Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12530/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1246/2022 depositata il 27/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
in causa proposta da NOME COGNOME, proprietario di un fabbricato in Comune di San Valentino Torio, contro i proprietari confinanti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ottenere (tra l’altro) che i convenuti fossero condannati a demolire l’ampliamento della loro costruzione, realizzata in forza di concessione del 2004, con ripristino dell’originaria distanza dal confine, la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, riformando la sentenza di primo grado favorevole all’attore, ha ‘sottratto la costruzione degli appellanti all’ordine di demolizione’ in ragione di due osservazioni: il 15 aprile del 2019 il Comune di San Valentino Torio aveva adottato un nuovo piano regolatore e, in forza dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione di questo piano, era divenuto possibile costruire sul confine in aderenza; questa ‘condizione era riferibile alla costruzione’ suddetta come reso evidente dalla relazione e dalla planimetria redatte dal ctu nominato dal Tribunale;
NOME COGNOME ha proposto ricorso, con due motivi, contro la sentenza di appello;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso;
il consigliere delegato ha proposto ex art. 380 bis cpc la definizione della causa per inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Il ricorrente ha chiesto la decisione;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
il primo motivo del ricorso reca la seguente rubrica: ‘nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PUC del Comune di San Valentino
Torio in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., nonché violazione dell’art. 115 c.p.c.in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.’;
il secondo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: ‘nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia con riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.’;
con i due motivi -dichiaratamente veicoli della medesima doglianza- si sostiene che la Corte di Appello avrebbe violato la normativa del nuovo piano regolatore del Comune di San Valentino Torio in quanto la costruzione degli odierni controricorrenti non era stata realizzata sul confine essendo stata invece edificata in aderenza ad un muro -questo sì sul confine- dello spessore di 70 cm, di cui i giudici di appello non avrebbero tenuto conto;
i due motivi possono essere valutati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Si applica il seguente principio: ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito'(Cass. Sez. U., sentenza n.34476 del 27/12/2019). La Corte di Appello, richiamando l’accertamento del ctu di primo grado, ha specificamente e ripetutamente affermato che la costruzione degli odierni controricorrenti si trova sul confine ed è in aderenza ad un edificio del ricorrente. Non si rinviene quindi quel profilo di omesso esame di un fatto decisivo che il ricorrente deduce. Ciò detto, alla proposta denuncia di violazione o falsa applicazione delle norme è sottesa questa struttura argomentativa: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti X (ossia che la costruzione dei controricorrenti è sul confine ed è aderente ad edificio del ricorrente) e tale accertamento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle
cose), allora sono state violate le norme giuridiche Y (art. 22 delle NTA del PRG dell’ente locale). Tale struttura scambia il ruolo della Corte di Cassazione per quello di una terza istanza di merito;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. poiché la proposta di definizione anticipata è in linea con la decisione (cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2000,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME