Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10647 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13333 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -IMPRESA di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona dei commissari straordinari dottoressa NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME ed avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
DI NOME COGNOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato in Catania, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Catania dell’11.5.2023 , udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con decreto del 10.12.2015 del Prefetto della Provincia di Catania la RAGIONE_SOCIALE veniva negli anni 2015 2017 sottoposta alla procedura di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159/2011.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8.6.2017 la ‘RAGIONE_SOCIALE veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003.
Con sentenza n. 94 del 20.6.2017 il Tribunale di Catania dichiarava l’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE
Con ricorso in data 16.10.2021 l’ingegner NOME COGNOME domandava l’ammissione in prededuzione al passivo del l’amministrazione straordinaria, a titolo di MBO (‘management by objectives’ ; retribuzione variabile collegata ad indici o risultati) per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, per la somma complessiva di euro 84.000,00 (ovvero per la somma di euro 21.000,00 per ciascun anno, come da accordo sindacale del 2015) , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna voce di credito al soddisfo.
Il giudice delegato denegava l’amm issione al passivo.
Reputava, da un canto, che non era stato acquisito riscontro di alcun contratto intercorso tra l’istante e la procedura di amministrazione straordinaria contemplante il riconoscimento dell’incentivo ‘MBO’ , elemento retributivo previsto in favore dei direttori – del tutto incompatibile, per giunta, con la procedura concorsuale.
Reputava, d’altro canto, che non vi era margine per ipotizzare il subentro della procedura nell’asserito contratto in considerazione, peraltro, dell’inapplicabilità dell’art. 74 l.fall., atteso il suo carattere eccezionale, ai rapporti di lavoro e della necessità di una ‘espressa dichiarazione d i subentro del commissario’.
NOME COGNOME proponeva opposizione.
Resisteva la RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria.
Con decreto dell’11.5.2023 il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione ed ammetteva l’opponente al passivo in prededuzione e in privilegio per la somma di euro 84.000,00; condannava parte opposta alle spese di lite.
Evidenziava, il tribunale, che il Tribunale di Catania aveva già riconosciuto all’opponente, in esito ad un pregresso giudizio di opposizione, il medesimo emolumento in prededuzione per le annualità 2015 -2017, cosicché era sufficiente il rinvio alle motivazioni del precedente dictum (cfr. decreto impugnato, pag. 1) .
Ovvero al rilievo per cui la retribuzione correlata al ‘MBO’ era stata individuata sulla scorta di un accordo intercorso tra l’opponente e la società datrice di lavoro – poi in amministrazione giudiziaria – in sede di conciliazione sindacale ed al rilievo per cui la mancata determinazione degli indici e dei risultati da parte della datrice di lavoro aveva causato, ab origine , l’impossibilità per il lavoratore di ottenere il relativo beneficio economico (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Ovvero, inoltre, al rilievo per cui era pertinente l ‘analogia prospettata dall’ opponente tra la fattispecie controversa e l ‘ ipotesi del mancato avveramento della condizione di cui all ‘ art. 1359 cod. civ., giacché la condizione
era mancata per causa imputabile alla società datrice di lavoro, avente interesse contrario al suo avveramento (cfr. decreto impugnato, pagg. 2- 3) .
Evidenziava altresì, il tribunale, che sulla medesima questione, in relazione ad altro dirigente della stessa società in amministrazione straordinaria, si era pronunciata pur la Corte di legittimità, che aveva opinato per la prededucibilità del credito retributivo in ipotesi di prosecuzione e cessazione del rapporto di lavoro successivamente all’ammissione della datrice alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava, infine, che dalle risultanze probatorie e dalle prospettazioni hinc et inde formulate e non contestate si desumeva che l’opponente era l’unico dirigente in servizio presso l’amministrazione straordinaria (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999 in relazione all’art. 1 bis d.l. n. 234/2008 ed all’art. 72 l.fall.
