Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 10066-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), entrambe in proprio e nella qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bari e dall’AVV_NOTAIO del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, INDIRIZZO .
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (P_IVA), in persona del Curatore, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso – giusta procura speciale in atti -dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale del suo difensore e fisicamente presso il di lui studio, in Catania, INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania, in data 2.3.2023, pubblicato il 22.3.2023 e comunicato in pari data a mezzo pec dalla Cancelleria, nelle cause civili riunite n. 11366/2019 e n. 11367/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con domanda di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE, recante il num. 191 di cronologico, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, in proprio e n.q. di eredi di NOME COGNOME, nel premettere che la società fallita vantava un credito nei loro confronti di euro 238.762,00, deducevano che detto credito si era estinto per compensazione ex art. 1241 e s. c.c. attesa la coesistenza dei seguenti controcrediti dagli stessi vantati a vario titolo verso la società: (i) crediti vantati da NOME COGNOME a titolo di compensi derivanti dall’attivit à di amministratore unico non versati dalla società fallita per complessivi euro 68.744,14; (ii) crediti vantati da NOME COGNOME a titolo di retribuzioni quantificati in euro 142.854,79 oltre TFR; (iii) crediti per finanziamento soci.
Gli istanti, pertanto , all’esito della compensazione, chiedevano l’ammissione al passivo fallimentare per NOME COGNOME per l’importo di euro 56.233,00, di cui euro 21.489,11 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 cc. a titolo di TFR ed euro 34.743,89, in via chirografaria postergata a titolo di finanziamenti in solido tra il predetto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.Con ulteriore domanda di ammissione al passivo, recante il n. 192 di cronologico, sostanzialmente identica alla precedente, gli istanti, deducendo le medesime premesse, chiedevano l’ammissione di NOME COGNOME al passivo fallimentare per l’import o di euro 34.743,89 in via postergata e in solido con NOME COGNOME e NOME COGNOME a titolo di rimborso di finanziamento soci.
Nel progetto di stato passivo il curatore fallimentare, operando le medesime osservazioni per entrambe le domande, indicava in euro
480.324,75 il credito della RAGIONE_SOCIALE verso i tre istanti (e non già in euro 238.762,00 come sostenuto dagli stessi) e, ritenendo poi praticabile la compensazione ex art. 56 L.F. con i crediti da lavoro di NOME COGNOME e NOME COGNOME, precisava che – a seguito della suddetta compensazione residuava un credito della società fallita nei confronti degli istanti di ben 276.545,17 euro; proponeva, così, il rigetto della domanda per intervenuta compensazione e l’ammissione del solo credito di euro 23.757,90, rettificato poi in euro 113.372,90 a seguito delle osservazioni formulate dagli istanti, a titolo di finanziamenti postergati.
Il Giudice delegato non ammetteva le domande ‘ sia per le ragioni addotte dal curatore e sia nei confronti della domanda per crediti postergati essendo anch’essi compensabili in quanto sorti in data anteriore al fallimento seppur esigibili in coda ‘ e dichiarava esecutivo lo stato passivo con provvedimento del 18.6.2019.
Con ricorso ex art. 98 L.F. del 15.7.2019 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano opposizione avverso lo stato passivo, con riferimento alla domanda recante il n.191 di cronologico, convenendo in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e chiedendo al Tribunale adito di ‘ …annullare e/o privare di giuridici effetti il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice delegato nei confronti della suddetta domanda per l’importo richiesto nella stessa e, conseguentemente, modificare l o stato passivo integrativo del fallimento n. 114/2016 della RAGIONE_SOCIALE, ammettendo la domanda n. 191 per l’importo richiesto nella stessa e/o comunque, in via subordinata, nella misura che sarà determinata nel corso di causa dal Tribunale adito. Con vittoria di spese e compensi .’.
Con ulteriore ricorso ex art. 98 L.F., gli stessi proponevano, altresì, opposizione allo stato passivo anche con riferimento alla domanda recante il n. 192 di cronologico, convenendo in giudizio sempre il RAGIONE_SOCIALE e chiedendo al Tribunale adito di ‘… annullare e/o privare di giuridici effetti il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice delegato nei confronti della suddetta domanda per l’importo richiesto nella stessa e, conseguentemente, modificare lo stato passivo integrativo del fallimento n. 114/2016 della RAGIONE_SOCIALE, ammettendo la domanda n. 192 per l’importo richiesto nella stessa e/o
comunque, in via subordinata, nella misura che sarà determinata nel corso di causa dal Tribunale adito. Con vittoria di spese e compensi .’.
7. Gli opponenti, insistendo in tutte le pretese avanzate con le originarie domande di ammissione e contestando le risultanze contabili effettuate dal Curatore, deducevano che l’ammontare dei crediti da loro vantati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (sia a titolo di compensi che a titolo di rimborso di finanziamento soci) fosse in realtà maggiore rispetto ai debiti verso la società fallita e, dunque, una volta operata la compensazione tra le reciproche partite, ne residuava in loro favore un credito da insinuare al passivo.
8. Si costituiva il fallimento RAGIONE_SOCIALE in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti e, disposta la riunione dei due procedimenti, il Tribunale, dopo Ctu contabile, con decreto del 2.3.2023, pubblicato il 22.3.2023, in accoglimento parziale dell’opposizione, ammetteva gli opponenti al passivo fallimentare per l’importo di euro 34.743,89 al rango postergato e rigettava per il resto la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
9. Più in particolare, il Tribunale ha rilevato che: (a) quanto alla compensazione dei crediti da lavoro, il credito di NOME COGNOME dovesse essere determinato in euro 64.741,07 e che il credito di NOME COGNOME fosse quantificabile in euro 137,424,54; (b) essendo la somma di predetti importi inferiore al credito vantato dalla curatela, doveva anche rigettarsi la domanda di ammissione al passivo in relazione a tale computo; (c) in ordine, invece, alla compensazione dei crediti postergati, sussisteva l’impossibilità di opporre in compensazione gli importi , asseritamente spettanti, quale rimborso di finanziamenti; (d) quanto all’importo insinuato a titolo di finanziamento dei soci, doveva rilevarsi come la curatela avesse ammesso il versamento di importi per l’anno 2014 di euro 89.615,00 e per l’anno 2015 di euro 77.675,25 , e dunque per complessivi euro 167.290,25, importo inferiore alla somma di euro 34.743,89 richiesta quale importo da ammettersi al passivo; (e) poteva ammettersi il rimborso del credito da finanziamento nei limiti della domanda e al rango postergato.
Il decreto, pubblicato il 22.3.2023, è stato impugnato da COGNOME NOME e COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2467 c.c. e 56 L.F., in tema di compensazione dei crediti da finanziamento.
1.1 Sostengono le ricorrenti che il provvedimento impugnato sarebbe errato nella parte in cui aveva ritenuto ‘l’impossibilità di opporre in compensazione gli importi asseritamente spettanti quale rimborso finanziamenti’, e ciò anche in contrapposizione a quanto stabilito dal Giudice Delegato che, nel verbale dello stato passivo, aveva, invece, affermato che anche i crediti postergati erano compensabili in quanto sorti in data anteriore al fallimento, seppur esigibili in coda.
1.2 Rammentano, inoltre, le ricorrenti che la decisione impugnata aveva fondato il giudizio di non compensabilità, sulle seguenti argomentazioni: (i) la compensazione in sede concorsuale incontrava il suo limite nella portata precettiva del divieto sancito dall’art. 2467 c.c. che, posto a tutela dei creditori sociali, operava una riqualificazione imperativa del prestito in ‘prestito postergato’; (ii) la postergazione era una condizione legale integrativa del regolamento negoziale e, dunque, l’art. 2467 c. c. aveva carattere imperativo ‘prevalendo’ così sul disposto di cui all’art. 56 L.F.; (iii) ritenendo diversamente, infatti, l’estinzione per compensazione del credito postergato -proprio nella sede in cui era conclamata l’incapacità dell’imprenditore di soddisfare le proprie obbligazioni – avrebbe contrastato in modo insanabile con l’art. 2467 c.c. , concretando la conseguenza che la norma era volta ad impedire, ossia la soddisfazione del socio creditore prima degli altri creditori, sottraendo peraltro risorse alla massa; (iv) l’inapplicabilità dell’art. 56 L.F. andava rinvenuta nella previsione di cui all’art. 1246 n.5) c.c., il quale dispone che la compensazione è esclusa quando sussiste un divieto previsto da lla legge, divieto individuato proprio nell’art. 2467 c.c.
1.4 Sostengono, invece, le ricorrenti che sia il ragionamento svolto dal Tribunale che le conclusioni a cui era giunto sarebbero errati e dovrebbero essere riformati, in quanto gli stessi si fondano su una errata interpretazione delle norme, ed in particolare del combinato disposto dell’art. 56 L.F. e dell’art. 2467 c.c. Secondo le ricorrenti, il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità della compensazione del credito postergato per incompatibilità teleologica con la previsione di cui all’art. 2467 c.c. , avrebbe utilizzato una argomentazione generica in quanto fondata su una mera affermazione di principio. Al contrario, il credito postergato non difetterebbe di alcun requisito che possa escluderne la compensazione ai sensi dell’art. 56 L.F. , tenuto conto che: ( a) l’art. 56 L.F. al primo comma così espressamente dispone: ‘I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento’ , disposizione evidentemente ispirata ad una esigenza di equità in quanto riconosce il diritto di chi viene a trovarsi nella posizione di creditoredebitore di compensare le contrapposte ragioni senza dover, da un lato, pagare il proprio debito per intero e, dall’alt ro, subire la soddisfazione del proprio credito in ‘moneta fallimentare’ ; (b) requisito essenziale affinché sia applicabile la compensazione fallimentare è unicamente che le rispettive obbligazioni siano sorte anteriormente rispetto alla procedura concorsuale; (c) consolidata giurisprudenza, infatti, ritiene in tal senso che in caso di fallimento, la compensazione determina, ai sensi dell’art. 56 L.F., una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 c.c. maturino dopo la dichiarazione di fallimento, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda; (d) a i fini dell’esplicarsi degli effetti della compensazione, dunque, sarebbero del tutto irrilevanti i richiami ai principi della par condicio , della graduazione dei privilegi e della cristallizzazione delle masse attive e passive, essendo rilevante unicamente l’anteriorità del fatto genetico del credito che si vuole opporre in compensazione; (e) occorrerebbe solo che il credito fosse sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in modo da poter essere considerato un credito pienamente esistente ed esigibile, e dunque
compensabile; (f) non rilevava neanche la circostanza secondo cui la soddisfazione del credito sarebbe ‘condizionata’ , in senso atecnico, alla preventiva soddisfazione di tutti gli altri creditori; (g) l ‘effetto postergativo, infatti, non costituiva un limite all ‘ esigibilità del credito ma rappresentava semplicemente -come più volte rilevato in dottrina -una qualità deteriore del credito, ossia una sorta di ‘privilegio negativo’, acquistando rilevanza solo in sede di liquidazione dell’ attivo, modificandon e l’ordine di distribuzione.
1.5 A ciò doveva anche essere aggiunto che l’art. 56 L.F. rappresenterebbe una norma di diritto speciale (fallimentare) che, in virtù del principio secondo cui ‘lex specialis derogat lex generalis’, d oveva necessariamente prevalere su una norma generale civilistica, quale è l’art. 2467 c.c. Conseguentemente, la compensazione voluta e prevista dal legislatore con apposita norma speciale doveva, per forza di cose, applicarsi automaticamente ex lege anche ai crediti postergati, non potendo questi ultimi costit uire un’eccezion e.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in ordine al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Ritiene il Collegio che – in considerazione della novità delle questioni trattate nel primo motivo di ricorso, che interroga la Corte sui rapporti tra le disposizioni contenute nell’art. 2467 c.c. e quelle contenute nell’art. 56 l. fall., e delle implicazioni sistematiche sottese alla soluzione degli interrogativi posti dalle ricorrenti -è opportuno il rinvio della causa in pubblica udienza, con la necessaria interlocuzione anche della Procura Generale.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 17.04.2024