Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto emesso nel procedimento iscritto al n. 1865/2019 R.G., depositato dal Tribunale di Palmi il 19.2.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose domanda di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE di un credito (per l’importo complessivo di € 19.327,40) derivante da forniture di
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14411/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
materiali per la raccolta di rifiuti, chiedendone l’ammissione in prededuzione in considerazione della circostanza che le forniture risalivano al tempo in cui RAGIONE_SOCIALEprima che fosse aperta la procedura di fallimento -era stata assoggettata all ‘ amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il giudice delegato accolse la domanda di ammissione al passivo, ma con collocazione del credito in chirografo, non riconoscendo il presupposto della richiesta prededuzione.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione allo stato passivo, che venne però respinta dal Tribunale di Palmi.
Contro il decreto del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il fallimento è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unic o motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», che nella successiva illustrazione vengono specificate negli artt. 61 e 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 e nell’art. 111, comma 2, legge fall .
Secondo la ricorrente il riconoscimento del carattere prededucibile del credito sorto nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria antimafia , contenuto nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011, non può che comportare il medesimo rango di quel credito anche nel fallimento successivamente intervenuto. E ciò in ragione del disposto dell’art. 111, comma 2, legge fall., secondo il quale «Sono considerati crediti
prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge».
Il ricorso è infondato.
2.1. La decisione del Tribunale di Palmi è in linea con i principi di diritto che questa Corte ha di recente avuto occasione di affermare in altre cause aventi ad oggetto la medesima questione:
« Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003);
il disposto dell’art. 111, comma 2, legge fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto ch e la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso » (v., per tutte, Cass. n. 34266/2024, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.2. Tali principi di diritto, per quanto affermati in un caso di successione tra amministrazione giudiziaria (d.lgs. n. 159 del 2011) e amministrazione straordinaria (d.l. n. 347 del 2003 e d.lgs. n. 270 del 1999), è perfettamente applicabile anche nel presente caso in cui all’amministrazione giudiziaria è invece succeduto il fallimento.
In mancanza di rapporto di consecuzione tra procedure di amministrazione giudiziaria e di fallimento non può giovare alla ricorrente l’invocazione della «specifica disposizione di legge»
contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 («I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato»).
Infatti, tale disposizione regola il trattamento del credito nell’ambito del «procedimento di prevenzione» e non al di fuori di esso. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che « la prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ‘ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell ‘ attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente’ (cfr. Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021); in particolare, ha natura processuale ‘perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto orig ine, venendo meno con la sua cessazione’ (Cass. 15724/2019, 3020/2020; 10130/2021; 22899/2023) » (così, ancora Cass. n. 34266/2024 cit.).
Occorre, pertanto, che la «specifica disposizione di legge» riconosca il diritto alla prededuzione anche in una procedura diversa da quella in cui il credito è sorto oppure che sussista un effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure, così come definito nella giurisprudenza di legittimità (v. la motivazione di Cass. S.u. n. 42093/2021 e, in particolare, il necessario requisito dell’essere le diverse procedure « volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa »; dissesto dell’impresa c he non rientra invece tra i presupposti per l’assoggettamento dell’impresa alla amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro preventivo antimafia).
Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
4 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del