Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25698/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 3831/2017 depositato il 25/09/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria, proposta da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 98 l.fall. contro l’esclusione del credito chirografario di euro 2.971.172,58 -di cui aveva chiesto con domanda tardiva l ‘ammissione con riserva, quale credito condizionato ex art. 96, comma 2, n. 1, l.fall., dopo essere stata già ammessa in sede tempestiva per euro 2.971.122,98 -a titolo di garanzia solidale assunta dalla società in bonis per il pagamento del saldo prezzo del ramo d’azienda ceduto da RAGIONE_SOCIALE alla sua partecipata RAGIONE_SOCIALE, come da art. 7 del contratto inter partes del 5 luglio 2012.
Detto credito era stato escluso dal giudice delegato in quanto futuro ed eventuale (e dunque non concorsuale, stante lo sbarramento temporale posto dall’art. 55 l.fall.), oltre che per la sua indeterminatezza nel quantum .
-Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo, rubricato « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1371 c.c., alle norme degli artt. 1321 e 1470, c.c., nonch é alle norme degli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, lett. a), l. fall. (art. 360, c. 1, n. 3) » il ricorrente sostiene l’erroneità dell’interpretazione del le clausole del contratto da parte del tribunale, il quale avrebbe ‘ stravolto la volontà delle parti ‘ , poiché, segnatamente: i) la topografia delle norme contrattuali testimonierebbe che il credito in questione è previsto nell’art. 4 come ‘ determinazione del corrispettivo ‘, in funzione dell’ammontare dei lavori che verranno in concreto affidati e svolti dall’aggiudicatario , sicché ritenere che non si tratti del corrispettivo della vendita sarebbe contrario a interpretazione improntata a buona fede ex art. 1366 c.c.; ii) parimenti, ritenere che l’aggiudicazione futura di appalti integri una causa autonoma
sarebbe contrario agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.; iii) la cd. parte fissa del prezzo sarebbe contenuta nell’art. 5 , che in realtà disciplina le « modalità di pagamento del corrispettivo » e include anche « gli importi ulteriori eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 4 lett. a) e b) », con « incertezza sia sull’an che sul quantum del credito vantato, esattamente come accade in ogni ipotesi di credito condizionato, senza che ciò alteri il momento genetico del diritto », poiché « l’obbligazione a pagare il prezzo variabile costituisce parte dell’unica obbligazione di pagamento del prezzo (…) sorta al momento della sottoscrizione del contratto ».
2.2. -Con il secondo mezzo, rubricato « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle norme di cui agli artt. 1353, 1356 e 1357 c.c., 55 l.fall. e 96, comma 2, l.fall. (art. 360, c. 1, n. 3); omesso esame circa uno o pi ù fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5) concernenti la qualifica di condizione sospensiva della previsione apposta alla clausola del prezzo del contratto (articoli 4 e 5) e l’evento concretamente dedotto in condizione », il ricorrente contesta che il giudice abbia ritenuto il diritto al pagamento quale obbligazione che trova la propria causa nell’aggiudicazione dei lavori -peraltro confondendola con l’assegnazione dei lavori quando questa non è la causa, bensì l’evento dedotto nella condizione apposta all’esigibilità del credito, che trova la propria causa nello scambio della cosa (ramo d’azienda) contro il prezzo. Contesta altresì la non pertinenza dei precedenti evocati dal tribunale, in particolare Cass. 8428/1998 (in tema di credito restitutorio post esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore) e Cass. 11953/2003 (in tema di garanzia impropria per l’ assunzione dei costi di urbanizzazione da parte d ell’ acquirente).
2.3. -Il terzo mezzo lamenta « Omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5), concernente l’erroneità del provvedimento di rigetto del Giudice Delegato nella parte in cui motiva il mancato riconoscimento del diritto di RAGIONE_SOCIALE come conseguenza dell’indeterminatezza (alla data del provvedimento di rigetto e del provvedimento impugnato) del quantum del proprio
credito; errore che il Tribunale di Roma ripete, riportando pedissequamente le parole del Giudice Delegato ed ignorando i motivi dell’opposizione ex art. 98 l.fall. di RAGIONE_SOCIALE ».
-Il primo motivo è inammissibile, con assorbimento del secondo, al pari del terzo.
