Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15969/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
BANCO BPM SPA, FALLIMENTO ECO RAGIONE_SOCIALE N285/2012 TRIBUNALE BRESCIA N285
-intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRESCIA n. 4192/2016 depositata il 17/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto in via tardiva, con ricorso denominato « integrazione al ricorso per l’ammissione al passivo », l’ammissione « in via privilegiata e in prededuzione» allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del l’importo di € 188.580,81, corrispondente all’esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE) consistenti in opere di bonifica ambientale realizzate di ufficio ex art. 250 d. lgs. n. 152/2006 sull’immobile sito in Dello, INDIRIZZO, in costanza dell’inerzia del debitore prima e successivamente del RAGIONE_SOCIALE.
Il credito è stato ammesso in prededuzione per il minor importo di € 72.210,07, essendo stato l’ulteriore importo di € 116.370,74 già oggetto di precedente ammissione in via tempestiva al chirografo.
Il Tribunale di Brescia, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione in contraddittorio anche con il creditore ipotecario BANCO BPM SRAGIONE_SOCIALEp.A., rilevando la formazione del giudicato endofallimentare in relazione all’ammissione al chirografo del minor importo di € 116.370,74 . Ha rilevato il giudice dell’opposizione, in particolare, che il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità del credito non si è realizzato con l’avvenuta vendita dell’immobile in data 29 maggio 2015, essendo la prededucibilità legata ai costi che avvantaggiano gli immobili indipendentemente dalla vendita degli stessi in sede concorsuale.
15969/2019 R.G. 4. Propone ricorso per cassazione il Comune di Dello, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il successore a titolo
particolare del creditore ipotecario. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. Le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 l. fall., 111, ultimo comma e 111bis l. fall., nonché dell’art. 242 d. lgs. n. 152/2006 nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui il decreto impugnato non ha considerato quale fatto sopravvenuto ai fini dell’ammissione del credito in prededuzione l’avvenuta vendita dell’immobile in sede concorsuale. Osserva parte ricorrente che l’esecuzione delle opere in epoca successiva alla ammissione allo stato passivo al chirografo si è tradotta in utilità all’atto della vendita, la quale ha comportato l’insorgenza di collegamento funzionale tra le opere realizzate e l’appetibilità dell’immobile. L’evento della successiva vendita viene invocato, inoltre, quale omesso esame di fatto storico oggetto di discussione tra le parti idoneo a mutare la causa petendi dell’originaria domanda di ammissione allo stato passivo.
Il primo motivo è inammissibile in relazione al primo dei profili dedotti. Il fatto sopravvenuto della vendita dell’immobile è stato espressamente preso in esame dal giudice del merito, per cui non può configurarsi tale fatto storico a fondamento del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo il fatto oggetto espressamente oggetto di valutazione, per cui la censura si traduce nell’omesso esame di elementi di prova e di argomentazioni istruttorie, non rientrante nella dedotta censura (Cass., n. 17005/2024).
Il motivo è, invece, infondato, quanto alla dedotta violazione di legge. L’omessa valutazione dell’utilità delle opere realizzate sul bene immobile ai fini della vendita non è circostanza in fatto idonea
n. 15969/2019 R.G.
a trasformare la originaria domanda di ammissione allo stato passivo, in assenza della quale la proposizione della domanda tardiva è preclusa dal giudicato formatosi sulla domanda tempestiva (Cass., n. 4632/2023). E’, difatti, ammissibile la sola domanda tardiva di accertamento del passivo ove diversa per petitum e causa petendi , rispetto a quella di insinuazione ordinaria, essendo il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo idoneo a escludere che, per il giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo (Cass., n. 4506/2020; CAss., n. 10882/2012), ovvero già ammesso in precedenza con diversa graduazione. La vendita del bene immobile sul quale sono state eseguite le opere di MISE non è fatto nuovo idoneo a trasformare il petitum della domanda originaria, non trattandosi di fatto nuovo idoneo a modificare la natura del credito oggetto di ammissione allo stato passivo.
C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 -bis , secondo comma, l. fall. nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia nella parte in cui il decreto impugnato non si è pronunciato sulla domanda di ammissione degli interessi sulle spese realizzate, come richiesto in sede di domanda di ammissione, osservando che sui crediti prededucibili vanno corrisposti anche gli interessi.
5. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur avendo allegato di avere chiesto l’ammissione degli interessi in sede di domanda di ammissione allo stato passivo (documento D NUMERO_DOCUMENTO), non ha dedotto di avere riproposto la domanda relativa agli interessi in sede di opposizione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione al capo relativo alle spese processuali.
Il motivo è inammissibile, avendo il giudice del merito -come rilevato dal controricorrente -fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa (e non è il caso di parte ricorrente) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, essendo il sindacato della Corte di Cassazione limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (Cass., n. 19613/2017).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% di rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME
n. 15969/2019 R.G.