Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32572 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5962/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei commissari straordinari p.t. , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro
DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso il DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 14111/2018 depositato il 19/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 19.1.2021, in accoglimento del ricorso ex art. 98 legge fall. proposto da NOME COGNOME ha ammesso quest’ultimo allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in Amministrazione straordinaria ‘per la somma di € 72.953,33, al privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. ed in prededuzione limitatamente all’importo di € 63 mila -…’, di cui € 9.953,33 a titolo di ferie non godute, eccedenti la misura obbligatoria di cui all’art. 7 del ccnl, ed € 63.000,0 0 a titolo di MBO (Management By Objective).
Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 74 della l. fall., in quanto l’art. 51 della cd. legge Prodi bis, richiamato da ll’art. 8 della cd. legge Marzano, stabilisce che, in caso di subentro del Commissario nei contratti in corso, i diritti dell’altro contraente sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. In particolare, ha osservato che ‘ l’art. 74 di quest’ultima prevede che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata, allora deve pagare anche il prezzo dei servizi già erogati in precedenza e non saldati. Quindi si deve riconoscere la prededuzione per la retribuzione variabile ‘.
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Lamenta la procedura che il Tribunale di Catania, nell ‘ammettere in prededuzione il credito insinuato da COGNOME a titolo di MBO, ha pronunciato ultra petita , poiché questi, in sede di opposizione allo
stato passivo, non aveva chiesto di riconoscere tale collocazione al credito in questione.
2. Il motivo è infondato.
E’ orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il giudice, nell’interpretazione della domanda, non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda medesima (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) dell’atto introduttivo.
Nel caso di specie la richiesta di collocazione in prededuzione del credito vantato a titolo di MBO era stata chiaramente avanzata nella parte narrativa del ricorso introduttivo (alle pag. 22 e 23) e dunque, anche se non ribadita nelle conclusioni precisate nell’atto , il tribunale, del tutto correttamente, l’ha ritenuta proposta e ha pronunciato sulla stessa.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 l. fall. e dell’art. 14 delle preleggi.
Secondo la ricorrente l’art. 74 l. fall. si applica solo ai contratti che generano obbligazioni ed esecuzione continuata o periodica, assolvendo all’importante funzione di garantire all’imprenditore la disponibilità continuativa di merci e/o servizi a prezzi costanti, quali i contratti di somministrazione o di vendita a consegne ripartite, mentre il contratto di lavoro subordinato non appartiene a tale categoria.
Il giudice di primo grado sarebbe dunque incorso in un errore di diritto, applicando analogicamente una disposizione di carattere eccezionale invece non applicabile, a norma dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi in essa considerati e disciplinati e non avrebbe neppure conto della necessità di interpretazione rigorosa di tutte le
norme che, come l’art. 74 cit., riconoscono la prededuzione ed alterano la par condicio creditorum.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs n. 270/1999 e 111 l. fall..
Espone la procedura ricorrente che il credito per cui è causa non risponde neppure ai requisiti previsti dall’art. 111 l. fall., non essendo sorto ‘in funzione o in occasione’ di una procedura concorsuale, originando da prestazioni relative al triennio 2015-2017, antecedenti al decreto dell’8.6.2017 con cui RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il secondo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del terzo.
Non è contestato nella specie che i commissari straordinari siano subentrati nel rapporto di lavoro pendente fra RAGIONE_SOCIALE in bonis e COGNOME alla data di apertura della procedura.
L’art. 51 del d. lgs. 270/ 1999 cit. , richiamato dall’art. 8 della l. n. 39/2004 prevede che ‘ I diritti dell’altro contraente, in caso …(omissis) di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non ancora interamente eseguiti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare ‘.
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contratto di lavoro subordinato rientra a pieno titolo fra i contratti ad esecuzione continuata disciplinati dall’art. 74 l. fall., in relazione ai quali, in caso di subentro, il curatore (o il commissario straordinario) è tenuto al pagamento in moneta attuale, e non fallimentare, delle prestazioni già avvenute.
Invero, come di recente chiarito da questa Corte in relazione ad altra fattispecie (contratto di appalto di servizi) ‘In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in caso di subentro del commissario straordinario nel
contratto in corso, avente carattere di continuità, è applicabile la disciplina di cui all’art. 74 l.fall., che prevede il pagamento integrale del prezzo anche delle prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura, perché tale disposizione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto ai contratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di fare’.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.000, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25.9.2024