Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1624-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SERVIZI PER L RAGIONE_SOCIALE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 4582/2019 DEL TRIBUNALE DI ROMA, depositato in data 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 17/4/2024;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE per la somma di €. 903.875,00 con il riconoscimento della prededuzione.
1.2. Il giudice delegato ha ammesso il credito al passivo ma in collocazione chirografaria.
1.3. La creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della prededuzione.
1.4. L’opposta dal suo canto ha chiesto il rigetto dell’opposizione.
1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l ‘opposizione ed ha, per l’effetto, ammesso la società opponente al passivo della procedura opposta per la somma, già riconosciuta, di €. 903.875,00 ma con il riconoscimento della richiesta prededuzione.
1.6. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il credito, azionato dalla società opponente, al residuo versamento da parte della debitrice dei decimi del capitale sociale sottoscritto dalla stessa abbia, nella procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di quest’ultima, natura prededucibile a norma dell’art. 111, comma 2°, l. fall. sul rilievo che: innanzitutto, ‘ il richiamo dei decimi è stato effettuato dal liquidatore di NOME nei confronti di NOME in data 19/31.12.2014 ‘, e cioè ‘ dopo l ‘ apertura della procedura risalente al 17.7.2014 ‘, ‘ ed è pertanto sorto in occasione della procedura concorsuale ‘; -in secondo luogo, il credito è ‘ funzionale alla procedura in quanto il versamento dei decimi richiamati consente ad NOME la conservazione della qualità di socio e la conseguente valorizzazione della sua partecipazione all ‘ eventuale attivo in fase di RAGIONE_SOCIALE ‘ ; – infine, ‘ il contratto
sociale è un contratto sinallagmatico e di durata nel quale i crediti da conferimenti sono ricollegati alla prosecuzione del contratto da parte della procedura’, dovendosi escludere che la messa in RAGIONE_SOCIALE della società abbia comportato la sostanziale cessazione del rapporto sociale e la conseguente impossibilità, come invece eccepito dal commissario, della scelta tra continuazione e scioglimento a norma dell ‘ art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 27/12/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l ‘ altro, eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso in quanto la procura risulta essere stata rilasciata alla data del 23/12/2019, e cioè prima della redazione, in data 27/12/2017, del ricorso stesso.
1.9. Il pubblico ministero, con memoria del 19/3/2024, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.10. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dall ‘ opponente aveva carattere prededucibile, omettendo, tuttavia, di considerare: -innanzitutto, che l’opponente è già stata ammessa al passivo dell’amministrazione straordinaria per il credito al versamento di ulteriori decimi del capitale sottoscritto in collocazione chirografaria con la conseguenza che ad un identico credito è
stato irragionevolmente riservato un trattamento diverso nell’ambito della medesima procedura; – in secondo luogo, che il relativo debito, avendo ad oggetto i residui decimi dovuti in ragione della sottoscrizione da parte della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria di quote del capitale della società istante in sede di costituzione della stessa, è, come tale, sorto, a fronte della natura consensuale del relativo contratto, già al momento della sottoscrizione, a nulla, per contro, rilevando, a differenza di quanto sostenuto dal tribunale, che il relativo adempimento è stato richiesto successivamente all ‘ apertura della procedura concorsuale nei confronti della società debitrice; – infine, che tale debito non può in alcun modo considerarsi funzionale alla procedura concorsuale aperta nei confronti della società debitrice, non essendo stato assunto per assicurare un vantaggio alla massa dei creditori, dovendosi, peraltro, escludere che il contratto di società abbia la natura di un contratto di sinallagmatico di scambio e consenta, quindi, al commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti della società sottoscrittrice di scegliere tra il subingresso e la continuazione.
2.2. Il ricorso, intanto, è ammissibile. Le Sezioni Unite, infatti, hanno, di recente, affermato il principio per cui ‘i n tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell ‘ atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso ‘. In particolare, le Sezioni Unite, rilevando che ‘ la certificazione da parte
dell ‘ avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell ‘ art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all ‘ uopo autorizzato, ma come ‘autenticazione minore’ (o ‘vera di firma’) ‘ e che ‘ ha soltanto una funzione di attestare l ‘ appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all ‘ atto della autenticazione della firma, l ‘ obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura ‘, hanno statuito che, ai fini dell ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.), la procura alle liti, necessariamente conferita nella finestra tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso, ‘ si considera apposta in calce ‘ al ricorso (come vuole l ‘ art. 83, comma 3°, c.p.c.) in forza di una presunzione legale assoluta e anche se rilasciata su foglio separato ed afferente ad atto redatto in modalità analogica, qualora vi sia la ‘ congiunzione materiale ‘ tra la prima e il secondo, cioè ‘ in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la ‘collocazione topografica’) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall ‘ avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia ‘munito di procura speciale’ ‘ (Cass. SU n. 2075 del 2024).
2.3. Il ricorso è anche fondato.
2.4. Nel procedimento fallimentare, in effetti, l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 9 6 l.fall. e non sia stato impugnato, acquisisce, all’interno della procedura concorsuale
(a partire, evidentemente, dal giudizio di verificazione in tutte le fasi, tempestive e tardive, in cui lo stesso si articola: Cass. n. 4632 del 2023), un grado di stabilità assimilabile al giudicato (Cass. n. 19940 del 2006).
2.5. L ‘accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto di credito verso il fallito azionato con la domanda, pertanto, sia pure ai soli fini della procedura concorsuale nella quale è reso il decreto del giudice delegato previsto dall’art. 9 6 l.fall., impedisce, ove non impugnato (al pari dei decreti pronunciati dal tribunale a seguito dei giudizi previsti dall’art. 99 l. fall., una volta che siano definitivi), tanto la successiva deduzione, quanto (e soprattutto) la differente soluzione, in successivi giudizi tra le medesime parti (e cioè, nel corso della procedura, il creditore istante ed il curatore del fallimento ovvero il commissario dell’amministrazione straordinaria , a partire dal giudizio conseguente ad una ulteriore domanda di ammissione al passivo): – di tutte le questioni che riguardino l’esistenza e l’entità del credito, la validità e l’opponibilità del titolo dal quale il diritto deriva e l’esistenza delle cause di prelazione che eventualmente lo assistono (Cass. 664 del 1997, in motiv.; conf., Cass. n. 13778 del 2006; Cass. n. 20416 del 2006, in motiv.; Cass. n. 18832 del 2008; Cass. n. 21241 del 2010, in motiv.; Cass. n. 4282 del 2012; Cass n. 13289 del 2012; Cass. n. 5840 del 2013; Cass. n. 20222 del 2013; Cass n. 6738 del 2014, in motiv.; Cass. n. 25640 del 2017; Cass. n. 4632 del 2023, in motiv., secondo la quale, una volta ‘ divenuta definitiva l’ammissione in chirografo del credito vantato …, la stabilità di quell’ammissione impedisce di porre ogni questione che riguardi il concorso di quel credito, compresa quella concernente le eventuali cause di prelazione che lo assistano ‘ per cui ‘ l’ opzione riflessa nella domanda di insinuazione al chirografo preclude …
la possibilità di una (successiva) domanda che preveda il riconoscimento di un titolo di prelazione ‘ ); – di tutte le questioni (esplicitamente o implicitamente definite) che costituiscono l’antecedente logico -giuridico necessario della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che, pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamente collegate all’area del thema decidendum .
2.6. I rapporti tra il decreto che ha in precedenza provveduto sulla domanda di ammissione allo stato passivo e il decreto che si è successivamente pronunciato su altra domanda di ammissione al medesimo stato passivo, devono essere, pertanto, definiti nel quadro della categoria concettuale della preclusione, nel senso che, trattandosi di due diverse fasi di un medesimo accertamento giurisdizionale (anche se si tratta di quello che, dopo la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza, ‘ prosegue ‘ dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria: art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270 cit.), va riconosciuto che le pregresse decisioni hanno valore di giudicato interno rispetto a quelle pronunciate in seguito e precludono, di conseguenza, la successiva deduzione non solo di quanto già dedotto ma anche di quanto non è stato precedentemente dedotto pur essendo astrattamente deducibile (Cass. SU n. 13916 del 2006; conf., Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 5478 del 2013; Cass. n. 24433 del 2013; Cass. n. 6091 del 2020; Cass. n. 1259 del 2024).
2.7. In effetti, qualora due giudizi (come quelli conseguenti a due distinte domande di ammissione al passivo: artt. 94 l.fall. e 53, comma 1, d.lgs. n. 270 cit.) tra le stesse parti (la società istante e il curatore o il commissario) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con pronuncia ormai definitiva (come l’ammissione al passivo di un
credito con decreto non impugnato) , l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della pronuncia stessa, preclude, evidentemente, che, in un altro giudizio tra le stesse parti (come quello che segue ad una diversa domanda di ammissione proposta dallo stesso creditore), lo stesso punto di diritto possa essere nuovamente esaminato e diversamente risolto.
2.8. Nel caso in esame, come ha giustamente rilevato il pubblico ministero, ‘ essendo unico il fatto costitutivo del diritto della società di ottenere dal socio il versamento dei decimi del capitale residuo, … consegue l’identità ed unicità del conseguente credito …’, sicché, ‘ stante l’identità della causa petendi tra le due domande ‘, ‘ all’unicità del credito consegue l’effetto preclusivo della precedente ammissione al chirografo … ‘ rispetto alla successiva ammissione dello stesso credito ai decimi residui ma con il riconoscimento della prededuzione, trattandosi, appunto, di una causa di preferenza nella soddisfazione dello stesso rispetto agli crediti insinuati (art. 111 n. 1 l.fall. , in relazione a quanto previsto dall’art. 53 , comma 1, del d.lgs. n. 270/1999) non dedotta in via tempestiva ma, in quel momento, già deducibile.
2.9. La definitiva ammissione al passivo della società opponente per il credito al versamento di una parte delle quote del capitale sottoscritto dalla società poi assoggettata all’amministrazione straordinaria in collocazione chirografaria impedisce, di conseguenza , in ragione dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato conseguentemente formatosi sul punto già emergente dal ‘ verbale di esame e di formazione dello stato
passivo tardive ‘ ( dove ‘ si precisa che: «rilevato che la ricorrente formula istanza per l’ammissione in prededuzione (avendo già formulato medesima richiesta in chirografo in data 07.02.2015 …) dell’importo di euro 903.875,00 pari ai 3,5 decimi di capitale sociale richiamati e non versati da RAGIONE_SOCIALE; ritenuto che già con domanda del 16.05.2014 RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto in chirografo altri decimi del capitale richiamati e non versati da RAGIONE_SOCIALE per euro 853.875,00, ammessi al passivo della procedura con provvedimento del 23.04.2015 ‘ ) e, come tale, acquisito, anche perché rilevabile d’ufficio, al giudizio d’opposizione allo stato passivo -, la successiva ammissione in prededuzione, così come disposta nel decreto impugnato, del (lo stesso) credito al pagamento delle residue quote del capitale oggetto della medesima sottoscrizione.
2.10. Né può condividersi il rilievo formulato dalla società controricorrente secondo cui il credito azionato con la domanda di ammissione accolta con il decreto impugnato sarebbe, in realtà, diverso rispetto a quello già in precedenza insinuato ‘ sia per petitum (riguardando altri decimi di capitale ancora dovuti dal socio, ormai ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria) sia per causa petendi (in quanto il diritto azionato dal liquidatore ex art. 2491 c.c. è legittimato da altri debiti sociali e dall’insufficienza di fondi disponibili alla data del nuovo richiamo) ‘ : l ‘ insorgenza (asseritamente successiva) dei presupposti previsti dall’art. 2491 , comma 1°. c.c., infatti, si limita a rendere esigibile (in ragione, appunto, della sopravvenienza di ulteriori debiti verso terzi e/o dell’insufficienza dei fondi sociali disponibili a farvi fronte) da parte del (liquidatore della) società un credito di quest’ultima (già in precedenza sorto) verso il socio ai ‘ versamenti ancora dovuti ‘ che, prima di quel momento, non era tale, ma, con ogni
evidenza, non muta in alcun modo, al pari della sopravvenuta apertura della procedura di amministrazione straordinaria dei confronti della debitrice (già dichiarata insolvente) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 270 cit. , il regime giuridico sostanziale della pretesa creditoria (nei confronti d i quest’ultima al pagamento delle somme corrispondenti alle quote sottoscritte) conseguente all’originario titolo costitutivo, vale a dire (il contratto di) sottoscrizione del capitale sociale da parte della stessa, né il fatto che il correlativo debito, in conseguenza della sottoscrizione, era già insorto per intero in capo a quest’ultima e, come tale, senz’altro suscettibile (se del caso condizionatamente alla successiva verificazione dei predetti presupposti e, quindi, con riserva: artt. 96, comma 2°, n. 1, e 55, comma 3°, l.fall.) di essere (in ipotesi) ammesso, per le stesse ragioni di fatto indicate dal tribunale, con il riconoscimento della prededuzione (che, invece, è stata richiesta soltanto con la successiva domanda di ammissione al passivo dei residui decimi di capitale sottoscritto).
2.11. L’ efficacia preclusiva del giudicato (endoconcorsuale), in effetti, impedisce la deduzione di fatti anteriori ad esso (a nulla rilevando che, ove si tratti di fatti anteriori, gli stessi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo) ma non anche dei fatti successivi alla sua formazione (cfr. Cass. n. 11360 del 2010; Cass. n. 15178 del 2000), a condizione, tuttavia, che si tratti di fatti storici non solo nuovi rispetto a quelli esistenti al momento della prima domanda ma anche capaci di produrre, in base alla normativa applicabile, effetti giuridici (sopravvenuti) che, modificando il regime giuridico sostanziale del credito già azionato (e cioè l’ an o il quantum o la collocazione dello stesso), conducano ad una decisione su tale diritto di contenuto (in tutto o in parte) diverso
rispetto alla prima pronuncia (con il riconoscimento, ad es., in ragione della sopravvenuta insorgenza dei relativi presupposti fattuali, di una ragione di prededuzione inizialmente neppure deducile).
2.12. Il tribunale, d’altra parte, ha, come visto, ritenuto che il credito vantato dalla società opponente, pur avendo ad oggetto il versamento delle somme alla stessa (incontestatamente) dovute da RAGIONE_SOCIALE in ragione della sottoscrizione del suo capitale sociale prima dell ‘ ammissione della debitrice all ‘ amministrazione straordinaria, aveva natura prededucibile in quest ‘ ultima procedura in ragione del fatto che tale credito, per un verso, è stato azionato ‘ dal liquidatore di COGNOME nei confronti di NOME in data 19/31.12.2014 ‘, e cioè ‘ dopo l ‘ apertura della procedura risalente al 17.7.2014 ‘, ‘ ed è pertanto sorto in occasione della procedura concorsuale ‘, e , per altro verso, è anche ‘ funzionale alla procedura in quanto il versamento dei decimi richiamati consente ad NOME la conservazione della qualità di socio e la conseguente valorizzazione della sua partecipazione all ‘ eventuale attivo in fase di RAGIONE_SOCIALE ‘.
2.13. Così opinando, tuttavia, il tribunale ha erroneamente omesso di considerare: – innanzitutto, che il contratto di sottoscrizione del capitale sociale ha natura consensuale e, come tale, si perfeziona già nel momento in cui, nel rispetto delle forme a tal fine necessarie, risulta giuridicamente stipulato tra le relative parti (e cioè la società e il socio sottoscrittore), con la conseguente ed immediata costituzione in capo a quest’ultimo dell ‘ obbligo di versamento delle relative somme: con espresso riferimento all ‘ ipotesi ‘ del versamento dei tre decimi al momento della costituzione della società ‘ (vale a dire, avendo riguardo alle norme attualmente in vigore, il versamento, al momento della
sottoscrizione dell’atto costitutivo del venticinque per cento dei conferimenti in denaro: artt. 2329 n. 2 e 2342, comma 2°, c.c.), questa Corte, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, ha ritenuto che, ‘ allorquando la fase di sottoscrizione delle azioni assume più marcata autonomia di subprocedimento (c.d. costituzione non simultanea), è ipotizzata una vera e propria mora nel versamento dei tre decimi (art. 2334, secondo comma, c.c.) il che rimanda a un negozio di sottoscrizione di natura ovviamente non reale ‘ , trattandosi, piuttosto di contratto consensuale ad effetto obbligatori, rispetto al quale il versamento delle quote costituisce l’adempimento dell” obbligazione assunta ‘ dai sottoscrittori nei confronti della società, e, ‘ più in generale ‘ , che ‘ il mancato versamento dei … decimi … non libera i sottoscrittori dall ‘ obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, terzo comma, c.c.): tale obbligo ricomprende anche i … decimi … non ancora versati, il che conferma che essi sono in obligatione per effetto del contratto, e non già che il contratto si forma solo se essi siano versati ‘ (Cass. n. 611 del 1996, in motiv.); – in secondo luogo, che un ‘ obbligazione che (come quella in esame) è stata assunta dalla debitrice (già al momento della sottoscrizione del capitale della società partecipata e quindi) prima dell ‘ apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della stessa, ha natura prededucibile non già perché, come ha ritenuto il tribunale, le attribuzioni patrimoniali correlativamente ricevute da quest’ultima (e cioè le quote di partecipazione al capitale sociale dell’opponente) possano essere (o si rivelino in concreto) utili, sulla base di una valutazione ex post , alla procedura concorsuale in ragione della proficua ‘v alorizzazione ‘ delle stesse, ma solo se ed in quanto il giudice di merito accerti ex ante che l’obbligazione della debitrice
sia stata assunta (ciò che, in fatto, neppure la controricorrente ha sostenuto) in funzione degli scopi della procedura concorsuale poi aperta nei suoi confronti, vale a dire la conservazione o l’incremento delle utilità patrimoniali che i relativi organi utilizzeranno, secondo le regole ad essa proprie, per la soddisfazione dei relativi creditori (cfr. Cass. SU n. 42093 del 2021).
2.14. Né, infine, può condividersi l’ultimo rilievo del tribunale, secondo cui ‘ il contratto sociale è un contratto sinallagmatico e di durata nel quale i crediti da conferimenti sono ricollegati alla prosecuzione del contratto da parte della procedura’ , trattandosi, in realtà, di un contratto ‘ nel quale non vi sono interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale ‘ e, quindi, caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni tra società e soci bensì dalla comunione di scopo tra questi ultimi (Cass. n. 23606 del 2023): il quale, pertanto, in caso di ammissione di uno dei soci (che non ha eseguito tutti i versamenti da lui dovuti a titolo di sottoscrizione del capitale) alla procedura di amministrazione straordinaria, non può di certo essere qualificato, come invece opinato dal tribunale, come un rapporto ancora ineseguito o non interamente eseguito (alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria) ‘ da entrambe le parti ‘ in cui il commissario possa subentrare con l’a ssunzione in prededuzione dei relativi debiti (art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 270 cit.), dovendo essere, piuttosto, configurato come un contratto con obbligazioni a carico di una sola delle parti, e cioè il socio (se e nella misura in cui sia rimasto moroso) poi dichiarato insolvente, che ricade, pertanto, nella disciplina atomisticamente dettata dall’art. 42 l.fall. (e dall’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 270 cit.), relativamente alle quote di capitale sottoscritte dal socio e ai diritti che ne conseguono verso la
società in bonis, e dall’art. 52 l.fall. (e dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270 cit.) , relativamente al diritto di quest’ultima verso la società insolvente al versamento delle quote sottoscritte, da far valere, quale credito concorsuale, mediante insinuazione allo stato passivo.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE .
Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ; condanna la società opponente a rimborsare alla procedura opposta le spese di lite, che, per il giudizio di opposizione allo stato passivo, liquida in €. 11.000,00, per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, e, per il presente giudizio di legittimità, liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima