Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27014 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27373/2017 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LA SPEZIA n. 1425/2017 depositato il 12/10/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Dagli atti di causa emerge che, a seguito di domanda ex art. 161, comma 6, l. fall., presentata il 6.8.2012, RAGIONE_SOCIALE venne ammessa dal Tribunale de La Spezia al concordato preventivo, che però, in accoglimento dell’opposizione ex art. 180 proposta dall’ RAGIONE_SOCIALE, non fu omologato.
1.1. -Successivamente, la Società conferì al geom. NOME COGNOME l’incarico di stimare il proprio compendio immobiliare. La perizia eseguita dal professionista venne incorporata nella relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. predisposta dall’attestatore di una seconda domanda di concordato, depositata il 12.3.2013.
1.2. Anche questa volta il tribunale, dopo aver dichiarato ammissibile il concordato, ne rigettò l’omologazione con decreto del 26.3.2014.
1.3. -Lo stesso geometra venne poi incaricato di aggiornare gli estimi, riportati nella nuova relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. allegata ad una terza domanda di concordato preventivo, depositata il 20.11.2014 e dichiarata inammissibile con decreto del 3.4.2015, cui seguì, in pari data, la sentenza dichiarativa del fallimento.
1.3. -Il geom. COGNOME chiese l’ammissione a l passivo del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), in prededuzione, del credito complessivo di € 18.574,50, che il Giudice delegato, su conforme proposta del curatore, ammise invece al concorso, col privilegio di cui all’ art. 2751 bis , n. 2, c.c., nella minor misura di € 14.500,00, oltre Iva e cassa previdenziale al chirografo.
-L’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da COGNOME contro il provvedimento è stata respinta dal Tribunale de La Spezia che, con decreto del 12.10.2017, ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che la prededuzione non poteva essere riconosciuta sia perché, in astratto, non è configurabile una consecuzione fra due procedure di concordato, sia perché, in concreto, il lasso temporale intercorso tra il diniego di omologa
dell’una (26.3.2014) e la presentazione dell’altra (21.11.2014) integrava una cesura tale da escluderla.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sorretto da un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 bis, l.fall., per avere il tribunale erroneamente escluso la natura prededucibile del credito sul presupposto dell’insussistenza della consecuzione tra procedure di concordato preventivo, trascurando che nel caso in esame già la prima domanda di concordato (ovverosia quella del 6 agosto 2012) era stata proposta in presenza del medesimo stato di insolvenza che, a seguito della ritenuta inammissibilità anche della seconda e della terza domanda concordataria, aveva condotto alla declaratoria di fallimento; afferma quindi che « la prededuzione è interna al procedimento da cui trae fondamento ed è idonea anche a propagarsi su quello logicamente successivo, a prescindere dalla consecuzione strettamente cronologica tra le procedure e dal fatto che sia intervallata da altra corrispondente procedura connotata dal medesimo stato di insolvenza ».
-La censura è fondata, al netto RAGIONE_SOCIALE imprecisioni del tessuto argomentativo, per l’inadeguatezza della motivazione con cui il tribunale ha escluso la natura prededucibile del credito per cui è causa.
5.1. -Il tribunale si è infatti limitato ad escludere la prededuzione, per un verso, sul l’errato rilievo che non può esservi consecuzione tra due procedure ‘minori’ in contrasto con la cospicua giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la possibilità della consecuzione non solo rispetto a procedure minori cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e 12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l’amministrazione
straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo) -e, per altro verso, sull’altrettanto errata asserzione che la consecuzione resterebbe di per sé esclusa dalla esistenza di una cesura temporale fra le procedure, quando invece, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, avrebbe dovuto indagare se il fallimento fosse derivato dal medesimo stato di crisi o insolvenza che aveva dato luogo alla domanda di concordato preventivo del 12.3.2013, pacificamente ammessa e approvata dai creditori, anche se non omologata, cui era seguita, prima del fallimento, un’ulteriore domanda di concordato invece dichiarata inammissibile.
5.2. -Nell’esaminare nuovamente, in sede di rinvio, l’aspetto della consecutio tra la procedura per cui è causa e la dichiarazione di fallimento, il tribunale dovrà quindi tener conto dell’indirizzo nomofilattico, di recente riepilogato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021, in motivazione, par. 25 e ss.), in base al quale: i) «la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente solo se sussista una consecuzione fra le stesse; la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo»; ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è ‘ un fenomeno collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale ‘ (Cass. 15724/2019); iii) non è « decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, ‘ purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo
dell’intervenuta variazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALE due procedure ‘ (Cass.6290/2018, 33402/2021)».
6.3. -Sempre in sede di rinvio, il tribunale dovrà altresì considerare che, secondo il sopravvenuto indirizzo nomofilattico, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo va considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ” ex ante ” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez. U, 42093/2021 cit.).
6.4. -Non rilevano, a tal fine, i precedenti di questa Corte che hanno escluso la prededucibilità del credito dei diversi professionisti che hanno curato la prima domanda di concordato preventivo del 6.8.2012 (Cass. 26178/2022) e la terza domanda di concordato preventivo del 20.11.2014 (Cass. 26075/2022), trattandosi di fattispecie diverse in fatto e dovendosi qui valutare, ovviamente, le peculiarità di quella in esame.
-Per concludere, il decreto impugnato va cassato con rinvio al tribunale, in diversa composizione, per un riesame della questione della prededucibilità del credito alla luce del richiamato indirizzo nomofilattico in tema di consecuzione tra procedure concorsuali, oltre che per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale de La Spezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/06/2024.