Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
OGGETTO: compenso dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili
RG. 24282/2023
C.C. 24-6-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24282/2023 R.G. proposto da: COGNOME AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.;
ricorrente
contro
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrenti del Tribunale di Roma R.G. n. 75491/2019 cron.
avverso l ‘ordinanza 9831/2023 rep. 24211/2023, depositata il 5-12-2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-62025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., del 19-11-2019, l’AVV_NOTAIO ha convenuto avanti il Tribunale di Roma NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Euro 16.935,13 oltre maggiorazioni per la difesa di più parti, spese e accessori, in relazione all’attività svolta
quale loro difensore in una causa civile avanti il Tribunale di Roma, avente a oggetto la pattuizione di interessi usurari in contratto di mutuo con Banca 2000 s.p.a.; interrotto il giudizio per il decesso dei convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME, si sono costituiti in qualità di eredi NOME COGNOME e NOME COGNOME e con ordinanza in data 2-3-2022 il giudice ha disposto il mutamento del rito ex artt. 28 legge n. 794/1942 e 14 d.lgs. n. 150/2011; a seguito di trattazione in successive udienze a vanti il giudice nominato relatore, all’udienza del 9-11-2023 il giudice relatore ha riservato la causa in decisione rimettendola al Collegio, che con ordinanza depositata il 5-12-2023 ha rigettato la domanda, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
L’ordinanza ha dichiarato essere documentalmente provato e non controverso che il ricorrente aveva svolto l’attività professionale quale difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avanti il Tribunale di Roma nella causa R.G. 80729/2014 definita con sentenza n. 18285/2018; ha rilevato che gli eredi convenuti, deducendo che la sentenza n. 18285/2018 del Tribunale di Roma li aveva condannati ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ., avevano proposto una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. c iv.; ha dichiarato che l’eccezione era tempestiva, fondata e idonea a paralizzare la pretesa creditoria, in quanto la sentenza n. 18285/2018 aveva evidenziato la negligenza professionale del difensore.
Avverso l’ordinanza NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 24-6-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, intitolato ‘nullità assoluta per incompetenza funzionale del giudice monocratico di prime cure dinanzi al quale si è svolta l’intera attività di udienza. Violazione di legge: art. 702 bis c.p.c. Violazione di legge: art. 24 Cost.’, il ricorrente evidenzia che tutte le udienze sono state svolte davanti al giudice monocratico; dichiara che l’ordinanza è stata adottata dal Tribunale in composizione collegiale con un mutamento del giudicante avvenuto dopo la riserva del giudice monocratico, con error in procedendo che inficia la procedura e comporta la nullità dell’ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo, intitolato ‘ violazione di legge: art. 702bis c.p.c. Violazione di legge: art. 14 dlgs n. 150/2011. Violazione di legge: art. 28 legge 794/1942. Nullità assoluta per modifica del ricorso introduttivo’, il ricorrente evidenzia che aveva proposto il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. e perciò sostiene che illegittimamente il Tribunale abbia trasformato il giudizio di cognizione sommaria ex art. 702-bis cod. proc. civ. in procedimento ex artt. 28 legge n. 794/1942 e 14 d.lgs. n. 150/2011, ledendo il diritto di difesa del ricorrente e precludendo il mutamento del rito.
Con il terzo motivo, intitolato ‘ violazione di legge: art. 2233 c.c., 1460 c.c., 2712 c.c., 2719 c.c., art. 112, art. 116 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione’, il ricorrente lamenta che non sia stato considerato che lo svolgimento dell’incarico professionale con la diligenza richiesta risultava per tabulas.
Con il quarto motivo, intitolato ‘violazione di legge: art. 702 ter c.p.c.’ , il ricorrente lamenta che il giudice non abbia disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, trattandosi di causa che necessitava di idonea istruttoria.
Con il quinto motivo, intitolato ‘ violazione di legge: art. 91 c.p.c.’, il ricorrente censura la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, perché sussiste l’ error in procedendo denunciato, per il fatto che la trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni sono avvenute avanti al giudice monocratico e solo la decisione è stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale. Non possono essere accolte le deduzioni dei controricorrenti volte a sostenere l’inesistenza del vizio perché, secondo l’ orientamento consolidato di questa Corte, le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. e cioè vizio di costituzione del giudice, con conseguente nullità del provvedimento (Cass. Sez. 2, 3-5-2022 n. 13856, Cass. Sez. 6-2, 20-12-2022 n. 37292, Cass. Sez. 2, 5-9-2023 n. 25882, Cass. Sez. 2, 27-10-2023 n. 29929, Cass. Sez. 2, 5-9-2024 n. 23862, Cass. Sez. 2, 7-2-2025 n.3150, Cass. Sez. 2, 10-2-2025 n. 3375, per tutte). Come evidenziato da Cass. Sez. 1, 6-6-2016 n.11581 in caso analogo a quello in oggetto , l’ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale dopo che avanti al giudice monocratico erano state precisate le conclusioni, è affetta da nullità, in quanto emessa dal Collegio che non aveva come tale partecipato alla discussione della causa, in violazione dell’art. 276 co. 1 cod. proc. civ.; il vizio è riconducibile al vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che, ove il vizio venga rilevato
dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice che ha pronunciato in unico grado.
7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del quarto motivo , che pongono ulteriori questioni relative al rito. Il giudice del rinvio terrà conto del principio acquisito secondo il quale, in tema di liquidazione dei compensi degli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, la disciplina introdotta dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nella formulazione previgente al d.lgs. n. 149/2022 – è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano introdotte o con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo a un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3,4, e 14 d.lgs. n. 150/2011 o con ricorso per decreto ingiuntivo; è altresì irrilevante che il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur , con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale; invece, è escluso il ricorso sia al rito sommario codicistico sia al giudizio ordinario di cognizione (Cass., Sez. Un., 232-2018 n. 4485, Cass. Sez. 2, 18-9-2019 n. 23259). Quindi nella fattispecie l’introduzione del giudizio con ricorso ex art. 702 -bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente ha instaurato il procedimento sommario speciale disciplinato dal d.lgs. 150/2011, con esclusione della possibilità di trasformazione in giudizio ordinario di cognizione.
8.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento anche del terzo e del quinto motivo, in quanto involgenti questioni relative alla diligenza nello svolgimento dell’incarico che dovranno essere oggetto di nuova disamina da parte del giudice del rinvio.
9.In conclusione, in accoglimento del primo motivo, l’ordinanza del Tribunale di Roma deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo ; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24-6-2025.
La Presidente NOME COGNOME