-Per dare conto dell’inammissibilità del primo motivo è opportuno trascrivere in sintesi l’interpretazione del contratto del 5 luglio 2012 e la ricostruzione dei fatti da parte del giudice a quo :
« All’atto della stipulazione del contratto, a fronte dell’acquisto di tale ramo d’azienda, RAGIONE_SOCIALE aveva versato alla RAGIONE_SOCIALE una somma pari ad € 2.000.000,00 e si era impegnata ad effettuare, in un secondo momento, il versamento di ulteriori € 2.971.122,98 a saldo del prezzo. Inoltre, l’art. 4 del suddetto contratto prevedeva, in aggiunta a tale corrispettivo fisso -complessivamente pari ad € 4.971.122,58 un ulteriore compenso futuro ed eventuale in favore della RAGIONE_SOCIALE Quest’ultimo risultava dovuto solo in caso di futura aggiudicazione di un determinato appalto pubblico da parte di un consorzio di imprese cui partecipava il ramo d’azienda oggetto della cessione ed era stato quantificato in modo proporzionale ai ricavi che sarebbero derivati dall’esecuzione dello stesso. Alla luce dello schema negoziale delineato dalle parti deve ritenersi che nel caso in esame (…) l’aggiudicazione dell’appalto abbia natura di elemento costitutivo del credito e non di mera condizione di esigibilità dello stesso (…) e che pertanto il credito vantato non fosse ancora venuto ad esistenza al momento della instaurazione della procedura concorsuale (…) si tratterebbe di credito futuro e quindi non concorsuale. A ben vedere infatti l’evento dell’aggiudicazione viene in rilievo nel caso di specie esclusivamente come fatto giuridico genetico del diritto di credito. Nel caso di specie deve ritenersi che l’aggiudicazione dell’appalto (…) consistesse nella vera e propria causa giuridica del credito stesso. In altri termini le parti non si sono limitate a rinviare l’esigibilità del credito al verificarsi di un evento futuro ed incerto ma hanno inteso subordinare a tale evento la nascita stessa del credito in questione che in assenza del suo verificarsi sarebbe risultato privo della propria causa.
In definitiva, tutte le volte in cui, come nel caso di cui alla presente controversia, l’evento futuro ed incerto assume natura di elemento costitutivo della fattispecie e non di mera condizione di efficacia del credito quest’ultimo deve ritenersi esistere solo a seguito del verificarsi del suddetto evento nel nostro caso a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto ».
4.1. -Risulta così evidente come le censure svolte con il primo mezzo finiscano sostanzialmente per proporre una interpretazione diversa da quella divisata dai giudici di merito, senza che però emerga una effettiva e tangibile violazione di specifici parametri ermeneutici, in contrasto con il principio per cui, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria, effettuata dal giudice del merito (Cass. 9461/2021, 27136/2017, 24539/2009).
4.2. -Difatti, questa Corte ha ripetutamente ammonito che, nel giudizio di legittimità, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale -partendo dal senso letterale e, ove esso risulti ambiguo, facendo ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. (Cass. 33451/2021) -ovvero della radicale inadeguatezza della motivazione o dell’o messo esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., in vista della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass. 995/2021)
4.3. -D’altro canto, è pacifico che , traducendosi l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità, come detto, solo nell’ipotesi di
violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. 17168/2012, 27136/2017, 873/2019).
4.4. -In ogni caso, per essere ammissibile la censura non può risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, n é la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni ( ex multis , Cass. 29205/2023, 31332/2022, 25436/2017, 22600/2017). Sicch é , quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che abbia proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. U, 9774/2020; Cass. 2887/2024, 27136/2017, 6125/2014).
4.5. -A diverse conclusioni non può indurre la pronuncia di Cass. 17139/2022 (segnalata in memoria dal ricorrente), perché intervenuta in analoga vicenda di cessione di azienda tra RAGIONE_SOCIALE e altro creditore (RAGIONE_SOCIALE) ma in un contesto difforme, in cui il tribunale ha diversamente interpretato le clausole negoziali (nel senso che il credito da prezzo variabile era condizionato sospensivamente al futuro affidamento dei lavori, e perciò da ammettere al passivo con riserva), ponendosi perciò in quel caso una diversa questione di diritto sugli artt. 55 e 96 l.fall.
-Il secondo mezzo come detto resta assorbito dall’inammissibilità del primo, poiché, muovendo dai medesimi assunti, prospetta un omesso esame di fatti decisivi che non è dato riscontrare, dal momento che si è semplicemente di fronte, come visto, ad una interpretazione alternativa plausibile.
-L’inammissibilità del terzo mezzo deriva dal fatto che le censure con esso veicolate non corrispondono al parametro del vizio invocato, non emergendo alcun omesso esame di fatti, bensì solo di argomentazioni, peraltro svolte contro motivazioni aggiuntive svolte nel provvedimento del giudice delegato.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/06/2024.