Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32426 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
sul ricorso 392/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria di: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME s.n.c.; RAGIONE_SOCIALE.n.c. di NOME e NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE.n.c. di COGNOME NOME e COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE s.n.c.; RAGIONE_SOCIALE.n.c. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE.s. di NOME
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NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE, rappres. e difesa dell’AVV_NOTAIO, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE-, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avvocatura aziendale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con procura speciale in calce al ricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 3523/2017 de lla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 26.5.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Cons. rel., RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2.8.12, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse l’opposizio ne a decreto ingiuntivo proposta dall’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE– quale mandataria dei soggetti sopra indicati- e revocava il decreto opposto, emesso il 22.9.10, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di euro 5.533.354,58 a titolo di corrispettivo di prestazioni farmaceutiche rese nel mese di maggio 2010.
Con sentenza depositata il 26.5.17 la Corte territoriale rigettò l’appello avverso la suddetta sentenza, osservando che: a norma dell’art. 1, c.10. d.l. n. 324/93, nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze si doveva considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di pignoramento, per le obbligazioni sorte successivamente alla data d’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 324/93, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’USL territorialmente competente; tale norma s’applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’RAGIONE_SOCIALE, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502/92, ma anche successivamente riguardo alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle USL costituite in ASL; poiché era pacifico che la RAGIONE_SOCIALE, soggetto capofila, era incaricata del pagamento dei debiti verso le farmacie, e che le prestazioni oggetto di causa erano state effettuate nel maggio 2010, trovava applicazione il predetto art. 1, con la conseguente legittimazione passiva dell’appellata RAGIONE_SOCIALE; in tema di rapporto tra le farmacie e il RAGIONE_SOCIALE , il saggio d’interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 è inapplicabile ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, atteso che tale rapporto deriva da fonte non negoziale, ma legale ed amministrativa (ex art. 8 d.lgs. n. 502/92) che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale; il debito in questione era da considerare non portabile, ma chiedibile, con conseguente applicazione d ell’art. 1219, c.2, n.3, c.c., e necessità della costituzione in mora per la maturazione degli interessi moratori; al riguardo, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto -quale atto a contenuto
partecipativo consiste in una dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, la cui emissione e trasmissione alla controparte non sono sufficienti alla costituzione in mora, essendo a tal fine necessario un elemento ulteriore costituito da un’espressa richiesta di pagamento; risultando inviati documenti contabili (racc. del luglio 2010) e non una formale costituzione in mora, gli interessi decorrevano solo dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto; tuttavia, poiché era incontestato che la suddetta notificazione era avvenuta il 26.10.10, successivamente al pagamento della sorta capitale, ne conseguiva che gli interessi moratori non erano dovuti: le ragioni impeditive del riconoscimento degli interessi moratori erano le medesime che rendevano infondata la richiesta di interessi convenzionali e di maggior danno.
La RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria dei soggetti sopra indicati, ricorre in cassazione con tre motivi illustrati con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1219 c.c., 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che le distinte riepilogative contabili non costituissero costituzione in mora, essendo a tale fine sufficiente che la richiesta di pagamento fosse chiara e rivolta in forma scritta, senza forme solenni.
Il secondo motivo denunzia violazione degli art. 1224 c.c., 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale escluso la fondatezza della domanda d’interessi convenzionali e di maggior danno, ritenendo che la costituzione in mora dell’RAGIONE_SOCIALE fosse avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo, in data 26.10.2010, quando ormai era stato effettuato il pagamento della sorta capitale.
Il terzo motivo denunzia violazione dell ‘art. 91 c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, quale conseguenza dell’ingiusto rigetto della domanda.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui, con riguardo al debito di un’azienda RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un farmacista, la scadenza dell’obbligazione di pagamento si verifica – ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 – il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l’esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all’assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l’invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile (Cass., n, 9991/19; n. 18557/11).
Inoltre, con riguardo alle somme dovute dalle RAGIONE_SOCIALE sanitarie RAGIONE_SOCIALE della Regione Campania (e, per esse, dalla subentrata Gestione liquidatoria) ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, secondo le quali occorre un mandato di pagamento e il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, considerato che le RAGIONE_SOCIALE affidano il
proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all’art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375. Non si applica quindi la norma contenuta nell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta – secondo cui il mandato di pagamento può contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possono chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente – è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione (Cass., n. 24157/13).
Nella specie, la comunicazione del 7.7.2010 presenta il seguente contenuto:’ vi ricordiamo, quali mandatari all’incasso, che dalle date sotto indicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento per le seguenti distinte contabili. .’.
Ora, s econdo l’orientamento di questa Corte, cui s’intende dare continuità, ai fini della costituzione in mora dell’Usl, non è sufficiente che sia scaduto il termine per l’adempimento, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette, che il farmacista ha l’onere dì inoltrare, secondo l’Accordo nazione di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese, il cui invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo, volte a consentire all’ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente (e al pagamento di un
acconto su quelle relative al mese in corso); pertanto, fino a quando non sia trascorso quest’ultimo il termine, il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l’avvenuta scadenza del debito (Cass., n. 18557/2011; n. 15697/2008).
Nel solco di tale orientamento, è stato altresì precisato che, con riguardo alle somme che le RAGIONE_SOCIALE devono rimborsare ai farmacisti sulla base delle distinte contabili da questi presentate entro il giorno 15 del mese, il sopraggiungere della scadenza all’uopo fissata dall’art. 10 dell’Accordo RAGIONE_SOCIALE USL Farmacisti, approvato con D.P.R. 15 settembre 1979 (giorno 25 del mese di riferimento) non determina mora ex re , atteso che le disposizioni sulla contabilità pubblica portano una deroga esplicita all’art. 1182 comma terzo cod. civ., in virtù della quale l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, sicché la costituzione in mora dell’amministrazione non avviene alla scadenza del termine, ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., ma occorre una richiesta fatta per iscritto ai sensi del primo comma della detta norma, senza che peraltro all’indicato fine sia sufficiente il semplice invio delle distinte riepilogative contabili il cui scopo è unicamente quello di consentire alla RAGIONE_SOCIALE di elaborare i conteggi necessari per la liquidazione del credito del farmacista (Cass., n. 9736/2000).
Nel caso concreto, l a Corte d’appello ha ritenuto, correttamente, che la suddetta comunicazione non avesse costituito in mora l’ente debitore poiché le mere distinte contabili non sono equipollenti di una chiara ed espressa richiesta di pagamento, in conformità del citato orientamento di questa Corte, considerando altresì che la richiesta di pagamento è
intervenuta successivamente al pagamento della sorta capitale, per cui non sono dovuti gli interessi di mora, né quelli convenzionali e di maggior danno.
Il terzo motivo, vertendo sulla violazione del principio della soccombenza in ordine alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, è parimenti infondato quale diretta conseguenza del rigetto dei primi due motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00=, di cui 200,00= per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.