Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23133 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22592-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 3846/2016 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 2/8/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 2 agosto 2016, ha accolto l ‘ opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso lo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha riconosciuto
collocazione in prededuzione al l’intero credito, di €. 1.275.050,95, vantato dall’opponente in corrispettivo di forniture di azoto e di aria compressa eseguite, in forza di un contratto anteriormente stipulato, dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, poi convertitasi in fallimento; credito che il G.D. aveva ammesso al chirografo, escludendone la natura di credito verso la massa, nel minor importo di € 903.501,02 .
1.2. Il tribunale ha rilevato: i) che nell’amministrazione straordinaria , in cui l’impresa resta in esercizio, la regola è quella della continuazione dell ‘ esecuzione del contratto pendente fino a quando il commissario straordinario non decide espressamente di sciogliersene; ii) che il credito sorto per la continuazione dell ‘ esercizio dell ‘ impresa è espressamente considerato dal legislatore come prededucibile (artt. 18-20 d. lgs.270/99); iii) che era illegittima e priva di effetto l’unilaterale riduzione del prezzo delle forniture via tubo del sito di Porto Marghera, pari al 34% della tariffa in precedenza applicata, operata dal curatore e ritenuta corretta dal G.D. mediante un generico riferimento ‘ alle risultanze RAGIONE_SOCIALE ‘ , in quanto il Fallimento non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di una fonte contrattuale o amministrativa che la consentisse.
1.3. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 3/10/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.5. Le parti hanno depositato memorie.
1.6. Il Fallimento, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso sul rilievo che la parte resistente ha depositato ‘ la copia analogica del controricorso del
4.11.2016, notificato a mezzo pec, senza … l’attestazione di conformità di detta copia analogica all’originale informatico ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo e col secondo motivo (che denunciano l’uno la violazione degli artt. 18 e 20 e, per quanto occorra, dell ‘ art. 52 del d.lgs. n. 270/1999 e l’altro la violazione degli artt. 50 e 51 del medesimo d. lgs. nonché dell’art. 1 bis della l. n. 166/2008), il Fallimento deduce che il tribunale, dopo aver correttamente affermato che le forniture per cui è causa sono avvenute successivamente all ‘ ammissione della RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria, ha errato nel ritenere che il credito vantato dall’opponente in loro corrispettivo, in quanto sorto per la continuazione dell ‘ esercizio dell ‘ impresa, fosse prededucibile indipendentemente dal subentro del Commissario nel contratto; sostiene in contrario che, ai sensi delle norme che assume essere state malamente applicate dal giudice del merito, i crediti maturati dal contraente in bonis in corso di procedura, ma in esecuzione di un contratto anteriormente stipulato, godono della prededuzione solo nel caso in cui il Commissario sia subentrato nel rapporto, mentre nella specie è pacifico che il subentro non v’è stato .
2.2. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
2.3. L ‘ art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 dispone che: ‘ 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell ‘ amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l ‘ esecuzione del programma, l ‘ altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario
di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell ‘ intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto … ‘ .
2.4. L ‘ art. 1bis del d.l. n. 134/2008, conv. con la l. n. 166/2008, ha poi stabilito che la disposizione di cui all ‘ art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 ‘ va interpretata nel senso che l ‘ esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all ‘ espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l ‘ attribuzione all ‘ altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall ‘ articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 ‘ .
2.5. Si afferma, quindi, la regola per cui il contratto pendente alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sino a quando il commissario non decide di sciogliersene, ma senza che ciò comporti il subentro della procedura nel rapporto contrattuale; subentro per il quale è invece richiesta un’ espressa manifestazione di volontà del C.S..
2.6. Risulta di tutta evidenza come una simile disciplina si diversifichi in maniera sensibile da quella contenuta nella legge fallimentare, la quale, all ‘ art. 72, prevede in via generale la sospensione ex lege dei contratti pendenti al momento della sentenza dichiarativa fino a che il curatore non decida di subentravi o di sciogliersene.
2.7. Le ragioni di tale diversità di trattamento risiedono nelle distinte finalità delle due procedure: strettamente liquidatoria e satisfattiva quella del fallimento; recuperatoria e comunque conservativa, da attuare attraverso la continuazione
dell ‘ attività d ‘ impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla cessione (art. 27, comma 2, lett. a) e/o di ristrutturazione (art. 27, comma 2, lett. b), quella dell ‘ amministrazione straordinaria.
2.8. Tanto premesso, il Fallimento non contesta (né si vede come potrebbe contestarlo) che RAGIONE_SOCIALE abbia ricevuto le forniture di RAGIONE_SOCIALE in applicazione delle disposizioni appena citate, ovvero , stante l’apertura della procedura, per effetto della prosecuzione dell’attività di impresa della società insolvente: restano dunque incomprensibili le ragioni per le quali il ricorrente, sulla scorta dell’ esegesi dei soli artt. 50, 51 del d. lgs. n. 270/99 e 1 bis della l. n. 166/08 e limitandosi ad affermare che il provvedimento impugnato non fa espresso riferimento all’art. 52 del d. lgs. cit., ritenga inapplicabile alla fattispecie in esame il chiarissimo disposto di tale ultima norma, a tenore della quale ‘ i crediti sorti per la continuazione dell ‘ esercizio dell ‘ impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell ‘ articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria ‘ .
2.9. In definitiva, come già affermato da questa Corte, nell ‘ amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza l ‘ art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall ‘ art. 1 bis del d.l. n. 134/2008, conv. con modif. dalla l. n. 166/2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell ‘ impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i predetti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall ‘ altro, i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l ‘ apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative
prestazioni finalizzate alla continuazione dell ‘ attività d ‘ impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 cit. (Cass. n. 28797 del 2018, la quale, in applicazione dell ‘ esposto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all ‘ apertura della procedura, maturato tra quest ‘ ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto), anche nel successivo fallimento, in forza dell ‘ art. 52 dello stesso d.lgs. e dell ‘ art. 111, comma 1°, n. 1, l.fall. (Cass. n. 19146 del 2022).
2.10. Il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese in favore dell ‘ amministrazione straordinaria dopo l ‘ apertura della procedura ha, pertanto, carattere prededucibile pur in mancanza di subentro da parte del commissario nel contratto: e ciò in quanto, continuando il rapporto anche dopo l ‘ apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.
2.11. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell ‘ art. 18 del d.lgs. n. 270/1999 e, per relationem , degli artt. 169 e 55, comma 1°, l.fall., ‘ in punto sospensione del decorso degli interessi alla data della dichiarazione dell ‘ insolvenza ‘, è assorbito in quanto espressamente dedotto quale ‘ conseguenza automatica ‘ dell’ accoglimento del secondo motivo.
2.12. Con il quarto motivo, che prospetta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1°, c.p.c., il Fallimento lamenta
che il tribunale abbia riconosciuto sussistente l’intero credito vantato dall’opponente in prededuzione, ritenendo non fornita dal curatore ‘ alcuna indicazione della fonte contrattuale, o amministrativa, che avesse consentito ‘, relativamente alle ‘ forniture via tubo nel sito di Porto Marghera’, la ‘ riduzione pari al 34% della componente tariffaria in precedenza applicata ‘ ; osserva che l ‘ accordo tariffario del 27/12/2007, cui il tribunale ha fatto riferimento, aveva scadenza tra l ‘ 1/1/2008 e il 31/12/2008 e che non ne era previsto il rinnovo automatico, con la conseguenza che sarebbe spettato a COGNOME di provare quale fosse il corrispettivo pattuito per le forniture dedotte in giudizio, eseguite fra il 2009 e il 2011.
2.13. Il motivo è inammissibile.
2.14. Il decreto impugnato non fa cenno, infatti, a contestazioni del Fallimento concernenti il mancato assolvimento da parte di COGNOME dell’onere della prova del quantum del credito prededucibile in ragione dell’inapplicabilità dell’accordo tariffario del dicembre 2007, né il ricorrente richiama l’effettivo contenuto delle proprie difese sul punto (anzi sembra ribadire di essersi limitato a eccepire l’esistenza di una pattuizione concernente la riduzione del prezzo delle forniture), sicché la relativa questione, mista di fatto e di diritto, risulta inammissibilmente proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo: va infatti respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal Fallimento, che non ha espressamente disconosciuto la conformità all’originale notificatogli della copia analogica non autenticata dell’atto depositata dal controricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 22438 del 2018).
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di giudizio, che liquida nella somma di €. 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024.