Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11007-2017 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Verona, n. 1240/17 depositato in data 24.3.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. NOME chiedeva di essere ammesso al passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in via prededuttiva ovvero con il richiesto privilegio ex art. 2751bis c.c., per euro 57.096, oltre accessori, relativamente all’attività professionale di attestatore nell’ambito della procedura di concordato preventivo.
Con decreto del 1.04.2016 il g.d. ammetteva al passivo del fallimento l’importo di euro 46.800 , in via privilegiata ex art. 2751bis n. 2 c.c., e, in via chirografaria, per l’importo di euro 10.296,00, escludendo tuttavia la richiesta prededuzione in ragione del tempo trascorso tra il decreto assunto sulla domanda di concordato, la sua inammissibilità e la successiva dichiarazione di fallimento.
Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. NOME proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, chiedendo il riconoscimento della prededuzione sul credito già ammesso.
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l’opposizione, confermando pertanto il provvedimento impugnato emesso dal g.d.
Il Tribunale ha infatti rilevato e ritenuto che: (i) secondo la giurisprudenza di legittimità, la consecuzione tra le procedure non era esclusa dal fatto che tra la procedura ‘minore’ e la procedura principale fosse intercorsa una soluzione di continuità, posto che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione, più che di successione, tra le medesime, costituendo il fallimento il logico corollario della condizione di dissesto che aveva dato causa alla precedente procedura concorsuale; (ii) per riconoscere la prededucibilità ad un credito, occorreva dunque, sempre secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, applicare i criteri cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferivano con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente,
sugli interessi del ceto creditorio; (iii) a seguito della declaratoria di inammissibilità della procedura concordataria, la società fallita non si era cancellata dal registro delle imprese ed aveva conseguentemente proseguito la propria attività per diver si anni; (iv) l’opponente non aveva dedotto alcun elemento che consentisse, in presenza di una soluzione di continuità di non poco momento e della persistente attività della società in bonis, di ritenere che la situazione di insolvenza che aveva portato alla dichiarazione di fallimento fosse in concreto il ‘logico’ corollario di quella situazione di crisi che aveva, cinque anni prima, determinato la società a presentare la domanda di concordato preventivo.
Il decreto, pubblicato il 24.3.2017, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, 2 comma, l. fall., sul rilievo che erroneamente il Tribunale non gli avesse riconosciuta la richiesta prededuzione al suo credito professionale, contrariamente a quanto invece ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di crediti professionali sorti in relazione alle procedure concorsuali minori.
1.1 Il motivo è inammissibile ex art. 360bis c.p.c.
Sul punto, giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo contrasti interpretativi sorti all’interno della Prima Sezione Civile di questa Corte, hanno definitivamente affermato che ‘ In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali
dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall . ‘ (Sez. U., Sentenza n. 42093 del 31/12/2021).
Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, incontestabilmente intervenuta nel caso di specie, unitamente all’apprezzamento di merito sul tempo trascorso tra le due procedure, ostano congiuntamente al riconoscimento della richiesta prededuzione al credito già ammesso al passivo.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 7.05.2024