Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17274/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
CARBONI
COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI, n. 202/2021 depositata il 25/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio NOME COGNOME dalla quale si era separato giudizialmente, esponendo di essere proprietario dell’immobile adibito a casa familiare, dato che l’immobile era stato costruito su terreno di sua proprietà esclusiva, acquistato prima del matrimonio e che prima del matrimonio la casa era stata quasi definitamente completata con i suoi risparmi; l’attore ha quindi chiesto di ordinare alla convenuta l’immediato rilascio dell’immobile. La convenuta, costituendosi, ha precisato che l’immobile era stato interamente costruito in costanza del matrimonio e ha dedotto di avere diritto al rimborso delle somme pari alla metà del valore della casa coniugale e ha quindi, in via riconvenzionale, chiesto la condanna dell’attore al relativo pagamento.
Con la sentenza n. 806/2019, il Tribunale di Sassari ha ordinato l’immediato rilascio dell’immobile e ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando così COGNOME a corrispondere la somma di euro 84.000.
La sentenza è stata impugnata da COGNOME Con la sentenza 25 maggio 2021, n. 202, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha rigettato la domanda riconvenzionale di COGNOME.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione. L’intimato NOME COGNOME non ha proposto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
La Corte preliminarmente rileva l’assenza di incompatibilità del consigliere COGNOME che ha formulato la proposta di definizione anticipata. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).
Il ricorso è basato su due motivi.
Il primo motivo contesta ‘violazione degli artt. 935, comma 1, 177, comma 1, lettere a, b e c, 179, 186, comma 1, lettera c, 192 e 196 c.c., 2, 3 e 29, comma 2 Cost., 143 c.c., 12 preleggi, 21 e 47 CEDU’: ad avviso della Corte d’appello solo l’esborso di denaro per l’acquisto della casa coniugale costituirebbe prova del credito per il coniuge non proprietario del terreno su cui è stata eretta la costruzione; tale affermazione contrasta con i valori affermatisi con la riforma del diritto di famiglia che esprime il favor dell’ordinamento nei confronti della pari dignità morale e giuridica dei coniugi.
Il secondo motivo denuncia ‘omissione di un fatto decisivo (reddito del Carboni) risultante dagli atti processuali, che è stato decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c.’: la Corte d’appello ha omesso di considerare un fatto decisivo
per il giudizio, ossia ‘la prova della incapacità reddituale del COGNOME di provvedere da solo alla costruzione di una villa di 200 metri quadri’.
Il Collegio ritiene che la questione sollevata dal ricorso sia questione di diritto di particolare rilevanza. Se infatti pacifica è la premessa del ragionamento seguito dalla Corte d’appello, ossia che la regola generale dell’accessione posta dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, così che la costruzione realizzata sul terreno di uno dei coniugi è di sua proprietà esclusiva e la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 651/1996), non altrettanto indiscutibile appare il contenuto di tale tutela. Ad avviso della Corte d’appello, in assenza di prove da cui ricavare l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente di materiali o di mano d’opera o comunque di esborsi personali per i lavori di edificazione della casa e a fronte della sola dimostrazione che la medesima avesse ‘dedicato le proprie risorse personali alla famiglia sopportando sacrifici e rinunce valutabili anche in termini di risparmio familiare’, alla ricorrente non può essere riconosciuto credito alcuno. Tale affermazione, basata su precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 28258/2019 e Cass. n. 20508/2010), si pone in possibile contrasto con il principio affermato dall’art. 143 c.c., in forza del quale ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in relazione alle proprie capacità di lavoro anche casalingo, così che l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia può essere assolto non soltanto con l’attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali, ma anche con il lavoro casalingo (v. Cass. n. 5385/2023; in base a tale
principio si è ad esempio riconosciuto che il coniuge, che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l’altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest’ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari, v. Cass. n. 17765/2023).
È pertanto opportuno, ad avviso del Collegio, rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione