Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18307 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
Comune di Nemi .
Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1466 depositata il 4 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-La Corte d’appello di Roma in riforma della sentenza del tri-
bunale -accoglieva l’opposizione proposta dal Comune RAGIONE_SOCIALE Nemi av-
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2022 , proposto da
Roma Capitale , (C.F. P_IVA), in persona del Sindaco NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al presente ricorso, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, INDIRIZZO -Il suindicato difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: indirizzo PEC: EMAIL – tel. NUMERO_TELEFONO – fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente contro
verso l’ingiunzione n° 10 del 21 ottobre 2014, emessa da Roma capitale ai sensi del rd n° 639/1910, e dichiarava che l’importo ingiunto di euro 37.266,40, preteso dall’ingiungente a titolo di rimborso delle spese di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi (rinvenuti all’interno della struttura ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), sostenute dai custodi nominati nel decreto di sequestro penale emesso dalla Procura di Roma, non era dovuto.
2 .- Riteneva in particolare il giudice di merito che il materiale probatorio documentale, sul quale Roma capitale fondava la propria pretesa, era costituito da corrispondenza tra i due Comuni ‘ meramente interlocutoria ‘ e che anche la nota del Sindaco del 27 maggio 2006 subordinava il pagamento alla piena garanzia che nulla fosse dovuto dal Comune di Nemi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che invece aveva più volte avanzato richieste di pagamento.
Osservava, inoltre, la Corte d’appello che, qualora la PA faccia ricorso al procedimento previsto dal rd n° 639/1910, il credito azionato deve essere certo, liquido ed esigibile: requisiti che difettavano nella fattispecie, ‘ in difetto di pronuncia del giudice penale ‘.
3 .- Ricorre per cassazione Roma C apitale affidando l’impugnazione a due mezzi.
Il Comune di Nemi non si è costituito nonostante la regolare notificazione del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo Roma Capitale lamenta ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5) in relazione all’ingiunzione ex R.D. 369/1910
art. 2 con particolare riferimento alla comunicazione di accettazione del Comune di Nemi del 27 maggio 2006 prot. NUMERO_DOCUMENTO del 7.6.2006 -Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -Erronea valutazione degli atti di causa ‘.
Il mezzo è inammissibile, in quanto -nonostante il richiamo al n° 5 dell’art. 360 esso sollecita nella sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio documentale, diversa da quella effettuata dalla Corte d’appello, senza tuttavia indicare quale sarebbe il fatto storico non esaminato dalla Corte, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo il quale è inammissibile in sede di legittimità il motivo mediante il quale si miri a censurare il ragionamento logico posto dal giudice di merito alla base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e si risolva, in sostanza, in una richiesta di diversa valutazione dei medesimi elementi istruttori (Cass. 13184/2020).
Va, comunque, aggiunto che anche a ricondurre il motivo all’ipotesi di omessa valutazione di (un fatto storico costituito da) prove documentali (prospettazione, peraltro, inammissibile), il principio di autosufficienza impone che il ricorrente trascriva il documento o la parte rilevante dello stesso nel ricorso per cassazione (Cass. 18668/2020): elemento, qui, del tutto mancante.
L’unico documento del quale è stata riportata una (parziale) riproduzione consiste nella comunicazione del 27 maggio 2006 – nota
prot. QL/15611 del 7.6.2006 (All. 14 alla comparsa di costituzione di Roma Capitale in appello), nella quale il Comune RAGIONE_SOCIALE Nemi avrebbe dichiarato la propria disponibilità a liquidare quanto richiesto da Roma Capitale per il mantenimento dei cani.
La Corte d’appello ha, nondimeno, sottolineato che tale disponibilità ‘ era subordinata alla piena garanzia che nulla è dovuto alla ditta RAGIONE_SOCIALE che ha più volte avanzato richieste di pagamento per le medesime competenze ” : e l’interpretazione dell’elemento probatorio (con la quale la Corte d’appello ha escluso la sua valenza confessoria) non appare illogica o contraddittoria, essendo una delle possibili spiegazioni del significato della missiva, sulla quale la Cassazione non può interloquire, se non sostituendosi inammissibilmente al giudice del fatto.
5 .- Col secondo motivo Roma capitale lamenta ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3) in relazione alla validità ed efficacia dell’ingiunzione ex R.D. 369/1910 art. 2 – Errore di diritto – Certezza, liquidità ed esigibilità ‘ del proprio credito.
Anche questo mezzo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi della Corte, la quale ha escluso la certezza, liquidità ed esigibilità del credito sul rilievo che ‘ in difetto di pronuncia del giudice penale (…) l’ordinanza impugnata difettava, appunto, del presupposto di credito certo liquido ed esigibile ‘.
Giusto o errato che fosse tale passaggio decisionale, esso non ha costituito oggetto di censura da parte della ricorrente, la quale si è limitata a far osservare, nella presente sede, che il corrispettivo
dovuto era pari a due euro al giorno per ogni cane, come esposto dai singoli tabulati di presenza degli animali, donde -a suo dire -la certezza, liquidità ed esigibilità dell’importo.
Trattasi, in tutta evidenza, ancora una volta di apprezzamenti di fatto fondati, oltretutto, su documenti (i tabulati) non trascritti e che, in ogni modo, non aggrediscono il passaggio motivazionale sopra indicato, sul quale è fondata la decisione impugnata.
6 .- Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune resistente.
Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024, nella camera di consi-