzando indirizzi interpretativi già presenti nella giurisprudenza concorsuale (v. in tal senso, Cass. 1044/1997, 5167/2012, 26225/2017), ha formalizzato una ‘ regola selettiva ‘ che, tuttavia, deve essere intesa senza l’imposizione di un onere identificativo, a cura della parte, anche ‘ degli estremi delle norme di legge
che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale ‘jura novit curia” ‘ (così Cass. 12467/2018).
Preme a questo Collegio sottolineare, proprio in ragione della peculiarità della fattispecie concreta qui in esame, che l’indicazione del titolo della prelazione ‘ quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati ‘ (così, Cass. 33008/2019; 7287/2013).
1.1.5 Ne consegue che ciò che risulta dirimente, per le finalità qui in discussione, è che sia specificato nella domanda, ai sensi dell’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall., il ‘titolo della prelazione’, intes o come causa del credito alla quale accede la domanda di riconoscimento del privilegio, non potendosi trasformare la giusta esigenza di certezza della domanda in un giudizio ingessato da formule prestabilite. Occorre, cioè, chiarire che – una volta formulata da parte del creditore istante la domanda di riconoscimento della prelazione, sulla base dell’indicazione del titolo preferenziale in relazione alla causa giustificatrice del credito – rientra nella sfera di azione del giudice del merito ricercare, sull a base del noto principio ‘ iura novit curia ‘, la norma di riferimento giustificatrice del richiesto titolo di preferenza rispetto agli creditori insinuati.
Ebbene, nel caso di specie emerge pacificamente che fin dall’inizio era stato dedotto dall’ente territoriale il credito come avente base – per la parte che qui interessa – nel mancato riversamento di tributi locali oggetto del servizio di tesoreria ed esazione e nel mancato versamento delle imposte Tarsu e Tari. Con la conseguenza che non può certo ritenersi come non ‘indicato’ il ‘titolo di prelazione’ richiesto per l’ammissione privilegiata del credito insinuato.
Con il secondo mezzo si deduce invece vizio di ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto art. 2699 c.c. -art. 2700 c.c. -D.lgs. n. 504/1992 -Art. 2702 cc -art. 115 cpc’.
2.1 Si impugna, cioè, la motivazione del decreto del Tribunale di Benevento laddove la stessa non aveva inteso ammettere il credito insinuato per incassi
Ici perché ‘ sotto il profilo probatorio la documentazione offerta ‘ non avrebbe provato ‘ l’esistenza di un credito del Comune opponente ‘, ‘ ma al più dei contribuenti del concessionario ‘, evidenziando l’ illogicità della motivazione nella parte in cui, nonostante la documentazione depositata attestasse il suo credito quale ente impositore, il Tribunale aveva invece affermato che la titolarità del credito spettava ai singoli contribuenti.
2.2 Anche la seconda obiezione coglie nel segno.
Risulta invero non comprensibile, da un punto di vista logico, prima che giuridico, l’affermazione, contenuta nella motivazione impugnata, secondo cui il credito derivante dall ‘ attività di riscossione del tributo locale sarebbe spettante ai singoli contribuenti e non già a ll’ente impositore che aveva chiesto l’ammissione al passivo e che aveva documentato la titolarità dei crediti sulla base degli estratti di ruolo e dell’altra documentazione versata nel corso del procedimento di verifica.
Il provvedimento va dunque cassato con rinvio per una rivalutazione dell’intera vicenda processuale in esame alla luce dei principi di diritto qui riaffermati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29.11.2024