Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr 21713/2020 proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) , che li rappresenta e difende;
ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo Studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
contro
ricorrente avverso il decreto di cui al procedimento nr. 2584/2018 pronunciato in data3/7/2020 dal Tribunale di Frosinone;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 7 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 3/7/2017, il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione avverso lo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE dichiarato esecutivo dal G.D. che aveva ammesso il credito professionale, fatto valere dall’AVV_NOTAIO, per € 31.720, in prededuzione, per € 132.927, in collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 1 c.c., e per € 31.720 al chirografo a titolo di IVA e C.A., a fronte AVV_NOTAIOa domanda del COGNOME di ammissione per € 106.654,11 in prededuzione e di € 90.684 in privilegio, e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 1 c.c., per € 6.000 e al chirografo per € 1.1612 a titolo di IVA e C.A., a fronte AVV_NOTAIOa domanda del COGNOME di ammissione per € 7.612,80 in prededuzione.
1.1 I giudici laziali rilevavano che non poteva essere riconosciuta, per le attività professionali profuse dai ricorrenti finalizzate all’accesso alla procedura concordataria, la prededuzione, in primo luogo perché la procedura di concordato preventivo non era stata mai aperta e, in secondo luogo, perché non era stato né provato né allegato alcun rapporto di AVV_NOTAIOecutività tra la fase iniziale AVV_NOTAIOa procedura di concordato preventivo, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del 21/6/2017 e il successivo fallimento, dichiarato in data 23/3/2018.
Ribadiva, inoltre, il Tribunale, che il credito per Iva e CRAGIONE_SOCIALE, non poteva essere ammesso in privilegio ex art. 2751 bis c.c.
2 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 101, 2° comma, 112 e 115 c.p.c., ove si sostiene che il Tribunale si sia pronunciato su una questione – la mancata AVV_NOTAIOecuzione tra la procedura minore di concordato preventivo e quella maggiore di fallimento -non oggetto di alcuna specifica eccezione da parte del curatore, tanto nel corso AVV_NOTAIOa fase di accertamento AVV_NOTAIOo stato passivo quanto in sede di giudizio di opposizione. Così operando, l’impugnato decreto avrebbe inoltre, a dire dei ricorrenti, statuito su una eccezione rilevabile d’ufficio senza aver sollecitato il contraddittorio prescritto dal secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 101 c.p.c. ed avrebbe ritenuto non provata la AVV_NOTAIOecuzione AVV_NOTAIOe procedure che invece emergeva dalla sentenza di pronuncia di fallimento.
2 Il motivo è inammissibile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 bis c.p.c.
2.1 E’ noto che il giudice abbia il potere -dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base AVV_NOTAIOa domanda o AVV_NOTAIOe eccezioni e di individuare le norme di diritto AVV_NOTAIOeguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni AVV_NOTAIOe parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 13/945 2012 e 5153/2019); il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione AVV_NOTAIOa domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale AVV_NOTAIOa pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura AVV_NOTAIOe vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti AVV_NOTAIOa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta;
sicché il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito AVV_NOTAIOa controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati detti limiti o per vizio AVV_NOTAIOa motivazione (Cass. 8225/2004 e 13062/2019); inoltre, il giudice è tenuto all’applicazione del principio iura novit curia stabilito dall’art. 113 c.p.c., comma 1, che importa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite, nonché AVV_NOTAIO‘azione esercitata in causa, dovendo pertanto ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e potendo porre a fondamento AVV_NOTAIOa sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: dovendo poi attendere al coordinamento del principio con il divieto di ultra o extra -petizione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti AVV_NOTAIOa domanda e AVV_NOTAIOe eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi AVV_NOTAIOa pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio né siano rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 12943/2012, 8645/2018 e 10157/2021).
2.2 Nel caso di specie, il Tribunale non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione avendo rilevato la mancanza degli elementi costitutivi AVV_NOTAIOa prededuzione per la mancata prova AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIOecuzione AVV_NOTAIOe procedure così facendo buon governo dei principi sopra esposti.
2.3 Né può predicarsi alcuna violazione del parametro normativo di cui all’art. 101 c.p.c., dal momento che il collegamento sequenziale e continuativo, tra procedure concorsuali volte a regolare una coincidente situazione di dissesto AVV_NOTAIO‘impresa, non costituisce un fatto estintivo del diritto alla prededuzione e, quindi, oggetto di eccezione di parte ma rappresenta uno dei passaggi AVV_NOTAIOa decisione sull’accertamento o meno AVV_NOTAIOa qualifica di credito prededuttivo.
2.4 La violazione AVV_NOTAIO‘art. 115 c.p.c., infine, rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento AVV_NOTAIOa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867 -20), evenienza che non si è verificata nel caso di specie.
3 Con il secondo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 111, ultimo comma e 111 bis l.fall. per non aver il Tribunale di Frosinone tenuto conto del fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe accertato l’insolvenza AVV_NOTAIOa società ben prima AVV_NOTAIOa presentazione AVV_NOTAIOa domanda di ammissione al concordato preventivo.
3.1 La censura presenta plurimi profili di inammissibilità.
3.2 Il Tribunale ha individuato due ragioni ostative al riconoscimento AVV_NOTAIOa prededuzione: la mancata apertura AVV_NOTAIOa procedura di concordato preventivo e l’insussistenza AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIOecutio tra la procedura di concordato con riserva e l’apertura AVV_NOTAIOa procedura fallimentare, stante il rilevante lasso temporale intercorso tra il decreto di inammissibilità AVV_NOTAIOa procedura di concordato e la pronuncia di fallimento.
3.3 La doglianza non ha sottoposto ad alcuna critica la prima ratio decidendi.
3.4 Ora, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna AVV_NOTAIOe quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione AVV_NOTAIOa stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne AVV_NOTAIOegue se il motivo investe una AVV_NOTAIOe riferite argomentazioni, a sostegno AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti
motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base AVV_NOTAIOa ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006, 2108/2012, S.U. 7931/2021 e 11493/2018).
3.5 La censura, inoltre, è priva di specificità in quanto si fa riferimento ad argomentazioni AVV_NOTAIOa sentenza dichiarativa di fallimento, di cui l’impugnato decreto non fa alcun cenno, senza che le stesse siano state riportate nel corpo del motivo e senza che sia stato indicato quando e come tali rilievi siano stati introdotti nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
4 Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 111 l.fall.; si richiamano precedenti di questa Corte che affermano la natura prededucibile dei crediti sorti per prestazioni dei professionisti di assistenza e AVV_NOTAIOulenza per la presentazione AVV_NOTAIOa domanda di concordato preventivo.
4.1 Il motivo è inammissibile, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 bis c.p.c. in quanto il decreto ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
4.2 Va, infatti, segnalato che questa Corte ha autorevolmente affermato che «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è AVV_NOTAIOiderato prededucibile, anche nel successivo e AVV_NOTAIOecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi AVV_NOTAIOa L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità AVV_NOTAIOa prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla AVV_NOTAIOervazione o all’incremento dei valori aziendali AVV_NOTAIO‘impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla
procedura ai sensi AVV_NOTAIOa L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento AVV_NOTAIOa obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria>> (Cass. S.U. 42093/2021).
4.3 Si è, inoltre, precisato con la predetta pronuncia che: «non può invero sostenersi che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concordato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i creditori, apparendo fallace l’argomento AVV_NOTAIOa cristallizzazione AVV_NOTAIOa massa passiva e AVV_NOTAIOa retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIOe azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica AVV_NOTAIOa continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore AVV_NOTAIO‘impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro AVV_NOTAIOe imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione AVV_NOTAIOa stessa AVV_NOTAIOistenza AVV_NOTAIOa massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali> ed ancora <<in questo senso, la AVV_NOTAIOecutività – ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica -non si limita a postulare l'identità AVV_NOTAIO'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la
domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore».
4.5 Orbene, nel caso di specie non solo la procedura concordataria non è stata aperta e, dunque, il Tribunale ha correttamente disconosciuto che il credito professionale per l'allestimento AVV_NOTAIOa domanda concordataria non potesse godere del trattamento di cui all'art 111 l. fall., ma la società, dalla caducazione AVV_NOTAIOa proposta concordataria, è rimasta in bonis per quasi anno prima AVV_NOTAIO'apertura AVV_NOTAIOa procedura fallimentare.
5 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, AVV_NOTAIO'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2024