Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 108 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33361-2018 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2637/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione notificava alla società RAGIONE_SOCIALE decreto ingiuntivo per il pagamento di
€ 30.630,59, asseritamente dovuti dalla convenuta in virtù di un contratto intercorso tra le parti per la fornitura di tavoli, panche ed accessori. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Latina, convenendo la RAGIONE_SOCIALE per l’udienza del 24.04.20 13. Sopraggiungeva la messa in liquidazione di RAGIONE_SOCIALE e, in data 11.06.2013, dichiarazione di fallimento; espletate le relative procedure, si costituiva in corso di causa la Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (‘Curatela RAGIONE_SOCIALE‘) chiedendo il rigetto dell’opposizione, depositando in cancelleria la documentazione comprendente copia del documento di trasporto comprovante la consegna di 18 panche e 9 tavoli.
1.1. Il Tribunale di Latina accertava la fondatezza della pretesa del creditore in quanto basata su un documento di trasporto sottoscritto dal destinatario e da questo non disconosciuto in modo specifico; riduceva la pretesa limitatamente all’importo di € 20.232,00 poiché la restante parte del credito era stata provata solo mediante produzione di una fattura che doveva ritenersi inidonea ai fini probatori, trattandosi di un documento unilaterale.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Latina interponeva appello la società RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Roma , che accoglieva l’appello principale, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava l’appello incidentale proposto dalla Curatela COGNOME, condannava quest’ultima al pagamento delle spese di lite. A sostegno delle sue decisioni, la Corte d’Appello di Roma sosteneva che la costituzione della Curatela COGNOME fosse tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 167 cod. proc. civ.; che tale tardività determina la cessazione degli effetti della contumacia con la conseguenza per il contumace di poter compiere solo un’attività di mera difesa, senza alcuna facoltà di
proporre eccezioni in senso stretto o mezzi istruttori, né di proporre documenti idonei ad aprire un nuovo tema di indagine.
Avverso la sentenza della Cor te d’Appello di Roma proponeva ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memoria.
Si dà atto che la Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE già ammessa al gratuito patrocinio, giusto provvedimento dell’allora G.D. del 26.10.2018, a séguito del decesso dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Latina, avvenuto in data 29.08.2021, è assistita, difesa e rappresentata dall’ avvocato NOME COGNOME del foro di Latina in virtù di esplicita autorizzazione emessa il 10.10.2021 dal G.D. dott.ssa NOME COGNOME a séguito di istanza di sostituzione del legale della Curatela (n. 19 del 7.10.2021) e della successiva procura speciale rilasciata il 12.10.2021.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie degli artt. 293 e 294 cod. proc. civ. nonché degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 132, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il mezzo si compone di due diverse censure. Secondo una prima censura, la sentenza del giudice di appello è errata nel punto in cui ritiene che la costituzione in primo grado dell’opposto creditore (attore sostanziale nei procedimenti di opposizione a decreto monitorio) sia tardiva, tanto da essere preclusiva alle acquisizioni probatorie, per cui ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti. Nella prospettazione del ricorrente,
invece, la costituzione della curatela fallimentare non è stata tardiva ai fini probatori per le seguenti ragioni: A) il giudice di prime cure della prima udienza del 23/04/2013 ha rinviato la prosecuzione della prima udienza al 21/11/2013 per l’acquisizione del fascicolo monitorio (indisponibile durante l’udienza di comparizione , in quanto custodito in un armadio rimasto bloccato) limitandosi a dichiarare la contumacia dell’opposto. B) Nessuna preclusione alla costituzione dell’opposto può esservi stata dopo la prima udienza, atteso che in essa il giudice non ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Per le suddette ragioni il giudice ignorava la richiesta dell’opposta di rimessione in termini per causa non imputabile, formulata ex art. 294, comma 2, all’udienza del 01.07.2014, poiché la costituzione era validamente ed efficacemente avvenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 293, commi 1 e 2 cod. proc. civ. Il giudice d ‘ appello non ha tenuto in considerazione la regolarità della costituzione dell’opposta ai sensi dell’articolo 293 cod. proc. civ.: infatti, l’opposta si è costituita in cancelleria il 24 settembre 2013, ossia due mesi prima dell’udienza del 21.11.2013 fissata per la prosecuzione del giudizio, mentre il citato articolo 293 cod. proc. civ. consente la costituzione addirittura fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Con una ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta che il giudice d ‘ appello avrebbe male interpretato l’art. 293 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 294 cod. proc. civ., ritenendo che la loro formulazione sia preclusiva della proposizione di mezzi istruttori da parte del convenuto: nella prospettazione della ricorrente, invece, l’art. 293 cod. proc. civ. al comma 1 consente la costituzione tardiva, mentre il comma 2 ammette anche le produzioni documentali fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, prescindendo dal disposto del successivo art. 294 cod. proc. civ., il quale disciplina il caso in cui al giudice è consentito di
rimettere in termini la parte contumace costituitasi tardivamente per causa a lui non imputabile, al fine di consentirgli di formulare le richieste istruttorie.
1.1. Il motivo è fondato. Non v’è dubbio, in fatto, che la RAGIONE_SOCIALE (all’epoca ancora in bonis ) non si sia costituita nei termini (imposti dall’art. 166 cod. proc. civ.) per l’udienza di prima comparizione del 23.04.2013. In quell’ occasione, correttamente il giudice di prime cure dichiarò la contumacia della RAGIONE_SOCIALE, previa verifica della regolarità della notificazione. All’udienza di prosecuzione del processo tenutasi in data 21.11.2013, tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE risultava costituita, già in data 24.09.2013, ossia due mesi prima della prosecuzione dell’udienza di trattazione, posto che l’art. 293 cod. proc. civ. consente la costituzione addirittura fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
1.2. Tanto chiarito in merito alla tempestività della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, si deve osservare che le istanze istruttorie possono essere protratte fino alla prima udienza, ovvero beneficiare dei successivi eventuali termini concessi dal giudice a chiusura della prima udienza ai sensi dell’articolo 183, comma 6, cod. proc. civ.; nel caso di specie, nell’udienza di prosecuzione del processo tenutasi in data 21.11.2013 la RAGIONE_SOCIALE aveva già prodotto i documenti di cui si discute, decisivi per la definizione della causa.
E’ utile ricordare che le cadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell’art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del DL. 273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all’interesse delle parti ma anche all’interesse pubblico al corretto e celere
andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Ne consegue che l’attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., fissato per l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv. 649419 – 01).
Dunque, tornando al caso di specie, la costituzione della RAGIONE_SOCIALE era validamente avvenuta, anche ai fini della tempestiva proposizione delle istanze probatorie e consegna dei documenti, tra i quali il documento di trasporto, ritenuto prova indispensabile ai fini della dimostrazione della consegna di parte dei beni ordinati dall’odierna resistente.
1.3. Non ha pregio, pertanto, quanto affermato dalla Corte d’Appello secondo la quale la costituzione in giudizio del contumace pur essendo ammessa fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 293 cod. proc. civ. – non comporterebbe che tale parte possa liberamente proporre istanze istruttorie poiché, spiega la Corte, altrimenti non avrebbe ragione di essere la disposizione contenuta nell’art. 294 cod. proc. civ., che consente al contumace di essere rimesso in termini, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (v. sentenza, p. 4, righi 12-16). L’ambito di applicazione dell’art 294 cod. proc. civ. riguarda la rimessione in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse: è il caso, ad esempio, della nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022, Rv. 663727 -01: nella
specie, si trattava di nullità per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto; oppure il caso di un atto di citazione diretto ad una società priva di legale rappresentante (deceduto), e del conseguente processo svoltosi in sua assenza, affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10754 del 17/04/2019, Rv. 653565 – 01). Di contro, l’art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito – e non siano, al contrario, tardivi – alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).
In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione