Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27782 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6828-2022 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI GENOVA depositato in data 11/2/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in camera di consiglio del 22/4/2024;
RILEVATO CHE
1.1. La Corte d’appello di Genova, con decreto dell’11.2.2022, ha respinto il reclamo proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del Tribunale di Genova che, rigettando
la sua opposizione, aveva omologato il concordato preventivo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.2. La corte del merito ha ritenuto, al pari del primo giudice, che , l’art. 180 comma 4 l. fall . (anche nel testo applicabile ratione temporis, introdotto dal d.l. n. 125/2020 e anteriore alle modifiche apportatevi dal d.l. 125/2021) consenta al tribunale di intervenire, omologando il concordato preventivo, non solo se l’Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali non si siano espressi in merito al piano concordatario, ma anche quando – come nel caso in esame – abbiano espresso voto negativo; ha inoltre affermato che, ai fini dell’omologazione del concordato preventivo, la proposizione dell’opposizione estende il sindacato del tribunale, in presenza RAGIONE_SOCIALE altre condizioni previste dalla legge, unicamente alla convenienza della proposta concordataria, da valutarsi nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato (prospettato, nella specie, nella misura del 40% dei crediti privilegiati e del 5,50% di quelli chirografari) rispetto all’alternativa liquidatoria in sede fallimentare (che avrebbe assicurato all’RAGIONE_SOCIALE solo l’8% RAGIONE_SOCIALE somme dovute), ma non anche, come invece preteso dalla reclamante, alla fattibilità economica del piano.
1.3. L’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 14/3/2022, illustrato da memoria, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, con il quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito dei ‘fascicoli di parte’ in violazione dell’art. 369 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 180 l.fall., nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1 -bis , del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020, contesta che il concordato possa essere omologato, ai sensi della norma in esame, oltre che nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non si sia espressa in merito al piano concordatario, anche quando abbia espresso voto negativo. Deduce in contrario, sulla scorta di varie argomentazioni, che la disposizione in esame va interpretata alla stregua del suo dato letterale (che la renderebbe applicabile solo nell’ipotesi di inerzia, ovvero di astensione dal voto, dell’amministrazione ), sottolineandone altresì la divergenza con quanto previsto dall’art. 182 bis 4° comma l. fall., come modificato dal medesimo d.l., in materia di accordi di ristrutturazione, là dove consente al giudice di approvare l’accordo, se ritenuto maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in caso di ‘mancata adesione’ dell’amministrazione finanziaria e degli enti pubblici di previdenza e assistenza.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 180, comma 6°, l.fall., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1bis , del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020, sostiene in subordine che, una volta ritenuto che il cd. cram down fiscale possa operare anche nelle ipotesi di voto contrario ritualmente espresso dall’Amministrazione Finanziaria, il giudizio di ‘convenienza’ rimesso al tribunale in sede di omologa deve necessariamente concernere anche la fattibilità del piano proposto, in considerazione della funzione surrogatoria in tal modo assunta dal giudice.
2.3. Va in primo luogo respinta l’eccezione svolta in rito dalla controricorrente.
2.4. Il mancato deposito del fascicolo di parte, infatti, non determina l ‘ inammissibilità del ricorso, il quale è improcedibile, ai sensi dell ‘ art. 369 n. 4 c.p.c., o inammissibile, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., solo se il ricorrente non abbia, nel primo caso, provveduto al deposito degli ‘ atti processuali ‘ e dei ‘ documenti ‘ sui qua li il ricorso si fonda o, nel secondo, se non li abbia specificamente indicati. Nella specie, tuttavia, l’eccezione risulterebbe infondata anche se esaminata sotto questi più limitati profili, dato che il ricorso pone due questioni di carattere esclusivamente giuridico.
2.5. I motivi sono, tuttavia, infondati.
2.6. L ‘ art. 180, comma 4°, l.fall., nel testo, applicabile ratione temporis , successivo alle modifiche apportatevi dal l’art. 3, comma 1bis , lett. a) del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 (ma anteriore a quelle introdotte dal l’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. n. 118/2021, convertito dalla l. n. 147/2021) prevede(va) che ‘ il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell ‘amministrazione finanziaria … quando l’ adesione è determinante ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggioranze di cui all ‘ articolo 177 e quando, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze della relazione del professionista di cui all ‘ articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione … è conveniente rispetto all’ alternativa liquidatoria ‘.
2.7.
dell’amministrazione finanziaria ‘ … quando l’ adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazion e … è conveniente rispetto all ‘ alternativa liquidatoria ‘ .
2.8.
2.9. d.l. n. 118/2021, convertito dalla l. n. 147/2021, il legislatore (presumibilmente accortosi dei dubbi interpretativi suscitati dalle due diverse locuzioni utilizzate negli artt. 180, 4° comma, e 182 bis , ha modificato, nel senso appena
detto, il testo della prima norma, la quale, nella sua conseguente versione definitiva, prevede che, come negli accordi di ristrutturazione così nel concordato preventivo, il tribunale, a fronte della sussistenza RAGIONE_SOCIALE residue condizioni di legge, dispone l ‘ omologazione ‘anche in mancanza di adesione da parte dell ‘ amministrazione finanziaria ‘.
2.10.
CCII), i cui artt. 63, comma 2 bis , e 88, comma 2 bis, s tabiliscono che il tribunale provvede ad omologare l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo (anche minore: art. 80, comma 3) ‘ anche in mancanza di adesione ‘ da parte dell’amministrazione finanziaria. Ed è noto come le norme del
Le norme, nella loro più recente formulazione, dimostrano, pertanto, che il legislatore ha inteso chiaramente consentire l ‘ omologazione forzosa tanto del concordato preventivo, quanto dell ‘ accordo di ristrutturazione, tutte le volte in cui, ferma restando la necessità RAGIONE_SOCIALE altre condizioni richieste, manchi l ‘ adesione dell ‘ amministrazione finanziaria, vale a dire non solo nel caso in cui
8504 del 2021, in motiv.)
125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 ma d.l. n. 118/2021, convertito con l. n. 147/2021,
Ric. 2022 n. 6828 – Sez. 1 – CC del 22 aprile 2024
4.
5. dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima