Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17885 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27445/2020 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME quale titolare dell’omonima individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domicilio alfano@postacertificata.org impresa ALFANO digitale:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 7726/2020 depositato il 26/09/2020;
lette le conclusioni ex art. 380-bis 1 c.p.c. del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con decreto del 15/02/2016 la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto, per la durata di sei mesi, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia) dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche e imprenditoriali esercitate da RAGIONE_SOCIALE, e il sequestro del capitale sociale ai sensi del successivo art. 34, comma; entrambe le misure sono state revocate il 21/03/2017.
1.1. -Con provvedimento del 08/06/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, su sua richiesta, l’ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003 (cd. Legge Marzano). Quindi, con sentenza del 20/06/2017 il Tribunale civile di Catania ha dichiarato lo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. e dell’art. 8 d.lgs. n. 270 del 1999.
1.2. –NOME COGNOME quale titolare dell’omonima impresa individuale, a fronte dell’ammissione in via chirografaria del credito di € 224.259,60 maturato a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto di rifiuti, ha proposto opposizione allo stato passivo del l’amministrazione straordinaria , insistendo per il riconoscimento della prededuzione del credito, in quanto sorto in occasione e in funzione del procedimento di prevenzione.
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Catania, nella contumacia della procedura di Amministrazione straordinaria, ha rig ettato l’opposizione sulla scorta di analoghi precedenti dell’ufficio, ritenendo, tra l’altro : che il credito è sorto nell’ambito dell’A mministrazione giudiziaria, e non in corso di Amministrazione straordinaria; che, stante la diversa finalità delle due procedure, non è ipotizzabile la consecuzione tra le stesse; che non sono applicabili le disposizioni d.lgs. 159/2011 riferite alla nozione di credito prededucibile; che le stesse disposizioni del Codice antimafia limitano la prededuzione alle sole procedure regolate dallo stesso Codice.
1.4. –NOME COGNOME ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. -Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 111-bis l. fall. e 61, comma 3, d.lgs. 159/2011), il ricorrente richiama il principio della ‘consecuzione delle procedure concorsuali’, che si fonda sulla valutazione dei procedimenti succedutisi nel tempo a carico dello stesso debitore, come fasi di un unico processo, facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità che ha accolto la tesi secondo cui la prededuzione, in deroga al principio per cui la sua operatività è limitata all’ambito processuale nel quale ha avuto origine, sopravvive all’estinzione della procedura e si propaga a quella successiva, anche laddove non vi sia una consecuzione strettamente cronologica tra le procedure ed indipendentemente dalla loro eterogeneità (Cass. 15724/2019).
Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe errato ad escludere la prededucibilità, nella successiva procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003, dei crediti sorti in costanza della amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia sul rilievo che, «pur a fronte di una marcata analogia nella disciplina degli istituti, non pare potersi revocare in dubbio la diversa ratio del complesso delle disposizioni in materia di prevenzione: la procedura concorsuale mira a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza; la misura di prevenzione mira a consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra di influenze della criminalità». Al contrario, entrambe le procedure avrebbero natura concorsuale poiché finalizzate a risolvere lo stato di crisi in cui versa l’imprenditore, essendo perciò numerosi i richiami, diretti o indiretti, alle norme dettate dalla legge fallimentare; in particolare, anche l’art. 61 del Codice antimafia prevede la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento, ferma restando la liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalità ex art. 54, comma 2, d.lgs. cit.
Vi sarebbe stata anche una ingiusta violazione delle legittime aspettative sorte nella consapevolezza di avere contratto con un soggetto che rivestiva funzioni pubbliche, nella certezza che i lavori effettuati su mandato del Commissario giudiziario sarebbero stati pagati in tempi rapidi e in prededuzione.
Il ricorrente lamenta infine la superficialità con cui il tribunale avrebbe esaminato il caso, « non facendo alcun riferimento al credito del sig. COGNOME e si presume non avendo esaminato in alcun modo le difese e i documenti allegati » dall’opponente .
3. -Il motivo è infondato.
3.1. -Come di recente affermato da questa Corte nell’ambito di analoga opposizione allo stato passivo della medesima procedura di amministrazione straordinaria, «il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile tra il procedimento di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria» (nel caso di specie disposta ai sensi del d.l. n. 347 del 2003), «stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l’art. 111, comma 2, l. fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso» (Cass. 34266/2024).
3.2. -Tale conclusione si salda al solido insegnamento per cui, affinché ricorra il fenomeno della cd. consecutio tra due procedure concorsuali, occorre che le stesse siano «volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa» (Cass. Sez. U, 42093/2021).
Difatti la prededuzione -per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine -sopravvive in una successiva e diversa procedura concorsuale solo se fra le stesse sussista una consecuzione, nel senso che la precedenza di pagamento riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza solo «se la
finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo» (Cass. 26159/2024).
3.3. -Il punto qualificante di questo approdo nomofilattico è insomma che l ‘amministrazione giudiziaria non appartiene al genus delle procedure concorsuali, poiché costituisce una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione di quella stessa attività imprenditoriale già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, ma al di fuori del contesto d ell’illegalità e delle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette.
-Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi già affermati.
Ai sensi del l’art. 111, comma 2, l. fall., «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge».
Escluso, come detto, che l’amministrazione giudiziaria rientri nel novero delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, non v’è alcuna specifica disposizione di legge che attribuisca la prededuzione proiettandola al di fuori della stessa.
Lo testimonia anche il diverso tenore letterale dell’ art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011 (« sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ») rispetto al l’art. 20, d.lgs. 270/1999, cui rinvia l’art. 8 , d.l. 347/2003 (« i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare ») ed al successivo art. 52 (« i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria »).
4.1. -Le ragioni ancorate alla tutela dei creditori che hanno confidato nella prededuzione prevista dal Codice antimafia cedono di fronte alla constatazione che si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, legittimamente fondate sulla predicata diversità di funzione e di scopo delle due procedure.
4.2. -Il generico addebito di superficialità della motivazione non assurge a denunzia di un vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c., fermo restando che i rilevati errori non hanno interferito con la ratio decidendi , incentrata su una questione di diritto.
-Segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese.
-Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2025.