Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12530/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NOLA n. 196/2019 depositato il 13/03/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME,
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nola, con decreto n. 196/2019 del 13.3.2019, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi T.E.A.) – società costituita a seguito della scissione della RAGIONE_SOCIALE – avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento della RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l ‘ istanza della T.E.A. di insinuazione allo stato passivo, con riserva, del credito di
€ 209.617,08 , portato dalla cartella n. 071-2011-01018897-31501 (oggetto di impugnazione), notificata all’opponente, quale coobbligata in solido per debiti erariali della società scissa e di cui la stessa opponente, beneficiaria della scissione, era stata chiamata a rispondere in virtù del rapporto di solidarietà previsto dalla disciplina tributaria ((art. 15 comma 2° d.gs n. 472/1997).
Il giudice di merito ha osservato che possono essere ammessi al passivo con riserva i soli crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’art. 55 L.F. e tra questi non rientrano i crediti da regresso, allorquando il coobbligato non abbia effettuato un pagamento integralmente satisfattivo RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie, ai sensi dell’art. 61 comma 2° L.F.
Nel caso di specie, era incontestato che i pagamenti effettuati in favore del Comune creditore erano solo parziali, anche alla luce degli accordi intervenuti con l’Ente per la riscossione (definizione agevolata), non avendo realizzato l’integrale soddisfazione del creditore. In sostanza, difettava la prova del pagamento da parte della coobbligata T.E.A. del credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo con riserva.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione T.E.A., affidandolo a due motivi.
La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 55, 96 L.F. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Espone la ricorrente che il decreto impugnato non ha considerato che, ai sensi del punto 2 dell’art. 96 L.F., possono essere ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non imputabile al creditore nonché nella specifica ipotesi della c.d. riserva erariale sancita dagli artt. 87 DPR 602/1973 e successive modifiche. In particolare, ad avviso della
ricorrente, quest’ultima norma costituisce espressione di un principio più generale in virtù del quale nel caso in cui l’accertamento dell’esistenza di un credito sia sottratta alla cognizione del giudice fallimentare, gli organi del fallimento devono considerare il credito come condizionato. In tale caso, la riserva viene sciolta quando sia inutilmente spirato il termine per la proposizione della controversia dinanzi al giudice tributario ovvero quando il giudizio sia stato definito con sentenza irrevocabile o comunque estinto.
Nel caso di specie, la cartella n. 071-2011-01018897-31501 per l’importo di € 209.617,08 risultava tuttora sub iudice, nonostante l’accoglimento del gravame in secondo grado, con la conseguenza che l’esistenza del credito era condizionata ad un evento futuro ed incerto, coincidente con l’esito del giudizio dinanzi al giudice tributario.
In conclusione, la ricorrente chiede la cassazione del decreto impugnato laddove ha ritenuto che non si applichi ai crediti di regresso -oggetto di contenzioso tributario – la disciplina di cui all’art. 96 L.F.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 61, 62 L.F., 1 DL n. 148/2017 conv. nella L. 172/2017, 6 DL 193/2016 conv. nella L. 225/2016, 3 DL 119/2018 conv. nella L. 136/2018.
Espone la ricorrente che la stessa, in caso di soccombenza nel giudizio tributario, avente ad oggetto la cartella n. 071-201101018897-31501, pagherà in luogo della fallita il credito tributario. azione di regresso nei confronti
Tale fatto la legittima ad agire con l ‘ della procedura fallimentare
La ricorrente, richiamando un orientamento di questa Corte (Cass. n. 3439/1978; Cass. n. 4419/1988; Cass. n. 6355/1998), ritiene che dovrebbe essere ammesso al passivo con riserva il credito di regresso non ancora escusso, pur se meramente potenziale fino a
quando il fideiussore non avrà soddisfatto le pretese creditorie in luogo del debitore fallito. In tal modo si attua, infatti, una sorta di ‘prenotazione’ sull’attivo fallimentare che si tradurrà in una vera e propria partecipazione alla ripartizione in caso di escussione della garanzia e di integrale soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie.
Infine, la ricorrente osserva che la definizione agevolata riconosciuta dall’RAGIONE_SOCIALE con gli accordi di rottamazione ha natura integralmente satisfattiva, non residuando più alcuna legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE di agire sulla somma stralciata, e non dà quindi luogo ad un pagamento solo parziale, ma ad un pagamento estintivo, come si evince dai decreti-legge che si sono succeduti nel disciplinare la rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c.
Va osservato che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 26003/2018, ha enunciato il principio diritto secondo cui ‘ Il coobbligato del debitore principale fallito (nella specie fideiussore) per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 61, co. 2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l ‘obbligazione del solvens’ . E ciò in quanto il pagamento del fideiussore si configura non come una mera condizione (esterna alla fattispecie costitutiva) per l’esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere dell’obbligazione, ma come il fatto direttamente costitutivo (insieme alla fideiussione) del diritto di regresso (cfr. Cass. n. 613/2013 in motiv.). Ed è per questo che il fideiussore può insinuare al passivo il proprio credito ‘da regresso’ solo fornendo la prova dell’avvenuta verificazione del presupposto a
tal fine previsto dall’art. 61 comma 2° L.F., cioè l’aver integralmente soddisfatto le ragioni creditorie.
Nel caso di specie, è pacifico in causa che la ricorrente ha presentato istanza di insinuazione al passivo, con riserva, di un credito portato da una cartella esattoriale (la n. 071-201101018897-31501, per l’importo di € 209.617,08) che è stato oggetto di un’impugnazione dinanzi al giudice tributario e che, per sua stessa ammissione, non è stato pagato né integralmente e neppure in minima parte.
Difetta, quindi, in radice, il fatto costitutivo del diritto di regresso. Né , d’altra parte, la ricorrente può chiedere l’ammissione del credito con riserva: come enunciato recentemente questa Corte (cfr. Cass. n. 5964/2025; n. 6556/2025) ‘ in tema di concorso di creditori, ai sensi dell’art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e non può, pertanto, essere ammesso al passivo con riserva trattandosi di credito condizionale; la sua ammissione al passivo potrà semmai avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore’.
In particolare, questa Corte ha chiarito che il credito di regresso non può essere assimilato ai crediti sottoposti a condizione (disciplinati dall’art. 55 L.F.) in quanto, mentre questi ultimi, a fronte di un fatto costitutivo già verificatosi, sono crediti giuridicamente esistenti, al contrario, prima dell’escussione da parte del creditore, ‘il credito da regresso vantato dal garante nei confronti del debitore principale non può ritenersi, in mancanza del corrispondente fatto costitutivo (e cioè l’integrale pagamento del creditore), come giuridicamente esistente’ (cfr. Cass. 5964/2025, punto 3.41, sopra citata; v. anche Cass. nn. 16347/2018; 22382/2019; 15876/2022).
In conclusione, il fideiussore che non (ancora) integralmente soddisfatto il creditore, non è un creditore attuale, seppur condizionale, verso il debitore principale e non può dunque essere ammesso al passivo con riserva del futuro pagamento del creditore.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il decreto impugnato deve ritenersi immune da censure.
Devono, infine, ritenersi estranee alla ratio decidendi (ed anche al thema decidendum ), come tali non rilevanti, le osservazioni svolte dal Tribunale, ad abundantiam , con riferimento ai crediti portati dalle cartelle per le quali vi è stata definizione agevolata a seguito di accordi di rottamazione: come sopra già evidenziato, il credito insinuato al passivo con riserva dalla ricorrente non riguarda una cartella oggetto di un accordo di rottamazione, ma una cartella oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario in relazione alla quale è pacifico, per stessa ammissione della ricorrente, che non vi è stato alcun pagamento.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME