Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6919 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30749/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è difeso ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimata – avverso la sentenza n. 840/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 15/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
Impiego pubblico.
Dipendenti del
soppresso I.P.I.
Trattamento economico.
Premio di produzione.
R.G.N. 30749/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/1/2024
CC – Aula B
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento de ll’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, ha riformato l’impugnata sentenza del Tribunale della medesima Città, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna intimata e condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della minor somma capitale (rispetto a quella ingiunta) di € 1.890,13, a titolo di residuo credito per premio di produttività maturato dalla lavoratrice quando era alle dipendenze del soppresso RAGIONE_SOCIALE la Promozione RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.);
2. la Corte territoriale ha osservato che non è in discussione né il credito maturato dalla lavoratrice nei confronti di I.P.I. , né l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di pagare il debito del soppresso RAGIONE_SOCIALE; soltanto che, essendo già stato effettuato un pagamento in adempimento a un precedente decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per il pagamento di altre e diverse poste di retribuzione, è emerso in corso di causa che nel pagamento effettuato era ricompresa anche una parte del credito per premio di produzione oggetto del secondo decreto ingiuntivo; da qui la revoca di quest’ultimo e la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento del minor importo residuo;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria prima della
trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.; la lavoratrice è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, e dell’art. 14, comma 15, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011»;
il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto nel debito conto i limiti posti dalla legislazione speciale alla conservazione RAGIONE_SOCIALE varie voci del trattamento economico goduto dai dipendenti del soppresso I.P.I., una volta passati alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE; afferma che il premio di produzione è appunto una di quelle voci che, in quanto non fisse e continuative, non possono essere conservate, nemmeno quali componenti dell’assegno ad personam volto ad evitare una reformatio in peius del trattamento retributivo;
il ricorso è palesemente inammissibile, perché affronta una questione del tutto estranea alla ratio decidendi desumibile dalla lettura della sentenza impugnata;
2.1. oggetto del decreto ingiuntivo risulta essere stato un credito da lavoro maturato dall’intimata quando era alle dipendenze dell’I.P.I. e che il RAGIONE_SOCIALE deve pagare perché è subentrato nei rapporti (di obbligazione) del soppresso RAGIONE_SOCIALE;
2.2. non viene quindi in rilievo, in questo caso, il trattamento economico del rapporto (contrattuale) di lavoro una volta subentrato il RAGIONE_SOCIALE all’I.P.I. ex parte datoris , ma soltanto il rapporto di credito vantato dalla lavoratrice nei confronti dell’I.P.I. e quindi, ora, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE;
2.3. anzi, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, già il Tribunale aveva rilevato «che la ricorrente non era mai transitata al MISE» e la Corte territoriale ha esplicitato che «è incontestato che NOME NOME era creditrice nei confronti dell’I.P.I.»; 2.4. è appena il caso di aggiungere, per concludere, che la contestazione del diritto degli ex dipendenti I.P.I. di conservare un importo pari al premio di produzione nella retribuzione dovuta per le prestazioni di lavoro rese dopo il passaggio alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE non ha nulla a che vedere con la contestazione del diritto dei dipendenti a percepire il premio di produzione maturato quando erano ancora dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE;
in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la lavoratrice;
nonostante l’esito del giudizio, non ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, in quanto è ricorrente un’amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALE Stato.
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24/1/2024.