Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5918 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 19670/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già RAGIONE_SOCIALE (c.f. e Partita I.V.A. P_IVA) con sede in Roma INDIRIZZO, iscritta al Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese di Roma REA n. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del liquidatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5412/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma pubblicata in data 8 agosto 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma -decidendo sul reclamo ex art. 51 CCII proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -ha accolto l’impugnazione e ha dunque revocato la sentenza di omologazione del Tribunale di Roma n. 708/2023.
A seguito di istanza avanzata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra indicata, aveva infatti omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’istante.
2.1 Il Tribunale evidenziava nella sua decisione i seguenti elementi: – la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione il 2.8.2023 aveva richiesto l’omologa di un accordo, ex artt. 57 e 63 co. 2 bis CCII, di ristrutturazione dei debiti nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, costituenti oltre l’86% RAGIONE_SOCIALE passività, a fronte del rigetto della transazione da parte dell’amministrazione finanziaria, e contestualmente chiesto le misure protettive; l’RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato il 23.12.2022 proposta di transazione fiscale all’RAGIONE_SOCIALE, proponendo, dopo aver aderito alla quantificazione dei debiti operata dall’Amministrazione finanziaria, il pagamento del 21,56% dell’intero importo a fronte del 3,85% di soddisfazione raggiungibile con la liquidazione giudiziale; – la proposta veniva comunque rifiutata dall’RAGIONE_SOCIALE; -ritenendo l’accordo proposto all’RAGIONE_SOCIALE, comunque, più conveniente dell’alternativa liquidatoria, la società debitrice chiedeva al Tribunale l’omologazione dell’accordo già proposto all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII; – il piano di ristrutturazione predisposto dalla società prevedeva: (a) l’alienazione dei rami di azienda alle newco cui erano stati locati; (b) l’esecuzione dell’attivo residuo; (c) la definizione dei debiti fiscali, previdenziali e contributivi mediante la proposta ex art. 63 CCII, per complessivi € 2.699.306 per imposte e € 1.363.780,00 per interessi e sanzioni (mediante il pagamento del 21,56% del debiti erariali in rate semestrali per 4 anni); (d) l’apporto di finanza esterna; (e) la soddisfazione integrale dei debiti residui; (f) la rinuncia ai crediti da parte di altre società;
(g) l’incasso di crediti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Il Tribunale respingeva così l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, fondata sulla sostanziale assenza di un accordo da omologare e sull’unicità del debitore sottoposto al cd. cram down fiscale, ritenendo che: (i) vi fosse il potere del tribunale di procedere alla valutazione della ristrutturazione dei debiti erariali anche in presenza di un ‘espressa opposizione dell’ente; (ii) sussistessero i requisiti normativi di intervento sostitutivo del Tribunale, quali, ( a) la decisività dell’Erario per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti; (b) la maggior convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla soluzione liquidatoria secondo quanto emerso dalla relazione dell’asseveratore ; (c) la possibilità di applicare il cd. cram down anche in presenza di un unico creditore, come evincibile a contrario dalla novella normativa ex d.l. n. 69/2023 (conv. con legge n. 103/2023), non applicabile ratione temporis al caso di specie. Respingeva il Tribunale anche le contestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito all’ effettiva convenienza dell’accordo di ristrutturazione rispetto all’alternativa liquidatoria .
L’RAGIONE_SOCIALE presentava reclamo .
3.1 La Corte di appello accoglieva il reclamo, osservando che: (i) come statuito anche dal giudice di prime cure, la società debitrice aveva avanzato proposta di transazione fiscale all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di procedere a un accordo di ristrutturazione relativo ai soli debiti della società verso l’Erario, costituenti un’amp lissima parte della sua esposizione debitoria; (ii) non avendo ricevuto adesione da parte del creditore pubblico l’unico coinvolto nel prospettato ‘accordo’ di ristrutturazione (essendo espressamente previsto il soddisfacimento integrale di tutti gli altri creditori rimasti estranei all’intesa ) – la società proponente aveva chiesto, anche in considerazione dell’elevata percentuale del credito erariale (superiore alla soglia del 60% richiesto dall’art. 57 CCII ), l’omologa della proposta transattiva avanzata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , nonostante la mancanza di adesione da parte di quest’ultima secondo il meccanismo dell’imposizione forzosa di cui all’art. 63 , co. 2 bis, CCII; (iii) la proposta di accordo per la quale si chiedeva l’omologa si basava , dunque, in via esclusiva, sull’adesione dell’amministrazione
finanziaria alla proposta di transazione fiscale, adesione che, atteso il rifiuto espresso, sarebbe dovuta intervenire in via giudiziaria; (iv) era tuttavia da escludersi la compatibilità con l’istituto dell’ipotesi di causa, con l’ RAGIONE_SOCIALE unico creditore in auspicata adesione forzosa per effetto del meccanismo del cram down , mentre tutti gli altri creditori (diversi dal fisco) venivano considerati dalla stessa società estranei all’accordo , derivandone per questo la inammissibilità dell’omologa di un ‘accordo’ di ristrutturazione sostanzialmente inesistente; (v) l’esito era conforme alle previsioni già della legge fallimentare, che comunque presupponeva la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si inserisse, in maniera determinante, la percentuale facente capo al creditore forzosamente aderente, atta a consentire il raggiungimento della percentuale minima legale, conclusione discendente dallo stesso tenore letterale della norma, che disciplina gli ‘accordi di ristrutturazione dei debiti’, prevedendo, tra l’altro, la necessità del loro deposito e l’ iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese da parte del soggetto che ne richieda l’omologazione ; (vi) oggetto dell’omologazione da parte del tribunale, in altri termini, è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si preveda la pubblicazione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese al momento del deposito della domanda e nel quale si inserisca la proposta di transazione fiscale; (vii) nella fattispecie in esame non preesisteva alcun accordo con i creditori concorsuali, tutti considerati dalla reclamante quali creditori non aderenti e per l’effetto destinati ad essere soddisfatti per l’intero.
4. La sentenza, pubblicata in data 8 agosto 2024, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il motivo la ricorrente lamenta ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 63 comma 2 bis CCII in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte Territoriale errato nel giudicare non omologabile ai sensi dell’art. 63 comma 2 bis CCII la transazione fiscale proposta dalla ricorrente
all’RAGIONE_SOCIALE (e da questa rigettata) in ragione dell’assenza (anteriormente alla presentazione della domanda di omologazione) di accordi con altri creditori cd. aderenti e per essere l’RAGIONE_SOCIALE l’unico creditore coinvolto nel piano di ristrutturazione ‘ .
1.1 Il motivo è infondato.
1.1.1 Va premesso che, alla fattispecie, non risulta applicabile il comma 5 del novellato art. 63 CCII, per come introdotto dal D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, cd. decreto correttivo-ter, che ha riguardo alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024 e che, innovativamente, disciplina anche l’ipotesi della assenza di altri ‘creditori aderenti’ . Nel regime precedente, proprio dell’art.63 (secondo il testo originario del CCII) ovvero anche in quello, decorrente per le proposte di transazione fiscale depositate dal 15 giugno 2023 , dell’art. 1bis, comma 2, lett. b, del D.L. 13.6.2023, n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103, la nozione di adesione determinante del creditore pubblico, che non presti il proprio consenso alla proposta, non contempla l’ipotesi del solo accordo con tale creditore sacrificabile in via coattiva.
Nel caso in esame la proposta di transazione fiscale risulta essere stata depositata in Tribunale, unitamente alla richiesta di omologazione dell’accordo, solo in data 2.8.2023. La sicura anteriorità dell’iniziativa del debitore rispetto all’entrata in vigore del novellato art.63 comma 5 CCII, non potendo in alcun modo dirsi che si tratti di proposta di transazione presentata successivamente al 28 settembre 2024, è circostanza bastevole per fondare la condivisione della pronuncia di merito.
Risultano infatti fruibili e integralmente applicabili i principi dettati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare (art. 182-bis l. fall.) e rispetto ai quali anche il CCII, fino al citato decreto correttivo-ter, ha regolato in termini di continuità -sul punto l’istituto della omologazione forzosa .
In merito, giova ricordare che era stato già chiarito da questa Corte che, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 182-bis, comma 4, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell’omologazione, di surrogarsi all’amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria (cd. cram down), presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma della medesima norma, donde l’estensione al creditore pubblico, in presenza dei presupposti di legge, si riveli tale da consentire di ovviare, nell’ottica della concorsualità, al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32954 del 17/12/2024). In questa chiave di lettura la Corte ha spiegato la nozione di adesione ‘determinante’.
Nell’arresto da ultimo citato era stato invero precisato che r equisito essenziale, anche ai fini del cram down, è dunque l’esistenza di ulteriori creditori, i quali a loro volta abbiano concluso accordi con l’imprenditore, ancorché in termini percentuali insufficienti ai fini del raggiungimento dei minimi satisfattivi posti dalla legge.
Occorre ribadire allora che, anche nella vicenda in esame, la fattispecie prospettata dalla ricorrente, e cioè l’ omologazione di una mera transazione fiscale in sé e mediante cram down, finisce per rappresentare una figura ‘altra’ rispetto a quella disciplinata dall’ordinamento concorsuale (così, sempre Cass. n. 32954/2024) e almeno, come detto, fino alla vigenza della versione da ultimo corretta e integrata dell’art.63 CCII . Né la marcata innovatività della novella consente alcuna operazione di interpretazione a ritroso di quanto, in modo dettagliato, previsto per la prima volta al nuovo comma 5 dell’art.63 CCII .
La legge concorsuale, così come trasposta nell’art. 63, comma 2 bis, CCII, ed anche nel successivo art. 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69 (comma 2, lett. b), presuppone invero la necessità della esistenza di un riscontrabile, per quanto insufficiente, accordo di ristrutturazione nel quale inserire la percentuale, decisivamente ascrivibile al creditore forzosamente considerato, necessaria al raggiungimento della soglia minima di legge. La constatazione è sufficiente per giustificare la correttezza della decisione impugnata.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: ‘ In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nel regime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69 (conv. in L.
10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modifiche apportate d all’art. 16 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l ‘intervento del tribunale, ai fini dell’omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (nella specie, l’ amministrazione finanziaria), presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato un accordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire la decisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che il meccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazione del carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al preciso raggiungimento, con siffatta modalità, RAGIONE_SOCIALE percentuali di adesione volute dalla legge ‘.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME