Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 32/2020 proposto NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO rappresentato e difeso da sé stesso;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Macerata il 6/11/2019 e comunicato il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO, con istanza «ultratardiva», chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione privilegiata ex art 2751 bis nr 2 l.fall, del credito, di complessive € 4.577,36, comprensivo di rimborso forfettario, IVA e Cap, a titolo di compensi professionali liquidati con la sentenza di questa Corte nr. 4838/2016 in favore della parte patrocinata dal ricorrente -la RAGIONE_SOCIALE -ed a carico del ricorrente soccombente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice Delegato ammise il credito in privilegio professionale non riconoscendo la prededuzione; sull’opposizione del professionista, il Tribunale ha rigettato il ricorso; i giudici di circondariali, dopo aver precisato che il legale non era titolare del credito ma che sulla sua ammissione si era ormai formato il giudicato endofallimentare, non avendo il curatore proposto impugnazione al provvedimento del giudice delegato, ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede, che nel giudizio di revoca del RAGIONE_SOCIALE non era stata accertata alcuna responsabilità del creditore procedente RAGIONE_SOCIALE per aver chiesto con colpa il fallimento e che le spese di lite, liquidate con la pronuncia della Cassazione, non costituivano credito sorto in occasione o in funzione della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, asseritamente proposto senza l’osservanza dei termini di cui all’art 99 l.fall.; il provvedimento, infatti, risulta essere stato comunicato al ricorrente dalla Cancelleria in data 12/11/2019 e il ricorso è stato notificato a controparte, ai sensi della legge 53/1994, e la pec, come si evince dalle ricevute è stata inoltrata il 12/12/2019, ultimo giorno utile, alle 23:59:39 e ricevuta dalla casella di destinazione alle 23:59:41 dello stesso giorno.
1.1 Il ricorso è, quindi, tempestivo in quanto notificato entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile (cfr. sentenza della Corte Costituzionale nr 75/2019).
I motivi del ricorso possono così essere riassunti:
«violazione/falsa applicazione di norme e principi sul giudicato (art. 360 c. 1 nr 3 cpc) e nullità della sentenza (art. 360 c.1 nr. 4 cpc), art. 324 cpc e 2909 c.c. art. 147 T .U. 115/2012 ‘spese di giustizia’»;
«nullità della sentenza (ex art. 360 nr 4 cpc) per violazione di norme processuali (art. 132 nr. 4 cpc e costituzionali (art. 111 Cost.) motivazione apparente perplessa incomprensibile con manifesta irriducibile contraddittorietà»;
«omesso esame di un fatto decisivo della controversia, dibattuto tra le parti (art. 360 c.1 nr 5 cpc) art 111 c. 1 l.f ».
2.1 Il ricorrente sostiene che la decisione assunta dal Tribunale sia contraddittoria, per avere, da un lato, dato atto della intangibilità del credito ammesso dal G.D. e, dall’altro lato, per aver negato la sussistenza degli estremi della responsabilità ex art 147 T.U. 115/2002, avendo il creditore promosso istanza di fallimento, colposamente coltivata in appello ed in cassazione.
2.2 La censura poi si diffonde nell’evidenziare l’infondatezza, già accertata dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, delle ragioni poste a sostegno della richiesta di fallimento, inferendo la prededucibilità del credito, a titolo di responsabilità ex art. 147 T.U. citato e sorto dopo al dichiarazione di fallimento del RAGIONE_SOCIALE.
I motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati per quanto di regione.
3.1 Oggetto dell’insinuazione al passivo è, infatti, il credito costituito dalle spese legali liquidate e poste a carico del soccombente RAGIONE_SOCIALE in favore della parte vittoriosa (la RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che non essendosi dichiarato antistatario, non sarebbe stato legittimato, come evidenziato dal Tribunale, ad agire in quanto privo di titolarità del credito.
3.2 L’impugnato decreto, pur dando atto della formazione del giudicato in punto di ammissione del credito, ha, ciò nondimeno, escluso la prededuzione non essendo stata accertata alcuna pretesa creditoria avente titolo nell’art. 147 T.U. e non potendosi qualificare le spese di lite «un credito sorto in occasione e in funzione della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE» .
3.3 Al contrario, il credito fatto valere dal legale per le spese liquidate in un giudizio di opposizione al fallimento nei confronti della procedura che aveva promosso l’istanza è maturato in costanza di fallimento e, quindi, gode della prededucibilità ex art. 111 l.fall., che ricollega tale condizione ai crediti sorti «in occasione ….delle procedure concorsuali».
3.4 In altre parole i fatti costitutivi dell’accertato credito in capo al COGNOME, ascrivibili alla condotta serbata dal RAGIONE_SOCIALE per aver
infondatamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva revocato la dichiarazione di fallimento, sono sorti dopo la dichiarazione del fallimento RAGIONE_SOCIALE e, di AVV_NOTAIOeguenza, il credito rientra nel sottoinsieme dei crediti prededucibili secondo il criterio cronologico di cui all’art. 111 l.fall.
4 In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Macerata per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2024