Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23258 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8339 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione -c.f. 07174671003 -in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del dottor NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 6/9.2.2018 del Tribunale di Torino,
udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 93 l.fall. l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE in liquidazione domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza dei 14/27 dicembre 2016 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che era stata costituita, con capitale sociale pari ad euro 10.330.000,00, con rogito del 2.8.2002, tra le altre, dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , che aveva provveduto alla sottoscrizione di 583.645 RAGIONE_SOCIALE, ciascuna del valore di euro 1,00.
Esponeva che era creditrice per l’importo di euro 68.091,91 per ‘ decimi ‘ di capitale dalla RAGIONE_SOCIALE sottoscritto e non versato, in relazione ai quali era stata pronunciata dal Tribunale di Roma l’ingiunzione di pagamento n. 11530/2016, nonché per l’importo di euro 355.643,10 per costi sostenuti ai fini della locazione dell’immobile sito in Roma, alla INDIRIZZO, sede del ‘ RAGIONE_SOCIALE e di alcuni uffici di supporto, costi che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era obbligata a rimborsarle in proporzione alla sua partecipazione.
Chiedeva l’ammissione al passivo per euro 6 8.091,91, oltre interessi successivi al 10.6.2016 e sino al soddisfo, in prededuzione e per euro 355.643,10 in chirografo (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
Il giudice delegato, conformemente al parere del curatore, faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo per l’importo di euro 176.803,92 , ossia
denegava l ‘ammissione al passivo per le spese legali e di registrazione -nel complesso pari ad euro 5.017,33 relative all’ingiunzione di pagamento n. 11530/2016, disconosceva la prededuzione limitatamente al credito di euro 68.091,91 ed ai correlati interessi, disponeva, sino a concorrenza del minor importo di euro 241.962,64, la compensazione delle azionate pretese con gli opposti crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Resisteva il curatore del fallimento.
Con decreto dei 6/9.2.2018 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione e co ndannava l’opponente all e spese di lite.
Evidenziava il tribunale, in ordine al l’invocata prededuzione -ancorata all’asserito automatico subentro del fallimento in forza degli artt. 72 e 74 l.fall. nel contratto di RAGIONE_SOCIALE -che l’esposizione debitoria traeva titolo dal diverso ‘ contratto consensuale di sottoscrizione del capitale sociale’ stipulato nel 2002 e per nulla pendente alla data della dichiarazione di fallimento, viepiù che il capitale era stato integralmente sottoscritto (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Premetteva il tribunale, in ordine alla compensazione eccepita dalla curatela fallimentare, che era fuor di contestazione che l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avevano in data 23.12.2004 stipulato un appalto di servizi, in virtù del quale la RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE si era obbligata ad eseguire per conto dell ‘opponente attività di natura informatica, ingegneristico-agronomica.
Premetteva altresì che l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , benché si fosse riservata ‘qualsiasi rivalsa a valle di accertamenti effettuati in sede di verifica e collaudo’, avrebbe dovuto far luogo ai pagamenti entro tre giorni dal dì dell’incasso dei corrispettivi ad essa dovuti da ll’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, beneficiaria dei servizi della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Indi evidenziava, per un verso, che, così come si desumeva dall’univoca formulazione della clausola di cui all’art. 10.5 del contratto, il corrispettivo dovuto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era in ogni caso esigibile annualmente, a seguito della emissione di fattura a saldo, ‘salvo la successiva emersione di contro -crediti di RAGIONE_SOCIALE a seguito di eventuali rivalse esercitate da RAGIONE_SOCIALE‘ (così decreto impugnato, pag. 3) .
Indi evidenziava, per altro verso, che il credito eccepito dal curatore in compensazione si fondava su fatture relative al periodo ottobre 2006/novembre 2008 e che l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva sollevato contestRAGIONE_SOCIALE circa l’integrale e corretta esecuzione delle prestRAGIONE_SOCIALE di cui alle medesime fatture, cosicché il contenzioso in corso tra l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era ‘del tutto inconferente al fine di paralizzare la compensazione’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in relazione all’interpretazione dell’art. 10, 5° co. e 10° co., del contratto d’appalto stipulato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Deduce che il tribunale ha interpretato il contratto d’appalto siglato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, segnatamente con riferimento alle clausole relative ai termini di pagamento, in spregio ai canoni letterale e sistematico, addivenendo così ad un’interpretazione contraria a buona fede (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, a seguito del collaudo finale delle attività svolte nel periodo settembre 2004/gennaio 2008, ha bloccato qualsivoglia pagamento a favore di essa ricorrente e ha applicato penali per oltre euro 4.000.000,00 (cfr. ricorso, pag. 14) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto per mancanza assoluta di motivazione.
Deduce che l’impugnato dictum difetta di motivazione nella parte in cui il tribunale ha assunto che il contenzioso che la oppone all’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non ha rilievo al fine di precludere la compensazione (cfr. ricorso, pag. 15) .
Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono da respingere.
Il primo mezzo di impugnazione veicola una ‘ quaestio ‘ ermeneutica.
Su tale scorta devesi dar atto, previamente, che la ricorrente in violazione de ll’onere d i ‘ autosufficienza ‘ , ex art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., non ha provveduto a riprodurre il testo integrale del contratto d’appalto siglato in data
23.12.2004 con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469) .
E, b en vero, l’inottemperanza all’onere suindicato viepiù rileva , siccome la ricorrente ha prospettato la violazione del criterio ermeneutico di cui al l’art. 1363 cod. civ., in virtù del quale ‘ le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre ‘ .
12. Sovvengono comunque gli insegnamenti di questa Corte.
Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del l’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9461, secondo cui, p osto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate, ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerRAGIONE_SOCIALE il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentRAGIONE_SOCIALE illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione della interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata).
Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretRAGIONE_SOCIALE (plausibili) , non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
13. Nel solco delle enunciate indicRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziali l’interpretazione del contratto in data 23.12.2004 cui il tribunale ha fatto luogo, è ineccepibile in diritto e va esente da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ destinat a ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, con riferimento al l’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ulteriormente, il tribunale ha assunto che , ‘di là della inequivoca formulazione della clausola contrattuale ex art. 10.5. del contratto’ (così decreto impugnato, pag. 3) , sarebbe stato irragionevole ‘postulare l’inesigibilità totale del credito per prestRAGIONE_SOCIALE effettivamente eseguite in ragione del possibile, ipotetico ed eventual e credito di rivalsa, del tutto indeterminato ed indeterminabile nell’ an , nel quantum e nel quando ‘ (così decreto impugnato, pag. 4) .
È innegabile, in ogni caso, che le censure dalla ricorrente addotte si sostanziano tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.
Tant’è che si risolvono nell’assunto per cui in nessun modo le previsioni contrattuali possono essere interpretate nel senso di rendere esigibili da parte del socio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, corrispettivi che la stessa RAGIONE_SOCIALE non ha ancora riscosso dal cliente finale (cfr. ricorso, pag. 13) .
Del tutto ingiustificata è la denuncia -veicolata segnatamente dal terzo motivo -di mancanza assoluta di motivazione.
È indubitabile, invero, alla luce dell’operata enunciazione dei passaggi salienti dell’impugnato dictum , che la motivazione vi è, è congrua ed esaustiva.
Difatti, allorché ha esplicitato le ragioni della irrilevanza del contenzioso pendente tra l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al fine di paralizzare l ‘eccezione di compensazione sollevata dal curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il tribunale ha aggiuntivamente specificato che l’ ‘inconferenza’ traeva ragione in primo luogo da quanto esplicitato ‘in ordine all’esigibilità dei corrispettivi relativi all’appalto di servizi’ ed in secondo luogo dall’esame del lodo arbitrale, da cui risultava che il contenzioso tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non riguardava le prestRAGIONE_SOCIALE eseguite dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘ma il mancato pagamento di servizi diversi ed il mancato svicolo da parte di Ag ea di polizze a garanzia’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Evidentemente, al cospetto delle distinte ‘ rationes decidendi ‘ che concorrono a sorreggere l’impugnato dictum , soccorre l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a supportarla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure
mosse ad una delle ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla ca ssazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493) .
In tal guisa, giacché le ragioni di censura addotte specificamente con il primo mezzo avverso la prima ‘ ratio ‘ -ragioni che la stessa ricorrente reputa ‘assorbenti’ (cfr. ricorso, pag. 14) – non hanno sortito buon esito, invano la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ censura con il secondo ed il terzo mezzo la seconda ‘ ratio decidendi ‘ .
Ingiustificata comunque è la censura di ‘omesso esame’ veicolata dal secondo motivo.
Il fatto la cui disamina sarebbe stata omessa, è stato viceversa dal tribunale esaminato, seppur alla stregua del duplice rilievo de ll’esatta e compiuta esecuzione delle prestRAGIONE_SOCIALE di cui alle fatture relative al periodo ottobre 2006/novembre 2008 e della mancata formulazione al riguardo di contestRAGIONE_SOCIALE.
Invano, poi, la ricorrente adduce che non si è al cospetto di un ipotetico ed eventuale credito di rivalsa – così come ha assunto il tribunale -bensì di contestRAGIONE_SOCIALE che hanno dato vita ad un contenzioso annoso e tuttora irrisolto (così ricorso, pag. 14) .
Ed invano, parimenti, la ricorrente prospetta che l’esame del lodo arbitrale e della documentazione prodotta depone indiscutibilmente in senso contrario, ossia nel senso che il pagamento dei servizi che ha giudizialmente richiesto all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , afferisce pur al le prestRAGIONE_SOCIALE eseguite dalla ‘RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del contratto di appalto di servizi del 23.12.2004 (cfr. ricorso, pag. 15) .
Sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr. altresì Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
19. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2328, 2329, 2342, 2344 e 2615 cod. civ. e degli artt. 72, 74 e 111, 1° co., n. 1, l.fall., anche alla luce de ll’ art. 2288 cod. civ., dell’art. 106, 2° co., l.fall., dell’art. 2437 bis , 3° co., cod. civ., dell’art. 2491 cod. civ. e dell’art. 2265 cod. civ.
Deduce che ha errato il Tribunale di Torino a disconoscere la prededuzione con riferimento al credito di euro 68.091,91 per i ‘ decimi ‘ di capitale dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoscritto e non versato.
Deduce che l’obbligo di versamento del capitale sottoscritto discende dallo stesso contratto di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 20) , per definizione contratto di durata ad esecuzione continuata (cfr. ricorso, pag. 26) , ‘dal quale trae origine un rapporto giuridico di durata tra ciascun socio e la RAGIONE_SOCIALE, caratterizzato da
reciproche obbligRAGIONE_SOCIALE ‘ (così ricorso, pag. 26) , sicché, diversamente da quanto assunto dal tribunale, un distinto -rispetto al contratto di RAGIONE_SOCIALE ‘contratto consensuale di sottoscrizione del capitale sociale’ si configura nella diversa ipotesi, tra le altre, di aumento del capitale (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce altresì che al momento della dichiarazione di fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il rapporto sociale doveva reputarsi senz’altro ‘ pendente ‘ (cfr. ricorso, pag. 21) né, come comprovato dalla possibilità di vendita in sede fallimentare delle partecipRAGIONE_SOCIALE azionarie, poteva dirsi cessato a seguito e per effetto della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pagg. 21 -22) .
Deduce inoltre che né la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ né essa ricorrente ‘avevano compiutamente adempiuto le proprie contrapposte prestRAGIONE_SOCIALE al momento della dichiarazione di fallimento’ (così ricorso, pag. 23) e che il rapporto pendente, nella specie, ha avuto per legge necessaria prosecuzione con il subentro automatico del curatore nella posizione del fallito (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce invero che aveva già deliberato il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione, sicché risultava preclusa a l curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ la possibilità di optare tra continuazione e scioglimento, con conseguente subentro del curatore negli obblighi statutari inerenti tale rapporto’ (così ricorso, pag. 25) , sicché vi è stata assunzione da parte del curatore in prededuzione dei crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di insolvenza e dunque pur di quello relativo ai mancati conferimenti (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce infine che la natura prededucibile del proprio credito per i ‘ decimi ‘ non versati discende dall’art. 74 l.fall., che disciplina espressamente ‘l’ipotesi del subentro del curatore in tutti i contratti di durata pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, prevedendo la prededucibilità del credito del
contraente in bonis sia per le prestRAGIONE_SOCIALE da eseguirsi che per quelle già eseguite prima del fallimento ‘ (così ricorso, pag. 27) .
Il quarto motivo di ricorso va respinto.
Va dapprima puntualizzato che, così come hanno dato atto e la ricorrente (‘(…) di contratto o negozio di sottoscrizione di capitale sociale, distinto dal contratto di RAGIONE_SOCIALE, è possibile parlare, nelle ipotesi -che comunque non ricorrono nella fattispecie in esame -di aumento di capitale sociale attraverso l’emissione di nuove RAGIONE_SOCIALE ovvero di costituzione della RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE per pubblica sottoscrizione (…)’: così ricorso, pag. 18) e il controricorrente (‘il credito in questione (…) consiste nel credito derivante dal contratto di sottoscrizione del capitale sociale perfezionato al tempo di costituzione della RAGIONE_SOCIALE ‘ : così controricorso, pag. 22) , i ‘decimi’ non versati , per i quali è stata invocata la prededuzione, non si correlano ad un’operazione di aumento del capitale sociale dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE (ai sensi dell’art. 2615 ter, 1° co., cod. civ. ‘le RAGIONE_SOCIALE previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602′) .
Non si versa dunque nella specie, segnatamente, nella previsione degli artt. 2438 e 2439 cod. civ., pur nella formulazione antecedente all’1.1.2004, dì di entrata in vigore della ‘riforma societaria’ (l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata costituita in data 2.8.2002 – cfr. ricorso, pag. 3 – anteriormente all’1.1.2004 ) .
I ‘decimi’ per cui è lite afferiscono quindi alla costituzione dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. in tal senso memoria della ricorrente, pag. 9) .
Va dipoi puntualizzato che i ‘decimi’ per cui è controversia non si identificano con quelli di cui all’abrogata previsione dell’art. 23 29 (rubricato ‘condizioni per la costituzione’) , 1° co., n. 2, cod. civ.
La stessa ricorrente, invero, ha dato atto che in sede di sua costituzione la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva provveduto alla sottoscrizione di n. 583.645 RAGIONE_SOCIALE da euro 1,00 ciascuna (cfr. ricorso, pag. 4) .
Co sicché i ‘decimi’ non versati de quibus agitur , siccome pari ad euro 68.091,91, sono ulteriori rispetto a quelli da versarsi imprescindibilmente, ed evidentemente versati all’atto della costituzione dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
23. Ebbene, i n epoca antecedente alla ‘riforma societaria’ questa Corte aveva assunto che il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro configurasse presupposto indefettibile per la costituzione di una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE o di una RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata (quale che fosse il modo della costituzione, simultaneo o successivo) , e non mero requisito per la sua omologazione, alla stregua del disposto degli artt. 2329, n. 2, e 2475 cod. civ. (cfr. Cass. 21.4.1983, n. 2745) .
Il surriferito insegnamento -che può a pieno titolo essere reiterato nella specie sia giacché l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata costituita antecedentemente alla ‘ riforma societaria ‘ sia giacché il combinato disposto degli attuali artt. 2329 (parimenti rubricato ‘condizioni per la costituzione’) , n. 2, e 2342, 2° co., cod. civ. non differisce sostanzialmente (al di là della minore consistenza (25%) in percentuale dei ‘decimi’ da versare ) dall’abrogata previsione dell’art. 23 29, 1° co., n. 2, cod. civ. -induce a reputare, per converso, che il versamento dei ‘ decimi ‘ ulteriori e rimanenti costituisce atto di adempimento del contratto di RAGIONE_SOCIALE -contratto associativo, con comunione di scopo (cfr. Cass. 12.12.2014, n. 26222) -e presuppone l’avvenuto perfezionamento del vincolo sociale e l’assunzione della qualità di socio da parte del conferente (cfr. Cass. 24.5.1965, n. 999, seppur con riferimento all’atto di conferimento ad una RAGIONE_SOCIALE di beni in matura) .
Del resto, l’art. 2424 cod. civ. contempla alla lettera A) dell’attivo patrimoniale i ‘crediti verso soci per versamenti ancora dovuti’. E l’art. 2344 cod. civ., qualora non si reputi utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, prefigura, in ultima istanza, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio moroso (eventualmente con estinzione delle RAGIONE_SOCIALE invendute e riduzione del capitale) .
24. In questo quadro va disatteso, certo, l’assunto del Tribunale di Torino, che ha ravvisato il titolo del debito nel ‘diverso ed affatto pendente contratto consensuale di sottoscrizione del capitale sociale’ (assunto, questo, riflesso di una certa qual elaborazione giurisprudenziale di merito che opinava nel senso che il c.d. atto di sottoscrizione delle RAGIONE_SOCIALE di una RAGIONE_SOCIALE si concreta in un negozio giuridico con il quale il sottoscrittore acquista la qualità di socio – o amplia la sua preesistente partecipazione sociale – e, correlativamente, assume l’obbligo dei conferimenti, cioè del versamento del ‘corrispettivo’; e che opinava altresì nel senso che tale negozio fosse un contratto ‘consensuale’) , siccome ricostruzione che più correttamente si attaglia alla sottoscrizione non già delle RAGIONE_SOCIALE di iniziale emissione bensì di successiva emissione (cfr. in tal senso Cass. 15.9.2009, n. 19813, secondo cui, in materia di aumento del capitale di una RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata, l’obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall’avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare) .
Nondimeno, è da escludere recisamente che, al dì della dichiarazione di fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , il vincolo associativo scaturito dal rogito per AVV_NOTAIO del 2.8.2002, con cui si ebbe a costituire l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , fosse ‘ancora ineseguito’ o ‘non compiutamente da entrambe le parti’ nei termini postulati dall’art. 72, 1° co., l.fall. ai fini dell a sua sospensione e della susseguente facoltà di scelta tra il subingresso e lo scioglimento accordata al curatore.
Per un verso, il vincolo societario per la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si era già perfezionato e la medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva già acquisito la qualità di socio dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Per altro verso, la ricorrente per nulla ha addotto che gli altri soci dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non avessero a loro volta provveduto all’integrale versamento dei ‘ decimi ‘ cui erano tenuti.
Cosicché il contratto di RAGIONE_SOCIALE , l’atto costitutivo dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a rogito del 2.8.2002, non era stato compiutamente eseguito unicamente e soltanto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in dipendenza , appunto, del mancato versamento dei ‘ decimi ‘ residui (cfr. Cass. 4.4.1973, n. 934, secondo cui l’art. 72 l.fall. è applicabile solo nel caso in cui il contratto è ancora inseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, sicché si è fuori della sua previsione quando una delle parti abbia interamente effettuato la propria prestazione; e secondo cui, per stabilire se l’ese cuzione sia interamente avvenuta, occorre prendere in considerazione solo le obbligRAGIONE_SOCIALE fondamentali che a ciascuna parte derivano dal negozio, e non anche quelle accessorie) .
25. S i è anticipato, d’altra parte, che il credito dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per gli ulteriori e residui ‘decimi’ dovuti dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si correla all’atto negoziale-costitutivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, atto rispetto al quale la stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è , a rigore, estranea.
Comunque, è da disconoscere che il medesimo credito rifletta una relazione sinallagmatica tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sRAGIONE_SOCIALE sua socia poi RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 4.12.1995, n. 12487, secondo cui, seppur con specifico riferimento alle RAGIONE_SOCIALE di persone, le disposizioni in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestRAGIONE_SOCIALE corrispettive, di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., non sono applicabili al contratto di RAGIONE_SOCIALE, peraltro, per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ent e sociale) , sì che l ‘anzidetta relazione si presti ad essere ricondotta al paradigma dell’art. 74 l.fall., rubricato ‘contratti ad esecuzione continuata o periodica’ ed a tenor del quale ‘se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati’ .
Va perciò disatteso l’assunto della ricorrente secondo cui nel contratto di RAGIONE_SOCIALE è ‘ravvisabile un sinallagma tra l’obbligo di conferimento e la fruizione dei vantaggi derivanti dalla qualità di socio’ (così ricorso, pag. 27; così memoria della ricorrente, pag. 13) .
26. Infine, e in ogni caso, è da negare che il rapporto di partecipazione societaria, nella specie di partecipazione d ella ‘RAGIONE_SOCIALE‘ all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , possa proiettarsi in sede fallimentare alla stregua di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica ex art. 74 l.fall., con l’ aggravio in prededuzione degli oneri -per gli iniziali ‘decimi’ residui non versati – alla medesima partecipazione societaria correlati.
Più esattamente, la dichiarazione di fallimento del socio è, alternativamente, atta a sortire un triplice effetto.
In virtù delle prefigurRAGIONE_SOCIALE di cui al 1° co. dell’art. 2288 cod. civ. e di cui al 1° co. dell’art. 2289 cod. civ. la dichiarazione di fallimento comporta l’esclusione di diritto del socio fallito dalla compagine societaria a base o connotazione
personalistica e determina l’insorgere a vantaggio dell’ufficio fallimentare del credito al valore pecuniario -al dì del fallimento – della quota di partecipazione del socio fallito.
In virtù della prefigurazione di cui al 1° co. dell’art. 2492 cod. civ., qualora la compagine societaria a base o connotazione capitalistica sia stata sciolta e posta in liquidazione in epoca antecedente -è il caso dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – al fallimento del socio, la dichiarazione di fallimento del socio comporta l’ acquisizione all’attivo concorsuale del credito del socio fallito alla parte a costui spettante nella divisione dell’attivo della RAGIONE_SOCIALE sciolta e d in liquidazione e corrispondente alla sua quota di partecipazione (in RAGIONE_SOCIALE) ovvero a ciascuna delle RAGIONE_SOCIALE di sua titolarità.
In virtù delle prefigurRAGIONE_SOCIALE di cui al 1° co. d ell’art. 42 l.fall. e di cui agli artt. 2352 (disposizione, quest’ultima , da interpretare estensivamente) e 2471 cod. civ. la dichiarazione di fallimento estende senz’altro il pignoramento AVV_NOTAIO pur alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed alle quote di RAGIONE_SOCIALE di spettanza del fallito, in ipotesi di sua partecipazione a compagini societarie a base o connotazione capitalistica.
Tuttavia, e tal ultimo effetto e i primi due si producono ex lege , siccome, propriamente, riflesso dell ‘universalità dell’ esecuzione fallimentare, dell ‘universalità dell a liquidazione coattiva fallimentare.
Cosicché prescindono del tutto e fuoriescono dall’operatività del meccanismo contemplato dall’art. 74 l.fall., in virtù del quale sul substrato del quiescente, in esito alla dichiarazione di fallimento, rapporto di durata -rapporto, ben vero, sinallagmatico, cui certo non è ascrivibile il vincolo di partecipazione societaria -si innesta la scelta gestoria del curatore, se del caso nei termini del subingresso nel vincolo in sospensione , con l’avallo tutorio sub specie di
autorizzazione -del RAGIONE_SOCIALE a riscontro dell’opportunità della scelta.
Alle esposizioni debitorie in particolare per gli iniziali insoluti ‘decimi’ residui che eventualmente ineriscono al controvalore della quota di partecipazione del socio fallito, nel primo caso, ovvero alla quota di partecipazione o alla partecipazione azionaria del socio fallito involte nella liquidazione volontaria della RAGIONE_SOCIALE partecipata in bonis , nel secondo caso, ovvero alla quota di partecipazione o alla partecipazione azionaria del socio fallito da liquidare in sede fallimentare, nel terzo caso, non si correlano ragioni RAGIONE_SOCIALEe prededucibili.
Nel quadro delle previsioni del 2° co. dell’art. 111 l.fall. le ragioni di credito per gli iniziali ‘decimi’ residui dell’organismo societario del quale il fallito è stato parte o al quale partecipa, in quanto insorte antecedentemente, non sono cronologicamente occasionate dal fallimento del socio; e, in quanto innegabilmente prive, nella prospettiva dell ‘acquisizione del credito ex art. 2289 cod. civ., dell’acquisizione del credito ex art. 2492 cod. civ. e della liquidazione fallimentare della quota di partecipazione o della partecipazione azionaria, di una peculiare utilitas per la massa dei RAGIONE_SOCIALE, non sono teleologicamente funzionali né al più proficuo avvio né al più proficuo sviluppo, a tal specifico riguardo, del l’esecuzione fallimentare.
Nonostante il rigetto del ricorso si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Inve ro, le ‘questioni’ involte segnatamente dalla delibazione del quarto motivo di ricorso presentano significativi elementi di complessità. D ‘altronde , in ordine alle medesime ‘que stioni ‘ non si regis trano ‘precedenti’ specifici.
28. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315. Cfr. altresì Cass. (ord.) 9.6.2014, n. 12936) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte