Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32077 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17563/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in Parma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 14/2022 depositata il 05/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato , illustrato da successiva memoria, NOME COGNOME ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 14/2022 pubblicata il 5 gennaio 2022, pronunciata nei confronti suoi e di COGNOME NOME in un’azione instaurata dal medesimo per ottenere il risarcimento del danno per un atto di appropriazione indebita di somme di danaro depositate nel conto corrente intestato al fratello NOME COGNOME allorché si trovava ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute, cui il ricorrente è succeduto dopo il decesso unitamente al nipote. Parte controricorrente ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. accoglieva integralmente la domanda svolta in principalità dal ricorrente condannando ex art. 2043 c.c. la signora COGNOME al pagamento in suo favore del signor della sorte capitale di Euro 69.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo) quanto al danno patrimoniale patito (dal de cuius ) a seguito degli atti di appropriazione indebita contestati, nonché della ulteriore sorte capitale di Euro 7.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla refusione delle spese di lite.
Proposto appello dalla sig. COGNOME per quanto ancora di interesse, la Corte d’Appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame. Da un lato, accoglieva il quinto motivo di gravame afferente alla liquidazione in favore del ricorrente, quale erede
del signor NOME COGNOME, di poste risarcitorie a titolo di danno non patrimoniale, in tali termini riformando la condanna al risarcimento della relativa somma (pari ad Euro 7.000,00=, oltre accessori). Quanto al danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., accoglieva il quarto motivo di appello svolto dalla signora COGNOME statuendo che il signor NOME COGNOME quale erede del signor NOME COGNOME per la quota di 1/2, avrebbe avuto diritto a reclamare soltanto la metà del danno spettante al de cuius e non già l’intero: per l’effetto , la Corte territoriale (in parziale riforma dell’ordinanza di primo grado gravata) dimezzava l’importo di Euro 69.000,00= (oltre accessori) liquidato dal Tribunale, alla minor somma di Euro 34.500,00= (oltre accessori).
Per la restante parte, la Corte d’Appello di Genova, confermando il dictum di prime cure, riteneva provati gli atti di appropriazione indebita consumati dalla signora NOME COGNOME in danno del signor NOME COGNOME per complessivi Euro 69.000,00=, valorizzando l’evidenza secondo cui le contestate operazioni bancarie (tutte qualificate con causale di ‘giroconto’) vennero effettuate, senza alcun giustificativo, con abuso di delega bancaria dalla COGNOME allorquando il titolare e legittimo proprietario, in prossimità dell’exitus, versava ricoverato in condizioni critiche in ospedale, rigettando l’eccezione dell’appellante che avrebbe voluto (gradatamente) ricondurre le tre operazioni in contestazione nell’alveo di esecuzione di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.
Motivi della decisione
Il ricorso è affidato a due motivi, di cui il secondo è subordinato al mancato accoglimento del primo.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 132, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente e/o manifestamente illogica nella parte in cui, dopo avere ricondotto l’azione nell’alveo dell’azione ex art. 2043 c.c., in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto di dimezzare l’importo in quanto coerede nella misura del 50% in quanto fratello ed erede legittimo del signor NOME COGNOME insieme al nipote di questi, NOME. Denuncia che la Corte d’Appello di Genova avrebbe omesso qualsivoglia indicazione, in diritto, circa il percorso motivazionale che avrebbe portato a simile conclusione, che, per costante insegnamento di legittimità, non potrebbe per altro essere consegnato ad attività integrativa di sorta a mezzo di ipotetiche congetture di parte (Cass. 7892/2020; Cass. Sez. Un. 22232/2016).
6.1. Il motivo è infondato. Sul punto la Corte di merito ha rilevato che la domanda è stata correttamente qualificata dal primo giudice come proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante da fatto illecito perpetrato in danno del de cuius e dei suoi eredi . Da tale assunto ne ha fatto discendere che ‘ la condanna in favore del COGNOME va disposta solo per la quota del 50% di quanto indebitamente prelevato dal conto corrente del de cuius dalla CASALI, essendo l’appellato coerede nella misura del 50% in quanto fratello ed erede legittimo del signor NOME COGNOME insieme al nipote di questi, NOME, come risulta dalla prodotta dichiarazione di successione ‘. La motivazione, per quanto succinta, non è apparente, né internamente contradittoria, poiché espone la ragione per cui l’importo risarcitorio deve essere decurtato della misura del 50%, essendo il ricorrente un coerede, unitamente al nipote, subentrato nella posizione del de
cuius, originario titolare del credito: pertanto, la motivazione integra il cd minimo costituzionale richiesto ( cfr. Cass. SU 8053/2014 )
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 727, 757, 760 e 1314 c.c. ‘, assumendo che la sentenza presuppone un erroneo richiamo al principio di tradizione romanistica che vorrebbe i crediti ed i debiti ereditari automaticamente divisi tra i coeredi all’atto dell’apertura della successione ( nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur ), impostazione fortemente messa in discussione ed oramai saldamente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante (Cass. Sez.Un. 24657/2007) quanto alle poste creditorie, da intendersi, di contro, oggetto di comunione ereditaria.
7.1. Il motivo è fondato.
7.2. I crediti del ” de cuius “, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in
contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il ” de cuius ” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 ) .
7.3. Trova, rispetto ai crediti ereditari, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune. Ciascun coerede può, pertanto, domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito dell’eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche, Cass.Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).
7.4. In coerenza coi surrichiamati principi, pertanto, il ricorrente , quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell’intero credito risarcitorio
spettante al de cuius , cui è succeduto iure successionis , senza necessità alcuna di estendere il contraddittorio al nipote coerede ( o chiamato all’eredità), per ottenere il risarcimento della totalità del credito già spettante al de cuius , e da lui acquisito nel patrimonio iure successionis , poiché per il principio di cui sopra, la relativa pronunzia sul diritto comune fatto valere, pur spiegando efficacia nei riguardi di tutti i soggetti interessati a ottenere il risarcimento de quo , rimane impermeabile nei rapporti interni tra coeredi rispetto alle conseguenti vicende, da risolversi in seguito alla accettazione della eredità da parte dei coeredi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007).
Conseguentemente il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, perché decida in conformità al suddetto principio, liquidando le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25/10/2024.