Deduce che l’art. 1 bis d.l. n. 234/2008 -norma di indubbia natura interpretativa in ordine al disposto dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 ha
chiarito che il potere del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti in corso non è precluso neppure nel caso in cui sia stata richiesta -il che, per giunta, non è avvenuto nella specie l’esecuzione della prestazione cui è obbligato il contraente in bonis (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce quindi che unicamente ed esclusivamente l’espressa dichiarazione di subentro determina l’insorgere dei diritti di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 270/1999 (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce dunque che nella specie ‘non vi è stata nessuna dichiarazione di subentro nei contratti’ (così ricorso, pag. 9) e non risulta intercorso alcun contratto tra l’opponente e l’amministrazione straordinaria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 10) , tanto più che è innegabile l’incompatibilità strutturale dell’elemento retributivo ‘MBO’ con la procedura di amministrazione straordinaria (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1359 cod. civ.
Deduce che, in considerazione della sostanziale incompatibilità strutturale sia dal punto di vista oggettivo – giacché nessun obiettivo di miglioramento della produttività può richiedersi a colui che è alle dipendenze di un imprenditore in amministrazione straordinaria – sia dal punto di vista soggettivo -l’ingegner COGNOME, a seguito dell’amministrazione straordinaria, non ha mantenuto alcun effettivo potere direttivo dell’elemento retributivo del ‘MBO’ con la procedura di amministrazione straordinaria, non vi è margine per alcuna analogia con l’ipotesi del mancato avveramento della condizione di cui all’art. 1359 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce c he non vi è margine alcuno per l’analogia con l’ipotesi di cui all’art. 1359 cod. civ. altresì in considerazione delle ‘prerogative riconosciute ai Commissari Straordinari dalla normativa applicabile (…) in tema di prosecuzione, sospensione e scioglimento dei rapporti giuridici pendenti’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce perciò che ‘la mancata determinazione dell’obiettivo presupposto (…) non configura una fattispecie tale da consentire l’avveramento della condizione secondo la (…) fictio iuris ‘ (così ricorso, pag. 12) .
12. Con il terzo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 111 l.fall.
Deduce che ha errato in ogni caso il tribunale a riconoscere al credito dell’opponente la prededuzione (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce segnatamente che, ai fini della prededuzione, il credito dell’opponente non soddisfa il requisito di funzionalità ex art. 111 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce d’altra parte che la motivazione dell’impugnato dictum è stata svolta per relationem e quindi è stato reiterato pur il passaggio motivazionale, di cui al ‘precedente’ dello stesso Tribunale catanese, a tenor del quale ‘nella dichiarazione dei redditi presentata dal datore di lavoro, contraddittoriamente rispetto a quanto dedotto, i relativi rapporti vennero appostati come costi prededucibili’ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce tuttavia che agli atti del giudizio definito con l’impugnato decreto non erano presenti i documenti di provenienza datoriale richiamati nel passaggio motivazionale summenzionato (cfr. ricorso, pag. 17) .
Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere; le ragioni che giustificano la reiezione del primo motivo valgono di per sé a giustificare pur la reiezione del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso.
È sufficiente il riferimento alle motivazioni dell’ordinanza di questa Corte n. 32572 del 14.12.2024 -richiamata dal controricorrente in memoria -pronunciata nel procedimento iscritto al n. 5962/2021 r.g. ed intercorso tra le stesse parti del presente giudizio.
Ebbene, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha premesso testualmente:
<> (così ordinanza n. 32572/2024. Nella vicenda contenziosa definita con l’anzidetta ordinanza si controverteva in ordine all’ ‘MBO’ per gli anni 2015, 2016 e 2017) .
Indi, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha dato atto testualmente:
<> ;
<> .
Infine, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha testualmente precisato: <> (così ordinanza n. 32572/2024) .
15. Del resto, con l’ordinanza n . 17688 del 31.5.2022 – pronunciata nel giudizio iscritto al n. 9050/2021 r.g., in cui parte ricorrente era parimenti la RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -questo Corte ha testualmente affermato:
<> .
Un duplice rilievo va da ultimo aggiunto.
Il Tribunale siciliano ha ulteriormente puntualizzato che il commissario straordinario aveva attribuito all’opponente, in relazione agli appalti ancora gestiti dell’amministrazione straordinaria, ‘ tutti i poteri di spesa e di utilizzo delle risorse umane nella misura e con le modalità che Ella vorrà disporre ‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Il riscontro del s ubentro nel rapporto pendente ai fini del riconoscimento dell’ ‘MBO’ si risolve in un accertamento di fatto, il cui sindacato in questa sede -al di là dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso -è senz’altro precluso (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
17. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugn azione ai sensi dell’art. 13, 1 ° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
c ondanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, a rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte