Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29466 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29466 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6298/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente e intimata- contro
NOME NOME in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 94/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/01/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Su richiesta di NOME COGNOME, il Tribunale di Brescia con decreto n. 2040/2013 ingiungeva alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 339.662,76 in relazione a prestazioni di trasporto, che erano state effettuate dal COGNOME tra il mese di agosto 2009 ed il mese di aprile 2013 e per le quali erano state applicate tariffe inferiori al minimo fissato dalle norme introdotte con l’art 83 -bis del D.L. n. 112/2008.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso detto decreto, contestando: a) la mancanza di correttezza dei calcoli dei costi minimi di esercizio rispetto alla normativa applicata dalla controparte; b) la carenza RAGIONE_SOCIALE documentazione fondante la pretesa; c) la decadenza prevista dall’art 83 -bis nono comma, non essendo stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo entro quindici giorni dalla risposta negativa datata 21 settembre 2013; d) i criteri con cui era stato determinato il credito azionato, avendo la controparte moltiplicato il costo carburante per il percorso andata -ritorno, mentre per il computo dei costi minimi era previsto che il costo carburante fosse moltiplicato solo per i chilometri RAGIONE_SOCIALE andata. Chiedeva la sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE pendenza di due procedimenti rispettivamente avanti la Corte di giustizia EU e la Corte costituzionale.
Si costituiva il COGNOME contestando la fondatezza dei motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza 17 luglio 2015, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, compensando per intero le spese del giudizio di opposizione.
Il Giudice di prime cure rilevava che, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza del 4 settembre 2014 RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, emergeva che la mancata terzietà dell ‘RAGIONE_SOCIALE fosse solo uno degli elementi presi in considerazione dalla Corte europea, la quale al contempo aveva sottolineato che l’art 83 -bis comma IV del D.L. n. 112/08 giustificava la sua previsione con la finalità di tutelare sicurezza stradale, obbiettivo reputato legittimo, ma che in relazione ad esso la determinazione di costi minimi d’esercizio non era tuttavia idonea né direttamente né indirettamente, per cui , la normativa era contraria al diritto comunitario. Il Tribunale riteneva che conseguentemente si imponesse la disapplicazione in toto RAGIONE_SOCIALE normativa nazionale, come argomentato, in maniera condivisibile, da copiosa giurisprudenza di merito. E concludeva che la correttezza di tale assunto trovava conferma nella scelta del legislatore nazionale che successivamente aveva abrogato il comma 4 dell’art. 83 bis, al pari di quelli da 1 a 2 e da 6 ad 11, riscrivendo quindi l’articolo e rimettendo l’individuazione del prezzo dei RAGIONE_SOCIALE alla autonomia negoziale.
Il NOME impugnava la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma RAGIONE_SOCIALE stessa, si accertasse che gli effetti RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia del 4 settembre 2014 erano circoscritti al periodo novembre 2011 -luglio 2012 e per l’effetto, in relazione ai RAGIONE_SOCIALE merci effettuati nei periodi da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013, si determinasse il proprio credito in € 213.532,27, oltre IVA al 22 %, a titolo di differenza fra il corrispettivo fatturato ed incassato ed i costi minimi di sicurezza ex art 8 3 bis D.L. n. 112/2008 oltre interessi di mora ai sensi dell’art 5 d.lg.vo 231/02 dalla scadenza al soddisfo ovvero la diversa somma che fosse risultata , con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si costituiva nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’impugnazione con conferma RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza e condanna RAGIONE_SOCIALE controparte alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di appello
La Corte territoriale, disposta c.t.u., ad esito RAGIONE_SOCIALE stessa con sentenza n. 94/2020, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, condannava la società RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME la somma di euro 165.004,83, oltre accessori (IVA di legge e interessi di mora dalle singole scadenze al pagamento) in relazione alla causale per cui era processo.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale.
Ha resistito con controricorso NOME NOME, che ha spiegato ricorso incidentale.
In vista dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso 3 motivi.
1.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: la non utilizzabilità degli indici pubblicati sul sito del MIT dal 2009 al 2011
Sostiene che dall’agosto 2009 all’ottobre 2011 non esiste alcun provvedimento amministrativo che abbia determinato i costi minimi inderogabili RAGIONE_SOCIALE prestazione di trasporto, con la conseguente impossibilità di applicare l’art. 83-bis del D.L. 112/2008 proprio per la mancanza di un necessario regolamento esecutivo.
Si duole che la corte territoriale, avendo circoscritto al solo periodo transitorio il possibile calcolo dei costi minimi, non abbia
constatato l’assenza di decreti ministeriali tra il 2009 ed il 2011 prima di procedere alla ctu ed abbia immotivatamente attribuito forza vincolante ai prospetti di riferimento presentati sul sito del RAGIONE_SOCIALE, che provvedimenti amministrativi non erano.
In definitiva, secondo la società ricorrente, la corte territoriale ha applicato i costi minimi non attenendosi a decreti ministeriali ( inesistenti nell’unico periodo di validità RAGIONE_SOCIALE disposizione normativa), bensì basandosi su meri indici, privi di qualsiasi valore giuridico e persino di valenza scientifica (essendo fondati solo su elementi empirici, come ha precisato lo stesso ministero nel sito).
1.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell ‘art. 83 bis D.L. 112/2008 e del D.L. 10.02.2009 n. 5.
Rileva che il legislatore, con D.L. 10.02.2009 n. 5, convertito il L. 09.04.2009 n. 33, aveva incaricato il RAGIONE_SOCIALE di adottare decreti esecutivi con i quali identificare i costi minimi applicabili fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE tabelle elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, dall’entrata in vig ore del D.L. 112/2008 fino alla prima tabella approvata dall’RAGIONE_SOCIALE ( novembre 2011), non è stato approvato alcun decreto ministeriale contenente l’indicazione dei costi minimi.
Osserva che l’inerzia del RAGIONE_SOCIALE ha di fatto reso priva di qualsiasi effetto la di sposizione di cui all’art. 83-bis D.L 112/2008 anche nel periodo transitorio (comma 10).
Sostiene che l’art. 83-bis D.L. 112/2008, pur essendo di per sé conforme al diritto comunitario, non poteva trovare applicazione per l’assenza di legittimi decreti ministeriali esecutivi, necessari per determinare i costi minimi.
In definitiva, secondo la società ricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha determinato i costi
minimi di trasporto nel periodo transitorio, in assenza di decreti ministeriali.
1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, violando l’art. 83 -bis D.L. 112/2018, ha deciso la controversia, individuando i costi minimi sulla base di un criterio illegittimo.
Rileva che la corte di appello con decreto 18 ottobre 2017 si è così pronunciata: <>.
Si duole che la Corte ha violato il dettato normativo elaborando un criterio misto per il calcolo dei costi minimi di trasporto, imponendo l’utilizzo del chilometraggio usato come accordo contrattuale di pagamento piuttosto che quello indicato nelle tabelle e così incorrendo in una grave violazione di legge.
In definitiva, secondo la società ricorrente, anche nell’ipotesi in cui fosse considerato legittimo il riferimento agli indici pubblicati sul sito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo transitorio, la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale dovrebbe essere comunque cassata in quanto il criterio utilizzato per determinare i costi minimi è stato elaborato dal giudice di secondo grado ed applicato poi dal CTU in totale violazione di quanto disposto dall’art. 83 -bis D.L. 112/2018, cui invece avrebbe dovuto attenersi.
2. Il ricorso principale è inammissibile.
Inammissibile è il primo motivo, in quanto la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la causa senza soffermarsi RAGIONE_SOCIALE sue numerose istanze dirette a dimostrare l’assenza di decreti ministeriali relativi ai costi minimi nel periodo transitorio, ma dimentica che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non integra il vizio denunciato l ‘omesso esame di elementi istruttori. E, d’altra parte, detto vizio non è deducibile per contestare una qualificazione (circa la natura e la forza cogente RAGIONE_SOCIALE rilevazioni comunque effettuate dal RAGIONE_SOCIALE sui costi del carburante).
Inammissibile è anche il secondo motivo, nel quale la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, che individua nel fatto che l’art. 83 bis era risultato radicalmente inapplicabile in considerazione dell’inerzia del RAGIONE_SOCIALE. L’inammissib ilità consegue al fatto che la ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi , che è basata sulla possibilità di determinare i costi chilometrici relativi al consumo di carburanti sulla base RAGIONE_SOCIALE rilevazioni periodiche compiute dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi del D.L. n. 5/2009. La corte territoriale nella sentenza impugnata ha recepito le risultanze RAGIONE_SOCIALE espletata c.t.u., che aveva utilizzato i dati provenienti
da dette rilevazioni periodiche, ritenendoli assolutamente obiettivi e scientificamente rilevati; questa parte RAGIONE_SOCIALE motivazione -che costituisce il fulcro argomentativo RAGIONE_SOCIALE decisione -non risulta specificamente censurata nel motivo in esame.
Inammissibile è infine il terzo motivo con il quale la società ricorrente non soltanto torna a denunciare il vizio di violazione di legge senza tuttavia riportare le affermazioni in diritto, contenute in sentenza, che sarebbero in contrasto con la norma richiamata, ma sostanzialmente sollecita una nuova pronuncia su questioni di merito (la determinazione dei costi minimi di sicurezza nel periodo transitorio, con riguardo alla questione del calcolo RAGIONE_SOCIALE tratte e del chilometraggio), RAGIONE_SOCIALE quali la corte territoriale ha ampiamente argomentato e RAGIONE_SOCIALE quali a questa Corte di legittimità è precluso tornare. Anche in relazione a detto motivo occorre sottolineare la genericità RAGIONE_SOCIALE censure e la loro inidoneità a investire puntualmente la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione, che ha calcolato il chilometraggio sulla base di un criterio (quello di non contestazione del dato indicato nelle fatture pagate da RAGIONE_SOCIALE) che, in sé considerato, può costituire un ragionevole elemento di prova.
COGNOME NOME in sede di ricorso incidentale articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, illo tempore vigente, in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 3- 113- 132 c.p.c. ed artt. 2- 3- 24- 97111- 117 Cost. nella parte in cui (pagina 25, righi 8- 21) la corte territoriale ha dichiarato la non debenza di una porzione RAGIONE_SOCIALE somme da lui richieste, affermando che:
<>.
4. Il ricorso incidentale è infondato.
4.1. Si impone un breve excursus sulla disciplina nazionale di determinazione del corrispettivo spettante al vettore nel contratto di trasporto di merci su strada per conto terzi.
A seguito dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 298/1974, il suddetto corrispettivo veniva determinato secondo il sistema RAGIONE_SOCIALE ‘tariffe a forcella’, che erano fissate tra un limite massimo ed un limite minimo, calcolato su un prezzo base, secondo criteri determinati dal RAGIONE_SOCIALE (ad esito di una procedura, che prevedeva anche il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE Regioni e RAGIONE_SOCIALE associazioni di settore).
Successivamente, il d. lgs. n. 286/2005 abrogava la disciplina RAGIONE_SOCIALE tariffe a forcella, prevedendo che i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada fossero rimessi alla libera contrattazione RAGIONE_SOCIALE parti; e il D. L. n 112/2008, poi convertivo in L. n. 133/2008,
introduceva una nuova regolazione RAGIONE_SOCIALE tariffe di trasporto, sostituendo al sistema RAGIONE_SOCIALE tariffe a forcella il diverso sistema di corrispettivi minimi (successivamente abrogato per effetto RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014).
Orbene, l’ art. 83-bis del suddetto D.L. n. 112/2008 prevedeva che, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non fosse stato stipulato in forma scritta, il corrispettivo minimo dovuto al vettore doveva essere pari alla somma dei seguenti due parametri:
il costo chilometrico medio del carburante (calcolato sulla base di quanto determinato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di trasporto, di cui all’art. 9 del D.lgs. 21.11.2005 n. 286, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE rilevazioni effettuate mensilmente dal RAGIONE_SOCIALE) moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi;
la quota dei costi di esercizio (diversi dal costo del carburante), calcolata tenendo conto sempre di quanto determinato dall’RAGIONE_SOCIALE (al quale spettava, due volte all’anno, stabilire la quota di percentuale d’incidenza del costo del carburante sul totale dei costi di esercizio).
L’art. 83 -bis, inoltre, al comma 8, disponeva che, qualora la parte del corrispettivo dovuta al vettore risultasse indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, il vettore avrebbe potuto chiedere il pagamento RAGIONE_SOCIALE differenza; mentre al comma 10 rimandava ad una disciplina transitoria, fino a che non fossero intervenute le determinazioni adottate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il D.L. n. 5/2009, convertito il L. n. 33/2009, incaricava il RAGIONE_SOCIALE di adottare decreti esecutivi con i quali identificare provvisoriamente i costi minimi applicabili (con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla
percorrenza chilometrica), fino a quando l’RAGIONE_SOCIALE non avesse elaborato le tabelle ‘definitive’.
Senonché, tra il mese di agosto 2009 ed il mese di ottobre 2011, non interveniva alcun decreto ministeriale che regolamentasse i criteri da utilizzare per l’applicazione dei costi minimi di cui al citato art. 83-bis.
Tuttavia, interveniva il D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009, che all’art. 7 sexies prevedeva che, sino a quando non fossero state disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 art. 83 bis, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe elaborato con riferimento alle diverse tipologie di veicoli ed alla percorrenza chilometrica gli indici sul costo del carburante. Pertanto, anche nel suddetto periodo transitorio, era prevista una modalità provvisoria di calcolo.
L’RAGIONE_SOCIALE emanava tabelle con l’indicazione dei costi minimi solo nel periodo che va dal mese di novembre 2011 al mese di agosto 2012.
Dal mese di settembre 2012 fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. 190/2014 i costi minimi venivano determinati dal RAGIONE_SOCIALE con appositi decreti.
In data 1° gennaio 2015 entrava in vigore la L. n. 190/2014, che abrogava tutte le disposizioni riferite all’applicazione dei costi minimi in tema di RAGIONE_SOCIALE (tra le quali l’art. 83 bis del D.L. 112/2008).
In materia la Corte di giustizia interveniva, dapprima, con sentenza 4 settembre 2014, con la quale statuiva che: <>.
In motivazione, la Corte europea precisava che la normativa nazionale, istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE: a) non precisava i principi direttivi a cui tale organo doveva attenersi; b) non conteneva nessuna norma atta a impedire ai rappresentanti RAGIONE_SOCIALE organizzazioni di categoria di agire nell’esclusivo interesse RAGIONE_SOCIALE categoria di appartenenza; c) si limitava ad una generica enunciazione RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza stradale, lasciando in capo ai membri dell’RAGIONE_SOCIALE un ampio margine di discrezionalità e di au tonomia nel determinare i costi minimi d’esercizio nell’interesse RAGIONE_SOCIALE organizzazioni di categoria che li avevano designati.
La Corte di Giustizia concludeva sostenendo che la normativa nazionale non conteneva né regole procedurali, né prescrizioni sosta nziali idonee a garantire che l’RAGIONE_SOCIALE si comportasse, in sede di elaborazione dei costi minimi di esercizio, come un’articolazione del pubblico potere che agisce per motivi di interesse pubblico.
In seguito alla pronuncia del 2014 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, si creava un’incertezza interpretativa sull’applicazione dell’art. 83 -bis D.L. 112/2008. Invero, secondo un primo orientamento (al quale aderiva per quanto qui rileva il giudice di primo grado), l’intera disposizione era in contrasto con i principi comunitari (e doveva quindi essere integralmente disapplicata), mentre, secondo altro orientamento (al quale ha aderito per quanto qui rileva la corte territoriale, la cui sentenza è intervenuta dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia del 2016 e dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale del 2018, alle quali di seguito si farà riferimento), l’art. 83-bis D.L. 112/2008 doveva essere disapplicato limitatamente agli
anni in cui la sua esecuzione (ovvero la determinazione dei costi minimi) era stata deleg ata all’RAGIONE_SOCIALE.
