Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16523 – 2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
– resistente –
avverso la decisione n. 5/2021 del RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 31/3/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALEo del 27/6/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. 11 RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2019, assunta all’unanimità, il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE istituito presso il RAGIONE_SOCIALE inflisse all’architetto NOME COGNOME la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per 36 giorni, per non aver egli acquisito n. 36 crediti formativi minimi obbligatori, nel triennio 2014-2016.
In particolare, all’architetto era stata contestata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 , primo comma, del d .P.R. n. 137/2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 , primo comma e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 , primo comma, del codice deontologico nel testo in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017, nonché del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del codice deontologico , nel testo in vigore dal 29 settembre 2016.
Con decisione n. 5/2021, il RAGIONE_SOCIALE respinse l’impugnazione di COGNOME: ritenne, infatti, infondate, per quel che qui ancora rileva, le censure relative al l’incompetenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla pronuncia del provvedimento RAGIONE_SOCIALEre, al difetto di istruttoria e di
motivazione, all’automatismo del calcolo RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui all’art. 9, all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe pratiche all’interno del RAGIONE_SOCIALE , alla mancanza di una espressa dichiarazione preventiva di assenza di incompatibilità; dichiarò, quindi, inammissibile la richiesta di sanatoria, perché esorbitante dalle sue competenze.
Avverso la decisione n. 5/2021 del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, illustrati da successiva memoria; i l RAGIONE_SOCIALE ha resistito con unico controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, NOME COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 17 e 44 del r.d. n.2537 del 1925 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. n. 241/1990, nonché, in riferimento ai n. 4 e 5 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. , la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione: il provvedimento RAGIONE_SOCIALEre sarebbe viziato per incompetenza, in quanto pronunciato da un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEre e non dal Presidente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale.
1.1. Il motivo è evidentemente infondato. Correttamente il RAGIONE_SOCIALE ha escluso un vizio di competenza, atteso che, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘ art.8 del d.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento recante riforma RAGIONE_SOCIALE ordinamenti professionali, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), proprio invocato dal ricorrente , e, poi, dal comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, adottato dal RAGIONE_SOCIALE , a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8, comma 3, suindicato, con delibera del 16 novembre 2012, «nei Consigli di RAGIONE_SOCIALE territoriali con più di 3 componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di RAGIONE_SOCIALE, composti ciascuno da 3 RAGIONE_SOCIALEeri».
L’articolazione in Collegi ricorre, dunque, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa dimensione numerica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: a ciascuna articolazione, pertanto, sono attribuite le medesime competenze RAGIONE_SOCIALEri RAGIONE_SOCIALE‘unica struttura del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , senza alcuna previsione di riserva.
Con il secondo motivo, l’architetto ha denunciato, in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l.n.241/1990 per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; nel provvedimento non sarebbe stata considerata la documentazione attestante la partecipazione a corsi di aggiornamento, eventi, mostre e viaggi di studio, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
2.1. In disparte ogni considerazione sulla formulazione RAGIONE_SOCIALEa censura in riferimento contestuale a tre ipotesi del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile per difetto di specificità (non è, invece, a priori precluso dal limite RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta «doppia conforme», invocato dal controricorrente, perché il V comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione precedente il d.lgs. n. 149/2022, è inapplicabile alla fattispecie, in cui il primo provvedimento ha natura meramente amministrativa).
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha esplicitamente escluso la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa «serie di, a suo dire, importanti attività professionali», in quanto «attività che non danno diritto a acquisire CFP e comunque non svolte nel triennio di riferimento RAGIONE_SOCIALEa sanzione»: il ricorrente si è limitato a reiterare l’argomento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta partecipazione, anche nel
triennio di riferimento RAGIONE_SOCIALEa sanzione, di «eventi, mostre e vista di monumenti» (così in ricorso), senza specificare quale specifica attività avente idoneità ad attribuire crediti formativi non sia stata considerata.
S ul punto, in particolare, deve considerarsi che è l’art. 7 del d.P.R. 137/2012, prima ancora del codice deontologico di ciascun RAGIONE_SOCIALE, a sancire, al primo comma, l’obbligo del professionista di curare il continuo e costante aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa propria competenza professionale, qualificando quale illecito RAGIONE_SOCIALEre la violazione di quest’ obbligo e a individuare, al secondo comma, quali attività di aggiornamento siano idonee ad attribuire crediti formativi, prevedendo che a tale fine possano essere organizzati corsi di formazione oltre che da RAGIONE_SOCIALE e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, purché autorizzati dai RAGIONE_SOCIALE o collegi; dall’articolazione del motivo non si comprende neppure quale attività fosse rispondente a questi requisiti.
Con il terzo motivo, NOME COGNOME ha prospettato, ancora una volta in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., e la nullità del provvedimento impugnato per «omessa pronuncia e omessa motivazione» sulla lamentata mancanza di specificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte ritenute RAGIONE_SOCIALErmente rilevanti e sulla scelta e la determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
3.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioè quando il giudice non decida su alcuni capi RAGIONE_SOCIALEa domanda che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci soltanto nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe parti integra un vizio di natura diversa,
relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (in ultimo, Cass. Sez. 6 – L, n. 5730 del 03/03/2020; Sez. 1, n. 3388 del 18/02/2005).
La censura, inoltre, non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione: come detto, il RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, evidenziato che l’architetto non ha conseguito , nel triennio considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa sanzione, i crediti formativi nell’ammontare minimo prescritto e ha quindi rimarcato che, secondo l’art. 9 del codice deontologico, al mancato conseguimento dei crediti formativi minimi corrisponde una sanzione predeterminato per tipologia e misura e, cioè, un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante; la previsione, nel codice deontologico, RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEa sanzione discende dalla necessità di assicurare un uniforme trattamento sanzionatorio tra tutti gli iscritti.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato, pure in riferimento alle tre ipotesi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990: il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che, dalla lettura del verbale del 26 marzo 2018, non sarebbe possibile comprendere i criteri di formazione dei Collegi e di assegnazione RAGIONE_SOCIALE affari.
Con il quinto motivo, ha quindi denunciato, ex n. 3, 4 e 5 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del regolamento ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.lgs . n. 39 RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2013: in particolare, non sarebbe stata espressa manifestamente alcuna dichiarazione di incompatibilità da parte dei membri del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sicché il provvedimento RAGIONE_SOCIALEre sarebbe stato affetto da nullità per essere
tale dichiarazione una condizione necessaria per la valida assunzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
5.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili per più ragioni.
Innanzitutto è inconferente il richiamo all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 241/1990, perché il procedimento RAGIONE_SOCIALEre a carico di architetti è regolato dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395 e ad esso non si applicano le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241 che RAGIONE_SOCIALE la diversa materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con la conseguenza che le inosservanze di quest’ultima normativa non possono essere considerate cause di invalidità del procedimento RAGIONE_SOCIALEre e RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata all’esito (Cass. Sez. 6 – 3, n. 21558 del 18/10/2011).
Ugualmente inconferente è il richiamo all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in quanto recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, commi 49 e 50, RAGIONE_SOCIALEa legge 6 novembre 2012, n. 190.
Ciò precisato, il RAGIONE_SOCIALE, nella motivazione del provvedimento, ha ritenuto correttamente effettuata la ripartizione dei procedimenti, come risultante dallo stesso verbale, peraltro poi riportato nel motivo di ricorso, e ha fondatamente rappresentato che l’eventuale incompatibilità di un componente del RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e provata contestazione, ciò che non è accaduto: la deduzione RAGIONE_SOCIALEa illegittima composizione di un organo giurisdizionale, infatti, involge un error in procedendo e comporta, anche in sede di legittimità, l’esame diretto RAGIONE_SOCIALE atti ; così non accade, invece, in sede amministrativa – qual è quella del procedimento RAGIONE_SOCIALEre dinnanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -in cui spetta alla parte
che eccepisca la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa composizione RAGIONE_SOCIALE‘ organo decidente darne dimostrazione (cfr. in materia di procedimento RAGIONE_SOCIALEre a carico di notai, Cass. Sez. 3, n. 15141 del 23/11/2000).
Con il sesto ed ultimo motivo, NOME COGNOME ha riproposto, in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la questione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 112 cod. proc. civ. per avere il RAGIONE_SOCIALE omesso l’ esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione inviata in data 2 luglio 2019, volta a comprovare il conseguimento dei crediti formativi obbligatori nel triennio 2014-2016 a mezzo di plurime attività alternative; con altro profilo, il ricorrente ha nuovamente lamentato la mancata motivazione su ll’adeguatezza, congruità e legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta e prospettato un difetto di motivazione anche in merito all’a mmissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sanatoria.
6.1. Il motivo è, evidentemente, inammissibile per le ragioni già esposte ai punti 2.1. e 3.1. quanto alla omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe asserite attività di formazione alternative e alla congruità RAGIONE_SOCIALEa sanzione; è, quindi, ugualmente inammissibile quanto alla richiesta di sanatoria avendo il RAGIONE_SOCIALE chiaramente spiegato di non essere competente a provvedere in merito.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘architetto ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE, come liquidate in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEa seconda