Credito da Lavoro: Quando i Motivi del Ricorso sono Irrilevanti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6919/2024, offre uno spunto fondamentale sulla corretta impostazione dei ricorsi giudiziari. In questo caso, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un Ministero, poiché le argomentazioni legali sollevate erano completamente scollegate dalla vera questione al centro della controversia: un credito da lavoro maturato da una dipendente nei confronti di un ente pubblico poi soppresso.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di pagamento di una ex dipendente di un Istituto per la Promozione Industriale, un ente pubblico successivamente soppresso. La lavoratrice vantava un credito residuo a titolo di premio di produttività, maturato durante il suo rapporto di lavoro con l’ente. A seguito della soppressione dell’Istituto, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è subentrato in tutti i rapporti giuridici, inclusi i debiti.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva condannato il Ministero a pagare alla lavoratrice la somma residua di circa 1.890 euro. La Corte territoriale aveva accertato l’esistenza del credito e l’obbligo del Ministero di saldarlo in qualità di successore legale dell’ex datore di lavoro.
Il Ricorso del Ministero e il Credito da Lavoro contestato
Contro questa decisione, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico e specifico motivo. L’amministrazione sosteneva la violazione di alcune norme (in particolare, l’art. 7 del d.l. n. 78/2010 e l’art. 14 del d.l. n. 98/2011) che regolano il trattamento economico dei dipendenti pubblici trasferiti da enti soppressi.
Secondo la tesi del ricorrente, il premio di produzione, in quanto voce retributiva non fissa e continuativa, non avrebbe dovuto essere conservato nel trattamento economico della lavoratrice una volta passata alle dipendenze del Ministero. Di conseguenza, a suo dire, il pagamento non era dovuto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere la tesi ministeriale, dichiarando il ricorso ‘palesemente inammissibile’. La ragione di tale drastica decisione risiede nel fatto che l’argomentazione del Ministero era del tutto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero alla ragione giuridica fondamentale della decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno chiarito un punto cruciale che il Ministero aveva ignorato: la controversia non riguardava il trattamento economico della lavoratrice dopo un suo eventuale trasferimento al Ministero. Al contrario, l’oggetto del contendere era un credito da lavoro specifico, ovvero il premio di produzione, che la dipendente aveva già maturato quando era ancora alle dipendenze dell’ente originario, prima della sua soppressione.
La Corte ha sottolineato che nei gradi di merito era emerso che la lavoratrice non era mai ‘transitata’ al Ministero. Il suo diritto a percepire quella somma non derivava dal suo attuale o futuro inquadramento, ma da un rapporto di lavoro passato. L’obbligo del Ministero di pagare non sorgeva da un rapporto di lavoro diretto, ma dalla sua successione ex lege nei debiti dell’ente soppresso.
In parole semplici, la questione legale sollevata dal Ministero – quali voci retributive conservare per i dipendenti trasferiti – non aveva nulla a che vedere con la questione decisa dai giudici di merito, che era semplicemente se il Ministero dovesse pagare un debito pregresso dell’ente di cui aveva preso il posto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio processuale fondamentale: un ricorso in Cassazione deve contestare le specifiche ragioni giuridiche su cui si fonda la sentenza impugnata. Introdurre argomenti, anche se astrattamente corretti, ma non pertinenti alla ratio decidendi del caso specifico, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per le amministrazioni pubbliche che subentrano a enti soppressi, la lezione è chiara: i debiti pregressi verso i lavoratori devono essere onorati sulla base del rapporto di lavoro originario, e le norme che disciplinano il futuro inquadramento del personale trasferito non possono essere utilizzate per contestare diritti già maturati.
Perché il ricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni legali presentate dal Ministero, relative alle regole sul trattamento economico dei dipendenti trasferiti, erano completamente irrilevanti e non pertinenti alla ragione fondamentale della decisione della Corte d’Appello, che riguardava il pagamento di un debito preesistente dell’ente soppresso.
Il Ministero era obbligato a pagare il premio di produzione alla lavoratrice?
