Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13520/2021 R.G. proposto da :
NEW COGNOME DI NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE INAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 2952/2021 depositato il 09/04/2021;
lette le conclusioni ex art. 380-bis 1 c.p.c. del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria contro il diniego di ammissione del credito di € 167.347,40 insinuato in prededuzione o, in subordine, col privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., a titolo di corrispettivo dei servizi di trasporto rifiuti effettuati in forza di contratto stipulato con l’amministratore giudiziario della precedente procedura di Amministrazione giudiziaria, motivato con la mancanza di prova dell ‘ esecuzione della prestazione, essendo stati ritenuti carenti di potere dispositivo il direttore tecnico e il direttore di cantiere della RAGIONE_SOCIALE in relazione alla loro ricognizione del debito.
1.1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Catania ha accolto parzialmente l’opposizione, ritenendo provato il credito alla luce della documentazione acquisita (certificati di pagamento e stati di avanzamento lavori debitamente sottoscritti in relazione agli importi fatturati) e della prova testimoniale assunta (con due ex dipendenti della Tecnis), ma ammettendolo al chirografo, con esclusione sia della prededuzione -alla luce dell’orientamento già assunto in cause analoghe circa la mancanza di consecutio tra le procedura di Amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 e quella di Amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003 (cd. legge Marzano) -sia del privilegio invocato ex art. 2751 bis n. 5 c.c., in difetto di prova (da fornire mediante la produzione della contabilità obbligatoria, segnatamente il libro degli inventari e il libro del lavoro) circa la prevalenza del fattore del lavoro proprio o della propria famiglia nella organizzazione dell’impresa, non essendo sufficiente l ‘ iscrizione al registro delle imprese con la qualifica di ‘ piccolo imprenditore ‘ .
1.2. –NOME COGNOME nella qualità di titolare dell’impresa individuale New Scavi, ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘intimata RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria non ha svolto difese.
Il PM ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. -Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 270/1999, 54 del d.lgs. n. 159/2011 e 111 della l.fall., dal cui combinato disposto discenderebbe il diritto della ricorrente ad essere soddisfatta in prededuzione per i crediti sorti durante il periodo della misura di prevenzione, in forza del fenomeno della cd. consecutio « fra procedure di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale », allorquando si riscontri « una qualche utilità tra procedure, idonea a giustificare il beneficio della prededucibilità nella procedura in cui si attua materialmente la liquidazione del patrimonio (in questo caso di amministrazione straordinaria) dei crediti sorti nelle procedure ‘minori’ », utilità riscontrabile « anche all’interno di una procedura di misura di prevenzione», che avrebbe la medesima «funzione di risolvere lo stato di crisi in cui versa l’imprenditore» che «può essere economica o di legalità. In entrambi i casi l’imprenditore viene spossessato della propria azienda affinché sia amministrata dalla mano pubblica ».
2.1. -Il motivo è infondato.
2.2. -Come di recente affermato da questa Corte proprio nell’ambito di analoga opposizione allo stato passivo della medesima procedura di amministrazione straordinaria, «il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile tra il procedimento di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria» (nel caso di specie disposta ai sensi del d.l. n. 347 del 2003), «stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l’art. 111, comma 2, l. fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso» (Cass. 34266/2024).
2.3. -Tale conclusione si salda al solido insegnamento per cui, affinché ricorra il fenomeno della cd. consecutio tra due procedure
concorsuali, occorre che le stesse siano «volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa» (Cass. Sez. U, 42093/2021).
Difatti la prededuzione -per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine -sopravvive in una successiva e diversa procedura concorsuale solo se fra le stesse sussista una consecuzione, nel senso che la precedenza di pagamento riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza solo «se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo» (Cass. 26159/2024).
2.4. -Il punto qualificante di questo approdo nomofilattico è insomma che l ‘amministrazione giudiziaria non appartiene al genus delle procedure concorsuali, poiché costituisce una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione di quella stessa attività imprenditoriale già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, ma al di fuori del contesto d ell’illegalità e delle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette.
2.5. -Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi già affermati.
Ai sensi del l’art. 111, comma 2, l. fall., «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge».
Escluso, come detto, che l’amministrazione giudiziaria rientri nel novero delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, non v’è alcuna specifica disposizione di legge che attribuisca la prededuzione proiettandola al di fuori della stessa.
Lo testimonia anche il diverso tenore letterale dell’ art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011 (« sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ») rispetto all’art. 20, d.lgs. 270/1999 , cui rinvia l’art. 8, d.l. 347/2003 (« i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la
gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare ») ed al successivo art. 52 (« i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria »).
-Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 115 c.p.c., segnatamente per violazione del principio di non contestazione, poiché «durante tutto il processo di accertamento dello stato passivo non è mai stata messa in discussione la questione afferente la natura di piccolo imprenditore del deducente e la sua conseguente richiesta di ammissione del credito in via privilegiata», con la conseguenza che «la contestazione da parte della Curatela è sempre avvenuta sull’an e mai sul quantum. Per tale ragione, il fatto storico era quindi pacifico e non controverso tra le parti e la sentenza è errata laddove non ha ammesso il credito in via privilegiata secondo quanto disposto dall’art. 2751 bis n 5».
3.1. -Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
3.2. -In fatto è pacifico che nella fase di accertamento del passivo il Commissario ha sempre proposto l’esclusione del credito per difetto di prova, e questa posizione di radicale negazione è incompatibile con la supposta non contestazione della qualità privilegiata del credito (che il ricorrente ascrive riduttivamente al possesso della qualifica di ‘piccolo imprenditore’) .
3.3. -È altrettanto pacifico che nel giudizio di opposizione allo stato passivo la procedura è rimasta contumace, e come noto la contumacia non assume gli effetti della ‘ non contestazione ‘ .
3.4. -Inoltre, a venire in rilievo qui non è tanto un fatto, quanto una qualità giuridica, mentre il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti da accertare nel processo.
3.5. -Più in generale questa Corte ha chiarito che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. assume una connotazione peculiare nei confronti del curatore fallimentare, dovendosi
coordinare non solo con i poteri del giudice delegato, quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio (Cass. 17731/2022, 19734/2017, 16554/2015), ma anche con la posizione di terzietà del curatore, che circoscrive l’onere di contestazione ai fatti d i cui abbia diretta contezza, non potendo operare rispetto a fatti storici ed eventi che riguardano il debitore, rispetto ai quali la curatela non può che limitarsi ad opporre la mancanza di prova e la sua posizione di terzietà (Cass. 36113/2023, 6506/2020, 7897/2020).
Di qui il consolidato insegnamento per cui, ferma restando l’applicabilità del principio di non contestazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio, deve essere compiuto dal giudice ex officio -salvo si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata -alla stregua delle risultanze rite et recte acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 24972/2013, 19734/2017, 12973/2018, 29254/2019, 4553/2022, 36113/2023, 3839/2024, 7945/2024).
-Segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2025.