Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14822 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16820/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa studio da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sito alla INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di NAPOLI n. 4615/2020 depositata il 31/12/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’odierna ricorrente NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio INDIRIZZO di INDIRIZZO in Casoria, per ottenerne la condanna di al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi a causa di un tubo, del tipo COGNOME, abbandonato a terra e poco visibile durante dei lavori di manutenzione effettuati presso il complesso immobiliare condominiale.
Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il Condominio INDIRIZZO, la RAGIONE_SOCIALE che aveva eseguito i lavori edili ed era stata chiamata in causa dal convenuto principale e la Generali Assicurazioni RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dalla ditta costruttrice, rigettò la domanda.
La COGNOME propose impugnazione alla Corte d’appello di Napoli.
La Corte territoriale ha, nel ricostituito contraddittorio della compagnia assicuratrice e nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4615 del 31/12/2020, dichiarato l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c.
Avverso la sentenza della Corte d’appello propone ricorso per cassazione con due motivi, NOME COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 10/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata afferma che i procuratori dell’appellante non hanno tempestivamente fornito con le modalità telematiche la prova della notifica telematica agli appellati dell’atto d’appello.
La Corte territoriale ha, inoltre, dichiarato inammissibile la costituzione della compagnia in appello, non avendo tale società provato la vicenda giuridica sulla cui base è avvenuta la successione a titolo particolare nella situazione giuridica.
La ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale.
I) motivo: errata declaratoria di improcedibilità dell’appello per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 bis , della legge 53 del 1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: la Corte avrebbe errato nel non considerare l’esistenza del doppio binario degli atti introduttivi (modalità sia cartacea sia telematica) e per l’effetto avrebbe erroneamente ritenuto improcedibile il gravame per il tardivo deposito dell’originale dell’atto d’appello.
II) motivo: errata applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. e 165 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: la Corte d’appello h a errato nell’applicare l’improcedibilità comminata dall’art. 348, primo comma, c.p.c. dal momento che questa si riferisce all’inosservanza del termine temporale di costituzione dell’appellante e non anche all’inosservanza delle forme della costituzione.
Il primo motivo di ricorso è fondato, sulla base della giurisprudenza formatasi nel corso degli ultimi anni (in particolare, in fattispecie pressoché sovrapponibile, avente ad oggetto analoga pronuncia di improcedibilità resa dalla Corte d’appello di Napol i, si veda Cass. n. 33601 del 15/11/2022 Rv. 666157 – 01) secondo la quale tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto (in senso analogo si vedano le affermazioni decisorie, non massimate, rese da Cass. n. 27677 del 25/10/2024 e Cass. n. 28207 del 4/11/2024 che hanno, in casi sostanzialmente analoghi, pronunciando su ricorsi avverso
R.g. n. 16820 del 2021
Ad. 10/03/2025; estensore: NOME. Valle
sentenze della Corte d’appello di Napoli, affermato la adeguatezza della prova cartacea della notificazione dell’atto di appello in via telematica).
Giova, inoltre, rilevare che l’appellata compagnia assicuratrice al momento della costituzione in appello nulla aveva osservato o dedotto sul punto e di tanto dà atto la sentenza impugnata, sebbene ritenga poi la mancata contestazione irrilevante in quanto afferma che si tratta di verifiche che il giudice deve compiere d’ufficio, trattandosi di modalità di costituzione e di prova della rituale notificazione che devono essere osservate per espressa previsione di legge o di fonte subordinata, in particolare per quanto riguarda le Corte d’appello, in quanto uffici giudiziari per i quali vige integralmente l’applicazione del processo civile telematico.
La causa, infine, è stata trattata in periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, ovvero: l’udienza di spedizione a sentenza si è tenuta il 25/02/2020 ma i termini processuali per il deposito di memorie e comparse conclusionali scadevano nel corso del la sospensione di cui all’art. 83, del d.l. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e di cui all’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 8/04/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020 e che copriva il periodo dal 9/03/2020 al 11/05/2020, per complessivi sessantaquattro giorni e la documentazione comprovante la ritualità della costituzione in appello è stata depositata il 24/04/2020, ossia tempestivamente.
La detta produzione documentale, inoltre, risultava ammissibile, in quanto giustificata dallo sviluppo processuale, in quanto necessitata, per la parte appellante, dalla sollecitazione di dare prova della ritualità della propria costituzione, così come prospettato dalla stessa Corte territoriale alla precedete udienza del 17/09/2019 (sul punto dell’ammissibilità della produzione a seguito dello sviluppo processuale si veda Cass. n. 12574 del 10/05/2019 Rv. 654179 01).
R.g. n. 16820 del 2021 Ad. 10/03/2025; estensore: C. Valle
L’interpretazione della normativa processuale fatta propria dalla Corte territoriale, nel senso dell’applicazione dell’improcedibilità dell’impugnazione di merito contrasta in ultimo, ma non da meno, con la necessità di un’interpretazione non eccessivamente formalistica della normativa processuale e tanto al fine di evitare il contrasto con il principio della tensione del processo a una decisione sul merito delle questioni, piuttosto che verso una chiusura in mero rito, come desumibile dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU, 16 giugno 2015, ric. n. 20485/06 e Corte EDU 15 settembre 2016, ric. n. 32610/07; richiamate in motivazione da Sez. U n. n. 22438 del 24/09/2018, oltre altri riferimenti; Cass. n. 19259 del 07/07/2023 Rv. 668126 – 01).
Il secondo motivo è del pari fondato, in quanto, come già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte (segnatamente da Cass. n. 33601 del 15/11/2022 in motivazione, alla pag. 4 e, più di recente, Cass. n. 9269 del 04/04/2023 Rv. 667247 -01, in motivazione, alla pag. 5, entrambe non massimate sul punto) l’improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione e, nella specie, è incontestato che la costituzione in appello della COGNOME era stata tempestiva.
Il ricorso, in conclusione, è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e poiché sono necessari gli accertamenti in fatto, del tutto mancati nella fase dell’impugnazione di merito, in quanto conclusa dalla errata statuizione di improcedibilità dell’appello, la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla stessa Corte d’appello di Napoli , non essendo in gioco una ipotesi di rimessione al primo giudice, che, giudicando in diversa composizione personale, si uniformerà a quanto in questa sede affermato e alla quale è, altresì, demandato di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di