Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8421 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23525/2018 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. 40/2016 di RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 9793/2018 depositato il 26/6/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva al passivo della procedura, in privilegio ex art. 2751bis n. 2 cod. civ., il credito vantato dalla AVV_NOTAIO NOME per prestazioni professionali rese in favore della compagine fallita per € 141.600; rigettava, invece, la domanda di ammissione in prededuzione del credito di € 72.800 per l’attività di consulenza
tributaria svolta nel corso di un concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento.
Il Tribunale di Civitavecchia, a seguito dell’opposizione presentata dalla COGNOME per domandare l’ammissione, da un lato, del credito prededucibile escluso dal G.D., dall’altro di quanto dovuto per oneri previdenziali e I.V.A. sulla somma già ammessa, riteneva che l’intera documentazione prodotta in copia analogica non fosse valutabile, perché priva di firma autografa nonché dell’autentica di conformità a quanto depositato a mezzo p.e.c. alla RAGIONE_SOCIALE fallimentare a sostegno dell’insinuazione al pa ssivo.
Osservava che gli atti prodotti ritualmente non consentivano l’ammissione in prededuzione, dato che la procedura concordataria a cui era stata indirizzata l’opera della professionista era stata dichiarata inammissibile.
Rilevava che le ricevute di posta elettronica certificata concernenti i depositi effettuati nel corso della procedura concorsuale erano prive di attestazione di conformità all’originale e non giovavano a conferire data certa al contratto professionale del 27 aprile 2016, che dunque non era opponibile alla RAGIONE_SOCIALE.
Aggiungeva che l’esistenza del contratto d’opera professionale non poteva ricavarsi attraverso il mero scambio di e.mail fra i consulenti della procedura concordataria, non munite dei caratteri della posta elettronica certificata e prive di riferimento puntuale all’attività della professionista.
Reputava tardive le nuove allegazioni e produzioni documentali (piano di concordato e relativo quadro sinottico) volte a porre a fondamento della domanda di ammissione distinti fatti costitutivi, poiché le stesse non valevano a supplire al difetto originario di allegazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 26 giugno 2018, prospettando due motivi di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 182quater l. fall., con riferimento agli artt. 12 delle preleggi e 161, comma 5, l. fall., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo: il credito del la professionista -sostiene la ricorrente -andava collocato in prededuzione nel successivo fallimento, perché rientrava tra i crediti sorti in funzione della procedura concordataria, mentre non assumeva rilievo alcuna valutazione ex post afferente all’utilit à per la massa.
Il tribunale, essendo stato dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ. per dimostrare la data certa del mandato professionale conferito in data 27 aprile 2016, doveva valutare l’avvenuto deposito della scrittura nel procedimento concordatario e il contenuto delle e.mail intercorse fra la professionista, gli organi amministrativi e i professionisti incaricati al fine di stabilire la certezza della data del documento.
Il giudice di merito, inoltre, ha erroneamente ravvisato la tardività della produzione documentale effettuata, perché l’opponente può depositare in giudizio tutti i documenti che ritenga rilevanti per suffragare la propria domanda, a prescindere dal contegno difensivo tenuto in sede di verifica dello stato passivo.
Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.
5.1 La mancata valorizzazione, al fine di attribuire data certa al mandato professionale conferito in data 27 aprile 2016 all’odierna ricorrente, delle ricevute p.e.c. di avvenuto deposito (in data 27 maggio 2016, in allegato alla domanda di concordato con riserva) del mandato professionale conferito all’odierna ricorrente, in ragione
della produzione di copie cartacee prive dell’attestazione di conformità all’originale, non è condivisibile.
In questo modo, infatti, il giudice di merito ha fatto applicazione dell’art. 23, comma 1, d. lgs. 82/2005, a mente del quale le copie su supporto analogico di documento informatico
Il mezzo in esame sostiene che ‘ da tutta la documentazione fornita (email intercorse tra la AVV_NOTAIONOME COGNOME e gli organi amministrativi ed i professionisti incaricati, nonché con la RAGIONE_SOCIALE) emerge in modo inconfutabile che il mandato professionale è stato conferito prima del deposito della domanda di concordato ‘ (pag. 21 del ricorso), lamentando poi che tale documentazione sia stata trascurata con un’argomentazione meramente pretestuosa e illegittima.
