Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1641 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1641 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
14926/2024 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME NOME elett. dom.ta in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 290/2024 pubblicata in data 27/02/2024, n.r.g. 1453/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di NOME NOME e NOME da ottobre 2014 a maggio 2019 come collaboratrice domestica presso la medesima abitazione.
La lavoratrice precisava di aver lavorato alle dipendenze di entrambi i germani dal 23/10/2014 al 06/05/2019, data in cui era deceduto COGNOME NOME; deduceva che il rapporto era proseguito alle dipendenze della sorella
OGGETTO:
contoversia di
lavoro contro
erede testamentario
–
contemporanea pendenza
impugnazione del testamento regime giuridico – nomina di
consulente tecnico d’ufficio – potere
discrezionale giudice di merito
NOME -divenuta anche erede del fratello -fino al 20/05/2019; allegava di aver dormito presso l’abitazione dei due fratelli dal 23/10/2014 al 31/08/2015; deduceva che, al decesso di NOME NOME, era stato nominato erede testamentario il cugino sig. COGNOME NOME, il quale aveva accettato l’eredità. Deduceva che il rapporto di lavoro non era stato mai regolarizzato ed ella era rimasta creditrice di varie differenze retributive.
Pertanto adìva il Tribunale di Foggia per ottenere l’accertamento del predetto rapporto di lavoro subordinato, il diritto ad essere inquadrata nel livello CS del CCNL RAGIONE_SOCIALE e badanti per il personale domestico convivente fino al 31/08/2015 e non convivente per il periodo successivo, nonché la condanna dell’erede testamentario al pagamento della complessiva somma di euro 81.178,80.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale, previa acquisizione di conteggi alternativi richiesti alla ricorrente, accoglieva parzialmente la domanda, accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato full time per l’intero periodo rivendicato e condannava il convenuto a pagare la complessiva somma di euro 48.881,49.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è irrilevante la pendenza di un giudizio promosso da un terzo soggetto (COGNOME NOME) per impugnare la scheda testamentaria e la qualità di erede acquisita da COGNOME NOME, poiché, per effetto dell’accettazione dell’eredità, quest’ultimo deve ritenersi legittimo contraddittore della lavoratrice;
incombe sulla lavoratrice l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per qualificare il rapporto di lavoro come subordinato;
con riguardo al lavoro domestico deve escludersi che operi ipso iure una presunzione di subordinazione, dovendo comunque essere dimostrato il vincolo di soggezione come per qualunque altro tipo di prestazione lavorativa;
sul piano della valutazione delle prove, si tratta di un potere discrezionale tipico del giudice di merito;
nel caso in esame l’istruttoria compiuta in primo grado ha consentito di acclarare lo svolgimento, da parte della COGNOME, delle mansioni di collaboratrice domestica, la sua presenza assidua nell’abitazione dei due fratelli, nonché il potere organizzativo, direttivo e disciplinare esercitato da questi ultimi (testi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME);
il Collegio condivide poi la valutazione di inattendibilità dei testi addotti dal resistente, ossia COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a causa della inverosimiglianza delle circostanze da loro riferite;
per tali ragioni va disatteso anche il motivo di gravame, con cui l’appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso la sua istanza di ordine di esibizione del certificato storico dello stato occupazionale, al fine di provare che la COGNOME, nel periodo da novembre 2017 a maggio 2019, aveva prestato attività lavorativa in favore del suo coniuge NOME COGNOME, titolare di una ditta edile;
in ogni caso l’istanza di esibizione è generica ed esplorativa;
infondata è pure la doglianza relativa all’utilizzo dei conteggi elaborati dalla ricorrente, posto che il COGNOME mai ha preso posizione sui conteggi elaborati unitamente al ricorso introduttivo, né su quelli rielaborati a seguito di invito del Tribunale;
neppure in questo grado l’appellante ha formulato specifica censura in merito a tali conteggi, deducendo solo che fossero ‘pretestuosi e temerari’, sicché sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica d’ufficio;
la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (Cass. n. 16970/2018);
i conteggi peraltro sono corretti ed esenti da vizi logici, in quanto indicano per ogni anno lavorato l’importo richiesto, quello percepito, la differenza retributiva maturata e quella utile ai fii del t.f.r., tutti parametrati al livello CS del CCNL di categoria a cui è riconducibile il
profilo di assistente a persone non autosufficienti, rivendicato e provato dalla COGNOME.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.In vista dell’adunanza camerale del 27/05/2025 le parti hanno depositato memoria. Il ricorso è stato poi rinviato a nuovo ruolo. Le parti hanno depositato nuova memoria per la nuova adunanza camerale.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 115, 116 e 295 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione di quello pregiudiziale promosso dal terzo (COGNOME NOME), volto all’annullamento del testamento olografo in virtù del quale il ricorrente era stato evocato in giudizio dalla COGNOME.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che, in via di principio, sebbene la pronuncia di annullamento del testamento abbia efficacia retroattiva e comporti il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile ex lege , come se il testamento non fosse esistito, nondimeno prima che sia pronunziato l’annullamento l’atto disposi tivo compiuto dall’erede testamentario è comunque valido ed efficace (Cass. ord. n. 9364/2020; ma già Cass. n. 236/1967).
Ne deriva che non sussiste il vincolo di pregiudizialità tecnica, presupposto per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Al riguardo questa Corte ha già affermato, più in particolare, che nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell’ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del
processo (Cass. ord. n. 11458/2022; Cass. n. 3288/1987). Inoltre, ai fini della sospensione necessaria del processo non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. ord. n. 12996/2018) e quindi non sussiste l’astratto pericolo di contrasto fra giudicati, che l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. mira a scongiurare, ma che presuppone l’identità delle parti .
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, m. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza di esibizione.
Il motivo è inammissibile, poiché affetto da insanabile incertezza, visto che da un lato la norma asseritamente violata attiene alla motivazione, ma nella sentenza impugnata i Giudici d’appello hanno ampiamente motivato il rigetto della predetta istanza; dall’altro, lo sviluppo del motivo è tutto volto a denunziare non l’omessa motivazione, bensì la sua erroneità.
Sotto quest’ultimo profilo, infine, il motivo è in ammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente assolto l’onere di spiegare le ragioni per le quali l’esibizione sarebbe indispensabile. L’assolvimento di tale onere è tanto più necessario, laddove si consideri che la generica deduzione del ricorrente -secondo cui la COGNOME avrebbe lavorato presso il marito NOME COGNOME, titolare di una ditta edile -non sarebbe in alcun modo incompatibile con l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato compiuto dai giudici di merito. Ne deriva che, contrariamente all’assunto del COGNOME, l’un rapporto lavorativo non escluderebbe l’altro, né lo renderebbe inverosimile. E ciò dimostra, allora, che l’esibizione documentale oggetto dell’istanza non riveste il carattere dell’indispensabilità, richiesto invece dall’art. 210 c.p.c.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 115, 116, 191 e 416 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale disposto una consulenza tecnica d’ufficio, sulla base dell’errato presupposto della mancata
contestazione dei conteggi elaborati dalla COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato che l a violazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass. n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021).
Inoltre, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c. (Cass. n. 25281/2023; Cass. n. 7472/2017; Cass. sez. un. n. 8053/2014).
Quanto alla contestazione contenuta nella memoria difensiva di primo grado (v. ricorso per cassazione, pp. 19-20), si tratta di eccezioni che attenevano ai fatti, non alla loro traduzione contabile, sicché una volta che il giudice di merito abbia ritenuto dimostrati quei fatti (ad eccezione del il lavoro straordinario, infatti escluso), è conforme a diritto la decisione, con cui quel giudice quantifichi il credito sulla base degli appositi conteggi riformulati dalla ricorrente.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 02/12/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME