Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10627 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28460/2020 R.G. proposto da :
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO
IMMOBILIARE
LAGO
RAGIONE_SOCIALE
N.
78/2018
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRESCIA n. 11980/2018 depositato il 07/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Brescia, con decreto del 7.10.2020, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98 L.F. proposto dal Comune di Gambara, ha ammesso, in via chirografaria, il predetto Comune al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per il credito dell’importo di € 105.975,60, vantato a titolo di controvalore delle opere di urbanizzazione rimaste incompiute che la fallita RAGIONE_SOCIALE si era obbligata ad eseguire in forza della convenzione di lottizzazione del 16.2.1996, sottoscritta in attuazione del piano esecutivo denominato ‘P.E Lago -17’.
Il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riconoscimento della prededuzione ex art. 111 L.F. ‘trattandosi di obbligazioni assunte nel 1996, e dunque, in un contesto socio-economico in cui l’evoluzione fallimentare della società non era certo financo prospettabile, è del tutto assente quel nesso di strumentalità che deve sussistere tra l’assunzione dell’obbligazione e la procedura concorsuale ai fini del riconoscimento della prededuzione’.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Gambara affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
Il Comune ricorrente ha depositato le memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 L.F.
Espone il Comune ricorrente che l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione si pone in un rapporto di stretta e diretta correlazione causale con la
potenzialità edificatoria di cui beneficia l’area di proprietà del privato, che si riverbera sul valore di mercato della stessa area, accrescendolo sensibilmente.
Nel caso di specie, proprio in ragione della stipula della convenzione di lottizzazione e sul presupposto del pagamento dei relativi oneri, la fallita RAGIONE_SOCIALE, beneficiando del mutamento della destinazione urbanistica (da inedificabile a edificabile) assentita dall’amministrazione, ha potuto realizzare il proprio progetto edilizio, consistito nell’edificazione di unità immobiliari presso parte dei lotti in cui ha frazionato il comparto, alcune delle quali sono state alienate a terzi prima del fallimento, incassando un prezzo ben più alto di quello che avrebbe incassato nel caso in cui l’area fosse rimasta inedificabile.
Ancora oggi la curatela del fallimento si trova a disporre di unità immobiliari o comunque di lotti edificabili tutti vendibili ad un prezzo sensibilmente superiore a quello che gli stessi lotti avevano prima della stipula della convenzione urbanistica da cui origina il credito oggetto di insinuazione, con evidente rilevante beneficio per l’intera massa dei creditori.
Infine, osserva il Comune che l’incasso della somma portata dal credito è funzionale a consentire all’amministrazione di sostituirsi alla lottizzante poi fallita nel completamento delle opere di urbanizzazione, che avrebbe un sicuro ed immediato effetto positivo sul contesto urbano in cui si inseriscono gli immobili, accrescendo il prezzo ritraibile in sede di vendita. E’ proprio tale vantaggio, l’utilità per la massa dei creditori che giustifica il riconoscimento della prededuzione.
2. Il ricorso è fondato.
Come riportato nella parte narrativa, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’istanza di riconoscimento della prededuzione sul rilievo che ‘ l’evoluzione fallimentare della società non era financo prospettabile ‘; da ciò ha dedotto che era ‘ del tutto assente quel
nesso di strumentalità che deve sussistere tra l’assunzione dell’obbligazione e la procedura concorsuale ai fini del riconoscimento della prededuzione’.
L ‘impostazione del giudice di merito è giuridicamente erronea, atteso che, secondo i parametri elaborati da questa Corte, l’accertamento del nesso di funzionalità tra l’obbligazione da cui è sorto il credito di cui si chiede la prededuzione e gli scopi della procedura prescinde del tutto dalla circostanza che l’evoluzione fallimentare sia stata o meno prospettabile al momento dell’assunzione dell’obbligazione.
Al contrario, quello che si deve accertare ai fini del riconoscimento delle prededucibilità del credito, è, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021, se la prestazione, anche anteriore all’apertura della procedura, sia stata funzionale alle finalità della medesima, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa. Non avendo il giudice di merito seguito tale parametro valutativo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25.3.2025