Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27658 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8086/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME, elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e COGNOME LE DONNE;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, MISTERO RAGIONE_SOCIALE ESTERI COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AFFARI ESTERI E COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI ROCCARASO, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 1336/2019 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA depositata il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 29/7/2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna della Repubblica Federale di Germania (e, occorrendo, dei Ministri degli Esteri e delle Finanze della Repubblica Federale di Germania) al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dell’eccidio di cui, tra il 16 e il 21 novembre 1943, si erano resi responsabili i soldati appartenenti all’XI Compagnia del III Battaglione del I Reggimento della I Divisione paracadutisti, sotto il comando della RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE tedesco, in occasione del quale erano stati uccisi, tra gli abitanti della frazione di Pietransieri nel Comune di Roccaraso, taluni congiunti delle odierne parti ricorrenti.
A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come le pretese risarcitorie avanzata dalle odierne parti ricorrenti non potessero essere accolte, da un lato, in ragione della mancata identificazione, da parte di coloro che avevano agito iure haereditatis , della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell’eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede) e, dall’altro, non avendo gli interessati adeguatamente comprovato la sussistenza delle conseguenze dannose di natura non patrimoniale concretamente denunciate.
Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.
Nessun intimato ho svolto difese in questa sede.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 727 e 757 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato che gli attori che avevano agito iure haereditatis potessero comunque rivendicare il conseguimento dell’intero credito risarcitorio spettante all’eredità del proprio dante causa (salva la successiva ripartizione in quota nei rapporti interni tra i coeredi), con la conseguente illegittima negazione del diritto al risarcimento dei danni agli stessi spettante.
Il motivo è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752, 754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752, 757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128 ), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158) (Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 – 02; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 -01, secondo cui ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura
integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito dell’eventuale e distinta procedura di divisione).
4. In particolare, i crediti del de cuius , non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all’art. 727 cod. civ.che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché in conformità al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell’apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell’art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l’inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 – 01; Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 – 01).
5. Sulla scorta di tali principi, dev’essere rilevata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis in questa sede potessero far valere il
credito risarcitorio caduto in comunione ereditaria senza la previa identificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell’eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede), non tenendo conto del pieno diritto, riconoscibile in capo a costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nella sua integrità, nei confronti del danneggiante,salva la successiva (eventuale)ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2727 c.c., dell’art. 115, co. 2, c.p.c. e dell’art. 2 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito un carattere decisivo, ai fini del rigetto della domanda dagli stessi proposta, alla circostanza relativa alla mancata condizione di convivenza dei danneggiati con i congiunti vittime dell’eccidio dedotto in giudizio, attenendo la liquidazione del danno non patrimoniale alla valutazione di un quadro complessivo di circostanze, nella specie del tutto trascurate dal giudice a quo .
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione
formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 – 01).
9. Sul punto, si è precisato come il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non possa ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all’unilateralità del rapporto di fratellanza ed all’assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull’intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà (Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 – 01).
10. Al riguardo, questa Corte ha ritenuto che l’ uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur ); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 – 01).
11. In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa , che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 – 01).
Ciò posto, dev’essere rilevata l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disatteso le domande degli interessati (attori iure haereditatis ) in ragione della mancata condizione di convivenza dei propri danti causa con le vittime dell’eccidio dedotto in giudizio, dovendo rilevarsi come, anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d’indole ‘nucleare’, il difetto della convivenza con la vittima diretta dell’eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.
Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione