Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38625/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione giudiziaria , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria
– intimata – avverso il decreto cron. n. 7933/2019, depositato dal Tribunale di Catania il 26.11.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE società sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, presentò domanda
di insinuazione al passivo del l’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE di un credito (€ 649.969,36) derivante da forniture di calcestruzzo, chiedendone l’ammissione in prededuzione in considerazione della circostanza che le forniture risalivano al tempo in cui RAGIONE_SOCIALE -prima che fosse aperta la procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003 -era stata assoggettata anch’essa alla amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il giudice delegato accolse la domanda di ammissione al passivo, ma con collocazione del credito in chirografo, non riconoscendo il presupposto della richiesta prededuzione (con la sola eccezione dell’importo di € 2.654, re cato da un’unica fattura relativa a prestazioni rese nel corso dell’amministrazione straordinaria).
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione allo stato passivo -prospettando anche il subentro del Commissario Straordinario nel contratto di fornitura -che venne però respinta dal Tribunale di Catania.
Contro il decreto del Tribunale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria è rimasta intimata.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia «omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione del disposto di cui agli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornitane dal d.l. n. 134 del 2008, art. 1 -bis , conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008.
Violazione del disposto di cui all’art. 74 della legge fallimentare».
La ricorrente ritiene di avere diritto alla prededuzione per il credito maturato prima de ll’apertura dell’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE sostenendo che il commissario straordinario avrebbe manifestato la volontà di subentrare nel contratto di fornitura e, quindi, invocando l’art. 74 legge fall., richiamato dall’art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 (a sua volta applicabile nel caso in esame ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004).
1.1. Il motivo è inammissibile, perché presuppone una critica all’accertamento del fatto da parte del Tribunale di Catania, il quale ha statuito che «non vi è prova della richiesta del commissario straordinario del dicembre del 2017 di sottoscrivere ‘un ulteriore addendum contrattuale sempre collegato al contratto del 28.9.2016’» . Il giudice del merito ha anche stigmatizzato il disordine nella produzione documentale della opponente, rilevando che erano stati prodotti alcuni documenti non richiamati negli atti e che, al contrario, alcuni documenti indicati negli atti non risultavano prodotti (tra questi un «contratto sottoscritto il 28.9.2018» e non meglio precisati «documenti di acquisto e relative fatture»).
Tale apprezzamento del materiale istruttorio disponibile non è di per sé censurabile in sede di legittimità, dovendosi comunque osservare che la critica è formulata nel ricorso in termini generici o, laddove specifica, inconferenti, posto che si ribadisce la produzione di un addendum del 1°.3.2017 (dunque precedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, che risale al 20.6.2017) e del progetto di stato passivo in cui il commissario s traordinario aveva proposto l’ammissione del
credito in prededuzione (il che non ha nulla a che vedere con la dichiarazione del commissario di voler subentrare nel contratto, trattandosi di una dichiarazione relativa alla formazione dello stato passivo, riferita a un credito già precedentemente sorto, con implicita espressione -da parte del medesimo commissario -di una valutazione in diritto, che non è stata poi condivisa dai giudici del merito).
1.2. Solo per completezza di motivazione -dal momento che nella rubrica e nell’illustrazione del motivo si a ccenna fugacemente anche all’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 e alla esecuzione del contratto nelle more della decisione del commissario straordinario tra subentro e scioglimento -, si deve precisare che il credito di cui qui si discute risulta maturato per intero prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, come viene ben indicato e chiarito nello stesso ricorso (e salvo quanto si vedrà al successivo punto 2.1.4.).
Con il secondo motivo si censura «violazione del disposto di cui a ll’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché del disposto di cui all’art. 111, comma 2, della legge fallimentare».
Con questo motivo la ricorrente sostiene di avere diritto all’ammissione del credito in prededuzione in ragione del fatto che la stipulazione del contratto e le forniture risalgono ad epoca in cui RAGIONE_SOCIALE era assoggettata ad amministrazione giudiziaria per sequestro preventivo antimafia. Si invoca, quindi, la norma contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011, da considerare alla stregua di una «specifica disposizione di legge» ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall .
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Innanzitutto, non è corretto il rilevo secondo cui l’assoggettamento di RAGIONE_SOCIALE a sequestro preventivo antimafia sarebbe «una peculiarità sfuggita al Tribunale di
Catania». Il giudice del merito ha infatti espressamente motivato sul punto, ritenendo che non possa esservi un rapporto di consecuzione tra amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 e amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, con la conseguenza che la prededuzione riconosciuta nell’ambito della prima non può trasferirsi nella seconda.
2.1.2. E tale giudizio del Tribunale di Catania è perfettamente in linea con i principi di diritto che questa Corte ha di recente avuto occasione di affermare in altre cause aventi ad oggetto la medesima questione e la stessa procedura concorsuale:
« Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003);
il disposto dell’art. 111, comma 2, l egge fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso » (v., per tutte, Cass. n. 34266/2024, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.1.3. In mancanza di rapporto di consecuzione tra procedure di amministrazione giudiziaria e di amministrazione straordinaria neppure può giovare alla ricorrente l’invocazione della «specifica disposizione di legge» contenuta nell’art. 54 del
d.lgs. n. 159 del 2011 («I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato»).
Infatti, tale disposizione regola il trattamento del credito nell’ambito del «procedimento di prevenzione» e non al di fuori di esso. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che « la prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ‘ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente’ (cfr. Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021); in particolare, ha natura processuale ‘perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione’ (Cass. 15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023) » (così, ancora Cass. n. 34266/2024 cit.).
Occorre, pertanto, che la «specifica disposizione di legge» riconosca il diritto alla prededuzione anche in una procedura diversa da quella in cui il credito è sorto, oppure che sussista un effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure, così come definito nella giurisprudenza di legittimità (v. la motivazione di Cass. S.u. n. 42093/2021 e, in particolare, il necessario requisito dell’essere le diverse procedure « volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa »; dissesto dell’impresa che non rientra invece tra i presupposti per l’assoggettamento dell’impresa alla amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro preventivo antimafia).
2.1.4. Infine, si deve rilevare la palese inammissibilità del riferimento -nella parte finale dell’illustrazione del motivo alla asserita esistenza di una seconda fattura relativa a prestazioni rese su richiesta del commissario straordinario (oltre a quella riconosciuta in sede di verifica del passivo e già ammessa in prededuzione dal giudice delegato), trattandosi di questione schiettamente in fatto e non in diritto.
Né sono pertinenti in questa sede, in quanto di carattere metagiuridico, le considerazioni sul «danno» subito dalla società ricorrente a causa del mancato riconoscimento del diritto alla prededuzione nel riparto dell’attivo disponibile nella procedura concorsuale cui è stata assoggettata RAGIONE_SOCIALE
Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del