Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6059 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23909/2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE c.f. e P.IVA P_IVA rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in atti.
-ricorrente –
contro
Avv. NOME COGNOME cod. fisc. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di Ancona, con domicilio eletto a Roma INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME .
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Macerata, depositato in data 8.9.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Macerata, decidendo l’opposizione allo stato passivo presentata dall’ Avv. NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’impugnazione, ammettendo in prededuzione i crediti, come già riconosciuti, di euro 92.500 e di euro 3.700, nonché di euro 21.164 (relativo all’Iva), quest’ultimo con riserva.
2. Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) erano inammissibile le eccezioni, sollevate in via subordinata dalla curatela fallimentare, di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., in quanto, in mancanza di impugnazione da parte della curatela, si era oramai formato il giudicato endofallimentare sull’avvenuta ammissione del credito privilegiato; (ii) era invece fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell ‘ invocata prededuzione al credito ammesso invece in via privilegiata; (iii) doveva infatti essere escluso che, nella nuova formulazione applicabile ratione temporis, l’art. 111 l. fall. richieda, ove fa menzione dei crediti sorti in occasione ovvero in funzione delle procedure concorsuali, il requisito dell’utilità per la procedura da valutarsi e da verificare ex post ; (iv) l’unico requisito prescritto dalla legge era la funzionalizzazione della prestazione (da cui sorge il credito) alla procedura concorsuale, funzionalizzazione da valutarsi ex ante e in concreto, così da escludersi la prededuzione per quei crediti in relazione ai quali si ravvisi un labile ed estemporaneo collegamento con la procedura; (v) nella fattispecie in esame, il credito, e cioè il credito nascente da prestazioni professionali di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito della procedura di concordato, era sicuramente funzionale alla procedura, né potevano sorgere dubbi in ordine alla consecuzione del fallimento, dichiarato contestualmente alla revoca della procedura concordataria; (vi) tale funzionalizzazione era talmente evidente che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che ‘ il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra ‘de plano’ tra i crediti sorti ‘in funzione’ e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2 , l. fall., va soddisfatto in prededuzione … ‘ (così richiamando Cass. Sez. 6 -1, ord. n. 19912/2017); (vii) non era in contrasto con il menzionato orientamento giurisprudenziale la
precisazione che il credito del professionista -che aveva predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura minore non era prededucibile nel successivo fallimento, ove l’ammissione alla procedura minore fosse stata revocata per atti di frode dei quali lo stesso professionista era stato a conoscenza; (viii) tali indici di manifesta inammissibilità non ricorrevano tuttavia nel caso di specie, tanto ciò è vero che la società era stata effettivamente ammessa alla procedura e neanche la curatela si era spinta ad affermare che ‘ l’Avv. COGNOME fosse consapevole della oggettiva impossibilità (che peraltro la difesa della curatela postula senza dimostrare, ricorrendo semplicemente ad un’affermazione apodittica incentrata sul post hoc ergo propter hoc) di fornire la somma di denaro prevista dall’art. 163, 2 comma, n. 4 l. fall. … limitandosi ad una più prudente e tali fini irrilevante eccezione di inadempimento (inammissibile) sostanziata su profili di asserita ed ordinaria negligenza ‘ (così espressamente decreto impugnato, fol. 4-5) 2.Il decreto, pubblicato in data 8.9.2017, è stato impugnato dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’ Avv. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ‘di norme di diritto’, con riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 111 l. fall. ‘per manifesta e irriducibile contraddittorietà e illogicità della motivazione’.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 111 l. fall.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo che, in violazione della regola di ripartizione degli oneri probatori, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la sua consapevolezza ‘ dell’oggettiva impossibilità … di fornire la somma di denaro prevista dall’art. 163, II comma, n. 4 LF ‘.
4. Il ricorrente introduce infine un quarto mezzo con il quale deduce ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 1460 c.c.’, sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le eccezioni di inadempimento per il rilevato giudicato endofallimentare allorquando, invece, tale eccezione riguardava anche l’ulteriore profilo della contestata prededuzione.
4.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate – sono fondati ed il loro accoglimento determina anche l’assorbimento del terzo motivo.
4.1.1 Le doglianze articolate dal Fallimento ricorrente sono fondate già sotto il dedotto profilo della violazione dell’art. 111 l. fall.
Invero, il decreto impugnato, pur richia mando nell’incipit della motivazione, la necessità, per il riconoscimento della richiesta prededuzione al credito del professionista, di una valutazione sul profilo della ‘ funzionalizzazione ‘ della prestazione professionale da apprezzarsi ex ante , poi, nel corso della motivazione, non ha svolto alcun accertamento in tal senso, cadendo, peraltro, in una irrimediabile contraddizione argomentativa in iure tra la predetta affermazione e quella successiva circa l’ ammissibilità de plano della reclamata prededuzione al predetto credito; affermazione quest’ultima che è invece frontalmente in contraddizione con i principi fissati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Sul punto, giova infatti ricordare che le Sezioni Unite (Sez. U., Sentenza n. 42093 del 31/12/2021) hanno reso il principio secondo cui ‘ In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall . ‘ (v. anche Cass. n 639/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17962 del 01/07/2024).
4.2 Il quarto motivo è invece inammissibile in ragione del fatto che le relative doglianze non censurano adeguatamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui da ultimo in discussione, aveva affermato che l’eccezione di inadempimento rimaneva preclusa dal giudicato interno sull’ammissione del credito.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato in relazione ai primi citati motivi, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati.
Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibile il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Macerata che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12.2.2025