Sì, il Ministero era obbligato a pagare. Il suo obbligo non derivava da un rapporto di lavoro diretto, ma dal fatto di essere succeduto per legge in tutti i rapporti giuridici, compresi i debiti, dell’ente soppresso presso cui la lavoratrice aveva maturato il diritto al premio.
La lavoratrice era stata trasferita alle dipendenze del Ministero?
No, dai documenti processuali è emerso che la lavoratrice non era mai stata trasferita alle dipendenze del Ministero. Questo fatto ha reso ancora più evidente l’irrilevanza delle argomentazioni del Ministero, basate proprio sulle norme applicabili al personale trasferito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6919 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30749/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è difeso ex lege
— ricorrente — contro
NOME COGNOME
- intimata – avverso la sentenza n. 840/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 15/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
Impiego pubblico.
Dipendenti del
soppresso I.P.I.
Trattamento economico.
Premio di produzione.
R.G.N. 30749/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/1/2024
CC – Aula B
RILEVATO CHE
- la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento de ll’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, ha riformato l’impugnata sentenza del Tribunale della medesima Città, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna intimata e condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della minor somma capitale (rispetto a quella ingiunta) di € 1.890,13, a titolo di residuo credito per premio di produttività maturato dalla lavoratrice quando era alle dipendenze del soppresso RAGIONE_SOCIALE la Promozione RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.);
- la Corte territoriale ha osservato che non è in discussione né il credito maturato dalla lavoratrice nei confronti di I.P.I. , né l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di pagare il debito del soppresso RAGIONE_SOCIALE; soltanto che, essendo già stato effettuato un pagamento in adempimento a un precedente decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per il pagamento di altre e diverse poste di retribuzione, è emerso in corso di causa che nel pagamento effettuato era ricompresa anche una parte del credito per premio di produzione oggetto del secondo decreto ingiuntivo; da qui la revoca di quest’ultimo e la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento del minor importo residuo;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria prima della
trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.; la lavoratrice è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, e dell’art. 14, comma 15, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011»;
il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto nel debito conto i limiti posti dalla legislazione speciale alla conservazione RAGIONE_SOCIALE varie voci del trattamento economico goduto dai dipendenti del soppresso I.P.I., una volta passati alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE; afferma che il premio di produzione è appunto una di quelle voci che, in quanto non fisse e continuative, non possono essere conservate, nemmeno quali componenti dell’assegno ad personam volto ad evitare una reformatio in peius del trattamento retributivo;
il ricorso è palesemente inammissibile, perché affronta una questione del tutto estranea alla ratio decidendi desumibile dalla lettura della sentenza impugnata;
2.1. oggetto del decreto ingiuntivo risulta essere stato un credito da lavoro maturato dall’intimata quando era alle dipendenze dell’I.P.I. e che il RAGIONE_SOCIALE deve pagare perché è subentrato nei rapporti (di obbligazione) del soppresso RAGIONE_SOCIALE;
2.2. non viene quindi in rilievo, in questo caso, il trattamento economico del rapporto (contrattuale) di lavoro una volta subentrato il RAGIONE_SOCIALE all’I.P.I. ex parte datoris , ma soltanto il rapporto di credito vantato dalla lavoratrice nei confronti dell’I.P.I. e quindi, ora, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE;
2.3. anzi, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, già il Tribunale aveva rilevato «che la ricorrente non era mai transitata al MISE» e la Corte territoriale ha esplicitato che «è incontestato che NOME NOME era creditrice nei confronti dell’I.P.I.»; 2.4. è appena il caso di aggiungere, per concludere, che la contestazione del diritto degli ex dipendenti I.P.I. di conservare un importo pari al premio di produzione nella retribuzione dovuta per le prestazioni di lavoro rese dopo il passaggio alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE non ha nulla a che vedere con la contestazione del diritto dei dipendenti a percepire il premio di produzione maturato quando erano ancora dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE;
in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la lavoratrice;
nonostante l’esito del giudizio, non ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, in quanto è ricorrente un’amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALE Stato.
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24/1/2024.