Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13195 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13195 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13843 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia all’indirizzo pec EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -intimata-
per la cassazione del decreto del tribunale di Milano, depositato in data 17 febbraio 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nell ‘adunanza del 27 aprile 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Col decreto impugnato il tribunale di Milano, nel rigettare l’opposizione allo stato passivo
Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Impresa creditrice di autotrasporto- Prededucibilità- Presupposti.
dell’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, volta a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di euro 109.978,15, vantato in corrispettivo di trasporti di merci svolti per conto di RAGIONE_SOCIALE e ammesso in chirografo, ha considerato che:
-a norma dell’art. 3, comma 1 -ter , del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti sono prededucibili, in via d’eccezione, al cospetto di tutti i requisiti stabiliti dal legislatore, ossia quando i creditori siano piccole o medie imprese individuate in base ai parametri stabiliti dalla raccomandazione n. 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, la debitrice sia una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e i crediti, scaturenti da contratti stipulati prima che la debitrice sia posta in amministrazione straordinaria, siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenzia li della debitrice, oppure al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute contemplati dal d.p.c.m. del 14 marzo 2014;
-l’art. 8, comma 1 -bis , del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili previsti dal richiamato art. 3, comma 1ter , quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione dev’essere riconosciuta ai soli crediti, come sopra esplicati;
nel caso in questione, invece, non sussistevano né i presupposti soggettivi, né quelli oggettivi;
per un verso, la ricorrente non aveva provato di essere una PMI sulla base dei parametri stabiliti dalla richiamata raccomandazione n. 203/361/CE della Commissione, in quanto il tribunale non ha ritenuto possibile in alcun modo ricostruire il fatturato annuo della società, che non aveva prodotto i bilanci, pur disponendo dei documenti prodotti in sede d’insinuazione al passivo, tra i quali la visura camerale, attestante il numero di otto occupati al 30 settembre 2014;
per altro verso, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti di nastri laminati, nastri zincati e nastri alluminati a caldo e a freddo nella fase post-produzione, relativi quindi a prodotti finiti e ad acciaio già lavorato destinati alla commercializzazione e alla distribuzione, per conseguenza privi dei requisiti di essenzialità e di funzionalità alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali: non si trattava, difatti, di materia prima destinata al processo produttivo dell’acciaio.
La società ha proposto ricorso contro il decreto per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, di cui il terzo articolato in cinque subcensure, e ha illustrato con memoria, cui non v’è replica.
Ragioni della decisione
1.- Il primo motivo , col quale si denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., e 24 e 111 Cost., è inammissibile ex art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.
Questa Corte ha difatti già chiarito (si vedano, tra le più recenti, Cass. nn. 31533 e 31719/21 e n. 4553/22, punto 5.1) che, in base all’art. 99, comma 3, l. fall., il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, può immediatamente delegare al relatore designato la trattazione del procedimento; né, in caso di delega, la norma prevede la preventiva necessaria doverosa comparizione delle parti innanzi al collegio.
Coerentemente, il successivo art. 99, comma 9, riferisce al “giudice” il potere di provvedere, anche ai sensi del comma 3, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori, laddove il comma 10 della medesima norma indica il “collegio” con riguardo a una funzione, quella di decisione della causa a questo necessariamente rimessa.
Nel caso in esame, dal provvedimento impugnato appunto emerge che è esso è stato pronunciato in composizione collegiale.
2.- Parimenti inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., è il secondo motivo di ricorso , col quale si denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione dell’art. 111 -bis c.p.c., per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di ultrapetizione perché, a fronte della mancanza di contestazione da parte dei commissari straordinari della prededucibilità dei crediti, sia nella fase di verifica, sia nel giudizio di opposizione, il giudice delegato prima e il tribunale poi si sarebbero dovuti limitare a riconoscere la prededuzione, senza procedere a valutazioni esulanti dalla propria competenza.
Questa Corte ha difatti già stabilito che:
-in generale, la non contestazione presuppone un comportamento concludente e inequivoco della parte costituita (tra varie, Cass. n. 461/15);
in particolare, la non contestazione del credito implica il contegno ‘ ammissivo ‘ degli organi della procedura, volto a riconoscern e esplicitamente la sussistenza e l’entità, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con l’intento di disconoscerl e (Cass. n. 34435/21), che è escluso, quanto alla fase della verifica, giustappunto dalla condotta del giudice delegato;
il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le
ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/21); di modo che non si configura il vizio di ultrapetizione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o anche applicando una norma diversa da quella da loro invocata (Cass. n. 11455/04; n. 23709/05).
3.- Le considerazioni che precedono inducono altresì ad affermare l’inammissibilità dei profili del terzo motivo ( punti 3.2., 3.3. e 3.4. ) coi quali si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, rispettivamente per violazione degli artt. 167 c.p.c., 24 e 111 Cost., perché i difensori della procedura di amministrazione straordinaria non hanno in alcun modo contestato la sussistenza del requisito dimensionale (punto 3.2.), per violazione dell’art. 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost., perché il tribunale ha escluso la sussistenza dei requisiti dimensionali della ricorrente, sebbene il giudice delegato avesse calibrato la propria valutazione soltanto sull’insussistenza dei presupposti oggettivi (punto 3.3.), nonché per violazione degli artt. 156, 161 e 183 c.p.c., giacché, nonostante questo rilievo d’ufficio , il tribunale non ha richiesto integrazione di prova sul punto (punto 3.4.).
3.1.- Giova specificare, quanto al punto 3.2., che il principio di non contestazione ha il carattere della tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti ed è quindi applicabile alla verifica dei crediti. La particolarità è data dal profilo di necessaria coordinazione coi poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio; di modo che la non contestazione del curatore (o, nel caso in esame, dei commissari straordinari) può non comportare l’automatica ammissione del credito poiché al giudice delegato compete a sua volta di sollevare in via ufficiosa eccezioni circa l’ammissibilità del credito (Cass. n. 17731/22), soprattutto quando si abbia riguardo, come nel caso in esame, alla ricognizione della portata precettiva della norma invocata per
ottenere il riconoscimento della prededuzione. Sicché non è di per sé rilevante, in mancanza di ulteriori specificazioni, la circostanza, sulla quale la società punta in memoria, riguardante l’anticipazione di una parte del credito, del resto sottoposta alla valutazione del tribunale, come risulta da pag. 2 del decreto, ove si riporta il provvedimento del giudice delegato che ne dava conto.
3.2.- Riguardo al giudizio di opposizione, perché operi il principio di non contestazione occorre che, a fronte di un’allegazione da parte dell’attore chiara e articolata sui fatti, il convenuto non prenda posizione in modo analitico sulle circostanze della veridicità delle quali si tratta (Cass. 9439/22); di modo che il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la circostanza ritenuta non contestata, e in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 10761/22).
Nel caso in esame, invece, la società non ha indicato se, quando e come avesse allegato e documentato la sussistenza dei parametri dimensionali dei quali si discute (si legge in decreto che nonostante la rimessione in istruttoria disposta con ordinanza del 5 febbraio 2020, volta, si specifica in ricorso, all’acquisizione del fascicolo della domanda d’insinuazione al passivo, non è stato possibile ricostruire il fatturato annuo dell’opponente), limitandosi per altro verso ad allegare che i commissari avrebbero ‘inteso’ sussistenti anche i requisiti soggettivi (si veda il periodo a cavallo tra pag. 28 e pag. 29 del ricorso).
3.3.- Con riferimento al punto 3.3., questa Corte ha già più volte affermato che il giudice è tenuto ad accertare, anche d’ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto
delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, Cass. n. 29254/19; n. 4553/22, punto 5.2), che non si configurano nel caso in esame.
3.4.- In relazione al punto 3.4, la questione rilevata d’ufficio in relazione alla quale si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio anche al fine di sollecitare l’integrazione probatoria, come si sostiene in ricorso, deve intendersi riferita a quella, di fatto, o mista di fatto e di diritto, che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 35974/21).
Nel caso in esame, di contro, quanto alla sussistenza dei requisiti dimensionali, non viene in considerazione una questione rilevabile d’ufficio, ma l’interpretazione dell’onere di allegazione e prova concernente uno dei fatti costitutivi della domanda: in virtù del principio dispositivo che regge il giudizio di opposizione al passivo, è comunque e sempre onere della parte interessata fornire la prova di tutti gli elementi della prededuzione, anche mediante la mera indicazione dei documenti di cui avesse inteso avvalersi, se già prodotti (per tutte, cfr. Cass. n. 12549/17; n. 25663/20).
4.- Infondato è poi il profilo del terzo motivo (punto 3.1 ) col quale , deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 -ter , del d.l. n. 347/03 e della l. n. 123/17, si assume che spetti il carattere della prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto indipendentemente dai parametri dimensionali di piccola o media impresa. L ‘infondatezza deriva proprio da ll’art. 3, comma 1ter , del d.l. 347/2003, come convertito, che evoca la condizione di piccola o media impresa della creditrice, secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003 (cfr. da ultimo Cass. n. 14131/22).
L’art. 3, comma 1 -ter, del d.l. n. 347 del 2003 riconosce difatti la prededuzione in rapporto a specifici debitori e a particolari creditori, e con riguardo a determinate prestazioni: (i) la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev’essere un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 207 del 2012; (ii) si deve trattare di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (iii) i crediti devono concernere le prestazioni sopra specificate. Si è quindi al cospetto di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. n. 9723/22).
5.- A sostegno del ricorso, inoltre, non milita l’inciso della norma interpretativa dell’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, secondo cui « L’articolo 3, comma 1ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE ».
A proposito di tale disposizione questa Corte (Cass. n. 21151/22) ha sottolineato che, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire « la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE », il legislatore ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347 del 2003 una
proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa « e », avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi « rientrano » e « consentono ». Sicché, in relazione alle imprese di autotrasporto, si è assunto come parimenti rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi di produzione.
5.1.- Il testo, in definitiva, comprende anche prestazioni di trasporto postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata, che, concernendo, come nel caso in esame, prodotti destinati alla loro collocazione finale, sono pur sempre funzionali al ciclo produttivo.
Il che significa, proprio facendo leva sul coordinamento sintattico, che riferisce l’inciso della norma interpretativa alle attività svolte , che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, non già quelli soggettivi, che restano quelli già fissati dall’art. 3, comma 1 -ter , del d.l. n. 347/03, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a « riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore » (considerando 12).
6.- La censura è dunque nel complesso infondata e comporta l’assorbimento del punto 3.5., concernente i requisiti oggettivi per il riconoscimento della prededuzione. E ciò perché, di là dalla sussistenza dei requisiti oggettivi, resta il fatto che la mancanza di dimostrazione di quelli soggettivi, ormai ferma nel presente giudizio, non consente comunque il riconoscimento della prededuzione richiesta.
6.1.- Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 27 aprile 2023.