Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16585/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOVO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME SANDRO, COGNOME NELLINA, COGNOME NOMENOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 2431/2021 depositata il 2 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ed NOME medici che avevano frequentato corsi di specializzazione convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accertamento del diritto ad un’adeguata remunerazione per l’attività svolta, con la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma spettante, nonché con il risarcimento del danno, ed in subordine il ri sarcimento del danno per l’inadempimento alle direttive comunitarie in materia. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione. Proposti appelli, con sentenza di data 2 aprile 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale proposto dagli attori ed accolse quello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si era costituita in data 16 giugno 2016 a fronte RAGIONE_SOCIALEa prima udien za fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 168 bis c.p.c., per il 14 luglio 2016, pertanto nel termine previsto per le eccezioni non rilevabili d’ufficio quale quella di prescrizione, contenuta nella comparsa di costituzione.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME ed NOME quattro medici sulla base di cinque motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME ed NOME cinquantotto medici. La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno presentato in relazione ad entrambi i ricorsi un mero atto di costituzione. Entrambi i ricorsi venivano iscritti con indicazione RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, la quale ne fissava la trattazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Con ordinanza interlocutoria del 6 febbraio 2024 RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione degli atti del processo di merito e successivamente è
stata trasmessa a questa Sezione civile. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da ‘NOME‘, ma la persona indicata non ha proposto ricorso.
Considerato che:
muovendo dal ricorso proposto per primo, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, Cost.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha fatto applicazione non RAGIONE_SOCIALEa legge, ma di un’interpretazione gi urisprudenziale sia in relazione alla questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, che in relazione alla questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 168 bis c.p.c. e 2935 c.c.. Osserva la parte ricorrente che l’originaria citazione di primo grado era per l’udienza del 30 maggio 2014 e che il differimento d’ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 168 bis non incide sul termine per la costituzione del convenuto, la quale deve avvenire venti giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza indicata nella citazione. Aggiunge che erroneamente si è fatto riferimento, per la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, al giorno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), laddove invece soltanto con l’emanazione del DPCM 20 ottobre 2007 si è verificata la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, con l’inizio da tale data del termine prescrizionale .
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 direttiva 82/76, 5 e 7 direttive 362/76, 6 e 8 d. lgs. n. 257 del 1991. Osserva la parte ricorrente che ai fini del quantum debeatur deve farsi applicazione del parametro RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, ovvero RAGIONE_SOCIALEa maggior somma di cui al d. lgs. n. 368 del 1999 come attuato dai DPCM del 2007.
Con il quarto motivo si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che vi è stata violazione RAGIONE_SOCIALEa regola di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato circa l’istanza di rinvio
pregiudiziale alla corte euro-unitaria ed in relazione alla domanda proposta in via subordinata per ingiustificato arricchimento, nonché per la mancata assegnazione RAGIONE_SOCIALEo specifico punteggio ed il riconoscimento del titolo.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che doveva essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese alla luce RAGIONE_SOCIALE‘assoluta novità, o quanto meno incertezza e complessità, RAGIONE_SOCIALEa questione controversa.
Passando al ricorso successivo, da considerare incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost, 1, 10, 11 e 12 prel, 2934, 2935 e 2938 c.c., 153, 166, 167, 345 c.p.c, 112 c.p.c, ai sens i RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che, come affermato nel motivo di appello, le Amministrazioni convenute si sono tardivamente costituite in giudizio in data 12 maggio 2014 e quindi oltre il termine di cui al l’art. 166 c.p.c, che scadeva il 9 maggio 2014 (corrispondendo il 10 maggio 2014 alla giornata di sabato). Precisa che all’udienza del 15 marzo 2015 il Tribunale aveva disposto la separazione RAGIONE_SOCIALEa causa in tre processi a seconda RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico di iscrizione e che, in relazione al giudizio n.r.g. 68474/2015 relativo ai ricorrenti e risultante dalla separazione, le Amministrazioni si erano costituite nuovamente in data 14 giugno 2016 per l’udienza del 14 luglio 2016, dopo essere però incorse nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 già in sede di prima introduzione del giudizio, senza potere essere rimesse in termini solo per effetto RAGIONE_SOCIALEa separazione di cause.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art.
47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c..
Osserva la parte ricorrente che la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (da intendere decennale) deve essere stabilita a partire dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011, una volta venuta meno la situazione di perdurante incertezza. Precisa che la questione, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 9101 del 2022 è da reputare controversa nella giurisprudenza di legittimità. Aggiunge che in base alla giurisprudenza euro-unitaria i giudici devono interpretare il diritto nazionale in modo da non pregiudicare il risultato RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie e sollecita sulla questione il rinvio pregiudiziale alla Corte unionale.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di provvedere sul motivo di appello avente ad oggetto la diffida interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione inviata da NOME COGNOME e depositata con la memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 183 c.p.c..
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricorrente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpretazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge. E’ appena il caso di ricordare che in base all’art. 118 att. cod. proc. civ. la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi.
Il secondo motivo del ricorso principale, ed il primo motivo del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Preliminarmente allo scrutinio di tali motivi deve osservarsi che la documentazione depositata dalla RAGIONE_SOCIALE non può fare ingresso nel presente processo di legittimità poiché non risulta presentato dalla parte intimata il controricorso, ma solo, come si è detto, un mero atto di costituzione.
Deve premettersi che il differimento RAGIONE_SOCIALEa prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini RAGIONE_SOCIALEo stesso convenuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 167 c.p.c. (Cass. n. 2394 del 2020). Sotto altro profilo, va rammentato che la causa separata è mera prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest’ultima valgono anche per l’altra; ne consegue che la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all’art. 180 c.p.c. (Cass. n. 18274 del 2020).
Nel caso di specie il giorno indicato nella citazione era il 30 maggio 2014. In relazione a tale data la scadenza per la costituzione tempestiva RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta era il 9 maggio 2014, posto che il 10 maggio 2014 corrispondeva alla giornata di sabato e la proroga al giorno successivo nel caso di scadenza del termine il sabato opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso” (fra le tante Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del 2015). Ciò comporta la necessità di individuare il ‘dies ad quem’ nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, NOMEmenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione RAGIONE_SOCIALE‘intervallo, in pregiudizio per le
esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 21335 del 2017). Essendosi la parte convenuta costituita in data 12 maggio 2014, era ormai decaduta dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione, né il giudizio che proseguì dopo la separazione RAGIONE_SOCIALEe cause consentiva la facoltà di proporre tempestivamente l’ecce zione di prescrizione.
La censura relativa alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, contenuta nel ricorso principale, risulta assorbita. L’accoglimento dei motivi di cui sopra determina poi l’assorbimento degli ulteriori motivi dei due ricorsi.
P. Q. M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed assorbiti gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione