Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20614/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa e rappresentata da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, COMMISSARIO GIUDIZIALE PROCEDIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 52722/2021 depositato il 21/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con decreto depositato il 21.7.2022, ha rigettato il reclamo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) avverso il decreto del 24.11.2021 con cui il Tribunale di Roma aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo IVU), rigettando l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d’appello ha, in primo luogo, disatteso l’eccezione con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato l’applicabilità, al caso di specie, RAGIONE_SOCIALE versione degli artt. 180,182 bis e 182 ter, nel testo modificato dall’art. 3 comma 1 bis DL 125/2020 conv. nella L. 159(2020, sul rilievo che la domanda di transazione previdenziale era antecedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 1 ter DL 125/2020.
La Corte d’appello ha quindi disatteso la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente secondo cui la falcidia dei crediti previdenziali, attuata con l’RAGIONE_SOCIALE del cram down, nel caso di concordato in continuità, determinerebbe un trasferimento di risorse ad un’impresa ancora in attività, dando luogo ad un aiuto di stato, e ciò in violazione del
principio di concorrenza e degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (TFUE).
Il giudice d’appello ha, altresì, disatteso la prospettazione del ricorrente secondo cui la soluzione concordataria comportava l’impossibilità di attingimento al Fondo di accantonamento RAGIONE_SOCIALEe riserve di gestione ex art. 39 L. n. 153/1969, evidenziando, sul punto, che l’attingimento al fondo è comunque una forma di ricorso alle risorse pubbliche e non costituisce un’alternativa economicamente vantaggiosa, non garantendo un risparmio RAGIONE_SOCIALEe risorse pubbliche.
Infine, il giudice di merito ha disatteso le deduzioni con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del piano concordatario da parte RAGIONE_SOCIALE‘attestatore indipendente e dei Commissari Giudiziali.
Avverso il predetto ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 comma 4° L.F., ultima parte, modificato con il D.L. 125/2020 conv. D.L.
Nella L. 159/2020, ulteriormente modificato dal 118/202120/82 bis, 182 ter, commi 1 e 5 L.F.
Il ricorrente, premettendo che, in sede di adunanza dei creditori, non erano state raggiunte le maggioranze richieste dall’art. 177 L.F. in considerazione del voto contrario espresso dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla mancanza di voto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e che il Tribunale di Bologna aveva omologato il concordato applicando il cram down previsto dall’art. 180 comma 4° L.F., convertendo il voto contrario in voto positivo (valutazione condivisa dalla Corte d’Appello), contesta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE predetta norma effettuata dai giudici di merito, e, segnatamente, come questi ultimi hanno
valutato la condizione, legittimamente l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del cram down, del carattere decisivo RAGIONE_SOCIALE‘adesione RAGIONE_SOCIALE amministrazione ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe maggioranze.
In particolare, evidenzia che, secondo la dottrina, tale condizione può essere interpretata in due modi diversi. Secondo una prima ipotesi, il credito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione deve essere semplicemente neutralizzato, escludendolo dal computo sia dei votanti e sia dei votanti contrari: se per effetto di tale non computo i voti favorevoli sono superiori rispetto ai voti contrari, l’adesione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione si rileva decisiva e il tribunale, in presenza RAGIONE_SOCIALEe altre condizioni (mancanza di voto o mancanza di adesione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e superamento del test di convenienza RAGIONE_SOCIALE proposta di soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione) può provvedere nel senso RAGIONE_SOCIALE‘omologa. Secondo altra ipotesi, il credito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non deve essere escluso dal quorum, ma conteggiato tra i voti favorevoli: per effetto di tale riqualificazione del voto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, i voti favorevoli ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe maggioranze sono dati dalla somma dei voti favorevoli effettivamente espressi da altri creditori e dal voto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. Dunque, le classi composte esclusivamente da crediti fiscali e contributi dovranno essere conteggiate come classi favorevoli.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente, l’interpretazione più aderente alle norme sovraordinate di natura costituzione e comunitaria, nell’ottica di garantire un’autentica tutela ai creditori maggioritari dissenzienti, è quella RAGIONE_SOCIALE mera neutralizzazione del voto contrario espresso dall’amministrazione, piuttosto che RAGIONE_SOCIALE sua conversione in voto favorevole.
In particolare, il ricorrente sostiene che il meccanismo RAGIONE_SOCIALE conversione del voto contrario in voto favorevole si pone in stridenti contrasto con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE direttiva (UE) 2019/1023 che così recita:
‘1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all’articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l’accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:
è conforme all’articolo 10, paragrafi 2 e 3;
è stato approvato:
dalla maggioranza RAGIONE_SOCIALEe classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza,
ii) da almeno una RAGIONE_SOCIALEe classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.
assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello RAGIONE_SOCIALEe altre classi RAGIONE_SOCIALEo stesso rango e più favorevole di quello RAGIONE_SOCIALEe classi inferiori; e
nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più RAGIONE_SOCIALE‘importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l’accordo del debitore ai casi in cui quest’ultimo è una RAGIONE_SOCIALE.
Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l’approvazione del piano ai sensi RAGIONE_SOCIALE lettera b), punto ii), del presente paragrafo;
In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi RAGIONE_SOCIALEe parti interessate’.
In particolare espone il ricorrente che posto che il credito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione deve essere obbligatoriamente inserito in una classe separata, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 182 ter comma 1° L.F., e potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui lo stesso credito sia suddiviso in una pluralità di classi (ove si offrano percentuali diverse per la parte incapiente degradata a chirografo), il meccanismo di conversione del voto contrario in voto favorevole potrebbe comportare l’approvazione RAGIONE_SOCIALE proposta concordataria finanche nell’ipotesi in cui quest’ultima non avesse ricevuto la maggioranza in nessuna RAGIONE_SOCIALEe altre classi (come se, ad esempio, vi fossero tre classi composte da crediti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione conteggiate come favorevoli per il solo effetto RAGIONE_SOCIALE fictio e una classe di creditori chirografari contraria), e tutto ciò in contrasto con la disposizione comunitaria sopra riportata e contenuta al punto ii), ove si richiede che la proposta sia approvata almeno da una RAGIONE_SOCIALEe classi di voto di parti interessate.
Ad avviso del ricorrente, un’ulteriore criticità riguard erebbe la condizione del superamento del test di convenienza RAGIONE_SOCIALE proposta
di soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. In particolare, la tutela offerta all’amministrazione dall’art. 180 comma 4° L.F. attraverso la possibilità del tribunale di sindacare la convenienza RAGIONE_SOCIALE proposta rispetto all’alternativa liquidatoria non è offerta agli creditori dissenzienti che possono contestare la convenienza RAGIONE_SOCIALE proposta rispetto all’alternativa liquidatoria solo se si tratta di creditori dissenzienti di classe dissenziente. Si potrebbe quindi verificare la situazione in cui la proposta sia approvata da una minoranza e i creditori dissenzienti non possono nemmeno contestarne la convenienza, il tutto in palese violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 par. 2 lett d) RAGIONE_SOCIALE direttiva in oggetto che riconosce a tutti i dissenzienti, senza limitazioni, il diritto di opporsi chiedendo la verifica del miglior soddisfacimento dei creditori.
2. Il ricorso è inammissibile.
Nella parte narrativa è stato appositamente sintetizzato il contenuto del provvedimento impugnato, nonché indicate le questioni su cui la Corte d’Appello si è pronunciata, giusto per evidenziare che non vi è alcuna traccia RAGIONE_SOCIALE questione che forma oggetto del ricorso per cassazione, ovvero l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 180 comma 4°, ultima parte L.F., e, segnatamente, come deve essere valutata la condizione, legittimamente l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del cram down, del carattere decisivo RAGIONE_SOCIALE‘adesione RAGIONE_SOCIALE amministrazione ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe maggioranze ex art. 177 L.F.
L’ente ricorrente non ha neppure allegato di aver sottoposto tale questione al giudice di merito, che non è di mero diritto ma per lo meno mista, presupponendo anche accertamenti in fatto.
Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni
nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio e che non richiedono accertamenti in fatto (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE suddetta questione.
Come detto, il ricorrente non ha assolto a tale onere.
Tale considerazione assorbe tutte le censure svolte dal ricorrente in ordine ad un asserito contrasto del meccanismo RAGIONE_SOCIALE conversione del voto contrario RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione in voto favorevole alla direttiva europea 2019/1023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12.6.2025