Ora, i l tribunale ha ritenuto di non poter ricavare l’esistenza del contratto d’opera professionale dallo scambio di e.mail tra i consulenti della procedura concordataria, perché le stesse non erano munite dei caratteri di posta certificata ed erano prive di ‘ riferimento puntuale all’attività del professionista ‘ (pag. 3 del provvedimento impugnato).
Il primo rilievo non si presta a censure, perché a mente dell’art. 1, lett. 82/2005 la mentre il
successivo accertamento rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non può essere rivisitato in questa sede.
5.3 Il provvedimento impugnato, a quanto pare di capire, ritiene che l’opponente avesse la possibilità di depositare documenti solo se la produzione fosse già avvenuta al momento della presentazione della domanda di insinuazione al passivo (e dunque certificando la conformità ‘ a quanto depositato a mezzo p.e.c. alla RAGIONE_SOCIALE fallimentare a sostegno dell’insinuazione al passivo ‘; pag. 3) e non potesse effettuare nuove allegazioni e produzioni documentali ‘ volte a porre a fondamento del credito distinti fatti costitutivi (piano di concordato e quadro sinottico )’ (pag. 4).
Nessuna limitazione in questo senso può essere evinta dall’art. 99 l. fall..
La norma, al suo comma 2, n. 4, stabilisce che il ricorso deve contenere l’indicazione specifica dei documenti prodotti, ma non preclude affatto il deposito di nuovi documenti, non sottoposti al vaglio del giudice delegato in sede di verifica, a miglior suffragio della domanda di ammissione del credito al passivo.
È vero poi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria e disciplinato specificamente e integralmente dall’art. 99 l. fall., sono inammissibili domande dell’opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di cognizione di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. è consentita la mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi , sempre che essa, così
modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. 6279/2022, Cass. 32750/2022).
Il che, tuttavia, non significa che l’opponente, fermi gli elementi oggettivi della domanda, non possa esporre i fatti su cui si basa l’impugnazione, a mente dell’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., in maniera maggiormente puntuale di quanto compiuto, in forma succinta ( ex art. 93, comma 3, n. 3, l. fall.), con la domanda di ammissione al passivo, allegando ulteriori circostanze ed elementi di prova a suffragio della propria istanza.
5.4 Infine, la revoca dell’ammissione della procedura concordataria non giustificava, di per sé, il disconoscimento della prededuzione del credito eventualmente ammesso, dovendosi invece valutare se ricorressero i presupposti per l’accoglimento della doman da sotto questo profilo.
Infatti, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. (Cass., Sez. U., 42093/2021).
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto discusso fra le parti e decisivo fra le parti, costituito dalla richiesta di riconoscimento del credito per contributi previdenziali, in privilegio, e dell’I.V.A., in chirografo, da calcola rsi sulla già ammessa per compensi professionali in sede di verifica.
Il mancato vaglio della domanda, che comporta anche la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è avvenuto sottolinea il ricorrente senza che sia stata fornita alcuna motivazione.
7. Il motivo è fondato, in termini non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, posto che non costituiscono “fatti” il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni o le deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione, Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2015) o le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, né di omessa pronunzia, dato che il tribunale, nel rigettare nel suo complesso l’opposiz ione, ha respinto anche la domanda in discorso, ma come vizio di motivazione.
Infatti, il giudice di merito, pur avendo registrato (a pag. 2) la presentazione anche delle domande concernenti l’ammissione al passivo di quanto dovuto per I.V.A. e oneri previdenziali sulla somma già ammessa, non ha in alcun modo spiegato perché abbia disatteso le stesse.
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
8. Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio della causa al Tribunale di Civitavecchia, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 27 febbraio 2024.