Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13371 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13371 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9474 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia all’indirizzo pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -intimata-
per la cassazione del decreto del tribunale di Milano, depositato in data 28 gennaio 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto: Impresa in amministrazione straordinariaPrededucibilità- Presupposti.
col decreto impugnato il tribunale di Milano, nel rigettare l’opposizione allo stato passivo tardivo dell’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, volta a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di euro 29.474,70 per capitale, euro 6.484,41 per iva ed euro 860,00 per interessi moratori, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti svolti per conto di RAGIONE_SOCIALE, ha considerato che:
a norma dell’art. 3, comma 1 -ter , del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, ne l solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ossia quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute contemplati dal d.p.c.m. del 14 marzo 2014;
-l’art. 8, comma 1 -bis , del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili previsti dal richiamato art. 3, comma 1ter , quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funz ionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale;
-invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti dei soli prodotti finiti destinati alla commercializzazione e alla distribuzione;
-il decreto impugnato è quindi calibrato sull’afferma ta insussistenza dei -soli- presupposti oggettivi della prededuzione;
-la società ha proposto ricorso contro il decreto per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, di cui il terzo articolato in due subcensure, e ha illustrato con memoria, cui non v’è replica.
Considerato che:
1.- il primo motivo , col quale si denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., 24 e 111 Cost., è inammissibile ex art. 360bis, n. 1, c.p.c.;
questa Corte ha difatti già chiarito (si vedano, da ultimo, Cass. nn. 31533 e 31719/21 e n. 4553/22, punto 5.1) che, in base all’art. 99, comma 3, l. fall., il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, può immediatamente delegare al relatore designato la trattazione del procedimento; né, in caso di delega, la norma prevede la preventiva necessaria doverosa comparizione delle parti innanzi al collegio; coerentemente, il successivo art. 99, comma 9, riferisce al “giudice” il potere di provvedere, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori, laddove il comma 10 della medesima norma indica il “collegio” con riguardo a una funzione, quella di decisione della causa a questo necessariamente rimessa;
e, nel caso in esame, dal provvedimento impugnato appunto emerge che è esso è stato pronunciato in composizione collegiale;
2.- parimenti inammissibile ex art. 360bis, n. 1, c.p.c. è il secondo motivo di ricorso , col quale si denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione dell’art. 111 -bis c.p.c., per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché,
a fronte della mancanza di contestazione da parte dei commissari straordinari della prededucibilità dei crediti, scaturente dalla loro omessa costituzione nel giudizio di opposizione, il tribunale si sarebbe dovuto limitare a riconoscere la prededuzione, senza procedere a valutazioni esulanti dalla propria competenza;
questa Corte ha difatti già stabilito che:
-in generale, la non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita (tra varie, Cass. n. 461/15), sicché nessun rilievo va riconosciuto al silenzio che consegue alla contumacia della parte, che non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall’altra, né altera la ripartizione dell’onere probatorio (tra varie, Cass. n. 42035/21);
in particolare, la non contestazione del credito implica il contegno ammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscerne esplicitamente la sussistenza e l’entità, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con l’intento di disconoscerl e (Cass. n. 34435/21); mentre il contegno ammissivo o comunque incompatibile col disconoscimento non è configurabile al cospetto della contumacia dei commissari nel giudizio di opposizione;
-spetta inoltre al tribunale il potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n. 29254/19; n. 4553/22, punto 5.2), che nel caso in esame non si riscontrano;
il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/21); nessuna ultrapetizione si configura qualora il giudice qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in
difformità rispetto alle indicazioni delle parti, trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge (tra varie, Cass. n. 5153/19);
3.- fondato è, invece, il primo profilo del terzo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 347/03 e dell’art. 8, comma 1 -bis , del d.l. n. 91/17, convertito con l. n. 123/17, là dove il tribunale ha escluso il carattere della prededuzione nonostante la sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norma, così come risultante dall’interpolazione della disposizione d’interpretazione autentica ;
questa Corte ha difatti stabilito (Cass. n. 21151/22) che l’art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, è sì previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 c.c.; tuttavia, l’inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE” , ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa ” e “, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi ” rientrano ” e ” consentono “;
in ordine alle imprese di autotrasporto, dunque, il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, perché evidentemente ritenuta -quest’ultima -di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica;
e, tra queste fasi, rientra anche il trasporto del prodotto finito, che, appunto, conclude il ciclo produttivo, al quale comunque inerisce, perché ne rappresenta il risultato;
3.1.- ne risulta assorbito il secondo profilo del terzo motivo, col quale si lamenta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 167 c.p.c., in correlazione agli artt. 24 e 111 Cost., comunque proposto in via subordinata;
4.- il terzo motivo va quindi accolto nei limiti del suo primo profilo e il decreto cassato in relazione al profilo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese, al tribunale di Milano in diversa composizione.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo nei limiti in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al tribunale di Milano in diversa composizione.
Roma, 27 aprile 2023.