Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2766/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria
– intimata – avverso il decreto cron. n. 8343/2019, depositato dal Tribunale di Catania il 10.12.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di insinuazione al passivo del l’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE di
crediti per forniture di inerti e prestazioni di servizi finalizzati all’esecuzione del contratto d’appalto che RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con l’Autorità portuale di Genova. La ricorrente chiese l’ammissione dei crediti in prededuzione, in considerazione della circostanza che le forniture e i servizi prestati risalivano al tempo in cui RAGIONE_SOCIALE -prima che fosse aperta la procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003 -era assoggettata alla amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il giudice delegato accolse la domanda di ammissione al passivo, ma con prevalente collocazione dei crediti in chirografo (€ 867.559,84), riconoscendo la richiesta prededuzione solo per gli importi relativi a premio di produzione (€ 46.800) e a ritenute in garanzia (€ 46.800) , entrambi ammessi sotto condizione del verificarsi dei rispettivi presupposti di fatto.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione allo stato passivo, che venne però respinta dal Tribunale di Catania.
Contro il decreto del Tribunale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria è rimasta intimata.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, degli artt. 20, 50, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 270 del 1999, dell’art. 111 della legge fallimentare; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 96 legge fall.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1665 c.c. -in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente sostiene che i suoi crediti avrebbero dovuto essere ammessi al passivo in prededuzione, trattandosi di «crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa» e in ragione del l’evidente rapporto di interferenza tra prestazioni da lei rese durante l’amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 e i vantaggiosi risultati economici conseguentemente ottenuti dal l’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE Rileva, inoltre, che tale rapporto tra le due procedure sarebbe stato riconosciuto dallo stesso giudice delegato, con l’ammissione al passivo in prededuzione dei crediti (condizionati) relativi a «premio di produzione» e a «ritenute in garanzia», con conseguente formazione del giudicato sul punto, in mancanza di impugnazione da parte del commissario straordinario.
Con il secondo motivo si censura «violazione o falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 20 11, dell’art. 8 del d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, degli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270 del 1999, dell’art. 111 della legge fallimentare in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
L’illustrazione del motivo sviluppa ulteriormente alcuni degli argomenti già utilizzati a corredo del primo motivo e si concentra, in particolare, sulla ritenuta necessità di configurare, nella sequenza tra amministrazione giudiziaria antimafia e amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi un fenomeno di consecuzione di procedure concorsuali, come definito nella giurisprudenza di legittimità.
I due motivi, che possono essere presi in esame congiuntamente, in ragione della stretta connessione tra di loro, sono infondati.
3.1. Questa Corte ha già recentemente avuto occasione di affermare, in altre cause aventi ad oggetto la medesima questione e la stessa procedura concorsuale, i seguenti principi di diritto:
« Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003);
il disposto dell’art. 111, comma 2, l egge fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di e ssi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso » (v., per tutte, Cass. n. 34266/2024, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
In mancanza di rapporto di consecuzione tra procedure di amministrazione giudiziaria e di amministrazione straordinaria non può giovare alla ricorrente l’invocazione della «specifica disposizione di legge» contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 («I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti,
in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato»).
Infatti, tale disposizione regola il trattamento del credito nell’ambito del «procedimento di prevenzione» e non al di fuori di esso. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che « la prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ‘ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente’ (cfr. Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021); in particolare, ha natura processuale ‘perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto or igine, venendo meno con la sua cessazione’ (Cass. 15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023) » (così, ancora Cass. n. 34266/2024 cit.).
Occorre, pertanto, che la «specifica disposizione di legge» riconosca il diritto alla prededuzione anche in una procedura diversa da quella in cui il credito è sorto, oppure che sussista un effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure, così come definito nella giurisprudenza di legittimità (v. la motivazione di Cass. S.u. n. 42093/2021 e, in particolare, il necessario requisito dell’essere le diverse procedure « volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa »; dissesto dell’impresa che non rientra invece tra i presupposti per l’assoggettamento dell’impresa all’ amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro preventivo antimafia).
3.2. Si deve poi precisare che i crediti di cui qui si discute sono tutti e interamente maturati prima dell’apertura dell a amministrazione straordinaria, come chiaramente emerge dal dettagliato resoconto cronologico esposto alle pagine da 4 a 11 del ricorso.
Non può trovare pertanto applicazione l’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999 -pur richiamato nella rubrica del primo motivo -in forza del quale «Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata , il contratto continua ad avere esecuzione», con conseguente rango prededucibile dei crediti sorti medio tempore , in quanto «crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa» (art. 52 d.lgs. n. 270 del 1999).
3.3. Proprio la maturazione del credito in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria è stata all’origine dell’ammissione (condizionata) in prededuzione dei crediti per «premio di produzione» e «ritenute in garanzia», il che esclude che per effetto di tale ammissione si sia formato un giudicato sul rapporto di consecuzione delle procedure, che del resto il giudice delegato implicitamente -ma inequivocabilmente -negò, con la motivazione d ell’ ammissione in chirografo riportata nel ricorso («non essendo stati dedotti elementi in fatto e in diritto che giustifichino la prededuzione del credito anteriore alla procedura di a.s.»).
3.4. Non ha di per sé rilevanza, ai fini del riconoscimento della pretesa prededuzione , il generico rilievo dell’utilità economica di cui ha beneficiato RAGIONE_SOCIALE per effetto delle prestazioni rese da RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di circostanza generica che potrebbe essere fatta valere indifferentemente da qualsiasi creditore chirografario.
3.5. Infine, presenta profili di evidente inammissibilità il primo motivo laddove fa leva sulla maturazione dell’intero credito per il prezzo dell’appalto solo al momento del collaudo (e, dunque, si sottintende, in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria), posto che non si specifica a quali dei plurimi rapporti contrattuali menzionati nella narrativa
del ricorso si intenda fare riferimento, né risulta che della qualificazione dei contratti -con i necessari profili di indagine in fatto -e dei relativi momenti di maturazione dei crediti si sia discusso nel giudizio di merito.
Il terzo motivo è rubricato «violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell’art. 72, comma 1 , della legge fallimentare -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .».
Con questo motivo la ricorrente prospetta una ragione del tutto diversa a fondamento del preteso diritto all ‘ammissione in prededuzione, sostenendo che il commissario straordinario avrebbe manifestato in modo inequivoco l’intenzione di «aderire al programma negoziale originariamente concepito dalle parti» mediante il conferimento a RAGIONE_SOCIALE del l’incarico di «svolgere attività di assistenza per lo sgombero del cantiere».
4.1. Il motivo è palesemente inammissibile, sia perché aspecifico nel fare riferimento indistinto a una pluralità di contratti accomunati dalla generica locuzione «programma negoziale originariamente concepito dalle parti»; sia soprattutto perché non risulta -e la ricorrente non indica in alcun modo -se, dove e quando di una scelta del commissario straordinario di subentrare nei contratti si fosse discusso in alcun modo nel giudizio di merito.
Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
6 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del