Sta di fatto che il Tar del Lazio, con sentenza n. 2896/2015, disapplicava l’art. 83 bis del DL n. 112/2008, dichiarando l’illegittimità di tutte le tabelle contenenti i costi minimi adottate dall’RAGIONE_SOCIALE dal mese di novembre 2011 fino al mese di luglio 2012 compreso.
La Corte di giustizia con ordinanza 21/06/2016 interveniva nuovamente sulla questione relativa all’applicazione dei costi minimi. In particolare, la corte europea precisava che: viola l’art. 101 TFUE, in combinato d isposto con l’art. 4, par. 3, TFUE, la normativa nazionale che imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi ovvero deleghi ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materie economiche; mentre non viola i principi comunitari la normativa nazionale che inserisca costi minimi, determinati dalla pubblica autorità al fine di tutelare rilevanti interessi pubblici.
In seguito alla pronuncia del 2016 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, il TAR Lazio pronunciava altre due sentenze, precisamente la n. 2655 e la n. 2656 del 2017, con le quali annullava tutti i decreti ministeriali contenenti costi minimi approvati dal RAGIONE_SOCIALE dal mese di agosto 2012 al mese di dicembre 2014, ritenendo che tali decreti fossero illegittimi poiché determinavano i costi minimi con gli stessi criteri utilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE nel periodo precedente e quindi violavano il diritto comunitario, come espressamente sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 settembre 2014 e ribadito nell’ordinanza del 21.06.2016 (che veniva ritenuta confermativa RAGIONE_SOCIALE prima).
In definitiva, a seguito RAGIONE_SOCIALE citate sentenze del TAR Lazio, venivano annullate sia le tabelle predisposte dall’Osse rvatorio nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2011 e il mese di agosto 2012, sia i decreti ministeriali contenenti i costi minimi in vigore dal mese di settembre 2012 fino al mese di dicembre 2014, con la conseguenza che l’unico periodo in cui l’art. 83 -bis D.L. 112/2018 avrebbe potuto trovare una legittima applicazione era rappresentato dal ‘periodo transitorio’, in cui i costi minimi avrebbero dovuto essere determinati dal RAGIONE_SOCIALE.
In questo contesto si colloca la sentenza n. 47/2018 con la quale la Corte costituzionale rigettava la questione di legittimità sollevata con riguardo all’art. 83 – bis del D.L. 112/2008, sostenendo che: <>.
4.2. Ciò posto, sulla questione RAGIONE_SOCIALE debenza RAGIONE_SOCIALE residue somme richieste, la corte territoriale:
dapprima (pp. 16-17), ha osservato che: <>;
e poi (p. 25) ha conseguentemente ritenuto che: <>
4.3. Dunque, la Corte territoriale -dopo aver dato atto del fatto che la difesa di COGNOME nell’atto di citazione in appello aveva espressamente ridotto la domanda ai periodi da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013, con esclusione del periodo da novembre 2011 a luglio 2012 per il quale erano stati adottati i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE (p. 17) ha respinto la domanda di ricalcolo del COGNOME in relazione al periodo da agosto 2012 ‘in mancanza di param etri di riferimento per il calcolo dei costi minimi’, in quanto ha ritenuto che ‘i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell’appellante non ha contestato siano divenute def initive’.
Il ricorrente si duole che la sua pretesa creditoria è stata acclarata nel corso RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica ma è stata respinta dalla corte territoriale alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse dal TAR Lazio nel febbraio 2017; e sostiene che la corte territoriale alla luce dei generali principi del legittimo affidamento e RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto non avrebbe dovuto dare operatività a dette sentenze.
Senonché, è consolidato il generale principio ermeneutico secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e
RAGIONE_SOCIALE concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta RAGIONE_SOCIALE prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso” dei singoli elementi probatori, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).
D’altra parte , nessun affidamento può essersi ragionevolmente formato in capo alla parte in un contesto normativo, così articolato e controverso, nel quale sono intervenuti, come sopra rilevato, sentenze interpretative RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, sentenze di annullamento del giudice amministrativo e financo una pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
All ‘ inammissibilità del ricorso principale ed al rigetto del ricorso incidentale consegue la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali tra le parti, nonché la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, ad opera di entrambe le parti, dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente principale e di parte ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023, nella camera di