Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29826 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 30219 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., in Bologna, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. 80014130928 -in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
COSTITUITO
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna n. 1492/2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino RAGIONE_SOCIALEa Nigeria, originario del Delta State, formulava istanza di protezione interRAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che nel suo paese d’origine taluni appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE lo avevano sollecitato ad entrare a farne parte in luogo del padre; che a fronte del suo rifiuto era stato ripetutamente minacciato; che dunque era stato costretto a lasciare la Nigeria, onde non esporre a rischio la sua incolumità; che aveva raggiunto l’Italia dopo esser rimasto due anni in Libia .
La competente RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza.
Con ordinanza del 23.7.2018 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto dal richiedente RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa commissione.
Con sentenza n. 1492/2021 la Corte di Bologna rigettava l’appello esperito avverso l’ordinanza del t ribunale.
Evidenziava la corte che in maniera condivisibile il tribunale aveva reputato le dichiarazioni del ricorrente, pur alla luce RAGIONE_SOCIALEe informazioni acquisite in ordine al p aese d’ origine, generiche, lacunose e dunque inattendibili (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava quindi – la corte – che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato né RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria ex lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 251/2007.
Evidenziava poi che neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria ex lett. c ) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 cit.
Evidenziava segnatamente che le risultanze del report aggiornato al 2020 del ‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE COI’ inducevano ad escludere nel Delta State, regione nigeriana d’origine del ricorrente, l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata derivanti da conflitti armati interni o internazionali (cfr. sentenza d’appello , pag. 8) .
Evidenziava infine, con riferimento alla protezione ‘umanitaria’ , che non era stato acquisito riscontro al di là RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo determinato -di alcuna forma di inserimento nel contesto socioeconomico italiano, sicché l’appellante doveva reputarsi tuttora radicato nel contesto nigeriano di provenienza (cfr. sentenza d’appello , pag.11) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il richiedente RAGIONE_SOCIALE indicato in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente, ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto de ll’ art. 3, 5° co., d.lgs. n. 251/2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, 3° co., d.lgs. n. 25/2008.
Deduce che la Corte di Bologna ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni immotivatamente ed in spregio ai criteri dettati dalla legge ai fini del vaglio di credibilità del richiedente RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Ovviamente la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento ‘di fatto’ rimesso al giudice del
merito; tale apprezzamento ‘di fatto’ è censurabile in cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340) .
Su tale scorta è da escludere recisamente che taluna RAGIONE_SOCIALEe figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acq uisire significato alla luce RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte, e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d ‘appello ha ancorato l’affermazione di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
Segnatamente la corte distrettuale ha ribadito il rilievo del tribunale secondo cui nessun elemento avvalorava il compimento di atti persecutori ai danni del ricorrente (cfr. sentenza d’appello, pag g. 5 e 6) .
Al contempo, del tutto ingiustificata è la deduzione, invero generica, secondo cui sarebbero state violate le regole di valutazione RAGIONE_SOCIALEa credibilità del richiedente RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 3) .
Ovviamente, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile RAGIONE_SOCIALE stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794) .
Invano, perciò, il ricorrente adduce che la corte di merito ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni alla luce di non meglio precisate fonti internazionali (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, 3° co., d.lgs. n. 25/2008.
Deduce cha la Corte di Bologna gli ha negato la protezione sussidiaria ex lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 cit. a lla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze del sito ministeriale ‘Viaggiare Sicuri’ (cfr. ricorso, pag. 4) , così sottraendosi ai suoi doveri di cooperazione istruttoria (cfr. ricorso, pag. 5) .
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Senza dubbio le informazioni (‘Country of Origin Information’) pertinenti e aggiornate al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima) , da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale ‘ Viaggiare sicuri ‘ , il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione interRAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202) .
Tuttavia, non può non rimarcarsi quanto segue.
Per un verso, la Corte bolognese ha altresì indicato quale specifica sua fonte di informazione il report aggiornato al 2020 del ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Per altro verso, in tema di protezione interRAGIONE_SOCIALE, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l ‘ apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all ‘ art. 8, 3° co., del dec. lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd.
dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2020, n. 4037; Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19919) .
Per altro verso ancora, il ricorrente non ha, mercé il riferimento alle risultanze del sito ‘Atlanteguerre’ (cfr. ricorso, pag. 5) , fornito riscontri precisi ed univoci, atti a dimostrare che nel Delta State esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o interRAGIONE_SOCIALE.
C on il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, 6° co., d.lgs. n. 286/1998.
Deduce che la Corte di Bologna non ha specificato le ragioni per le quali ha opinato per l’ insussistenza di profili di vulnerabilità (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce poi che la corte d’appello non ha vagliato il livello di salvaguardia dei diritti fondamentali nel suo paese d’origine (cfr. ricorso, pag. 7) né ha tenuto conto dei pericoli connessi all’epidemia da ‘Covid 19’ (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce infine che nel paese d’origine non ha legami familiari e che in Italia vive da sei anni ed in Italia ha avviato un proficuo percorso di integrazione sociolavorativa (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Il primo profilo di doglianza non censura la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘. La Corte di Bologna ha precisato infatti che l’appellante non aveva indicato alcuna specifica situazione personale di vulnerabilità (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Ben vero, non rilevano gli atti persecutori asseritamente subiti dagli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘: la corte distrettuale non ha reputato attendibili le dichiarazioni del ricorrente.
Il secondo profilo di doglianza è ‘aspecifico’.
Difatti, del tutto genericamente il ricorrente si duole per il mancato riscontro del livello di salvaguardia dei diritti fondamentali nel suo paese d’origine e dei rischi da ‘Covid 19’ .
Il terzo profilo di doglianza si risolve nella indebita sollecitazione a questa Corte a riesaminare, mercé la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE esiti di causa, i l giudizio ‘di fatto’ cui la corte territoriale ha atteso, allorché ha denegato l’ ‘umanitaria’ (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione RAGIONE_SOCIALE accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità) .
Il RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte