Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
sul ricorso 32283/2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
BANCA IFIS SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza del TRIBUNALE di BELLUNO n. 88/2020 depositata il 20/03/2020;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME chiede che sia cassata la sentenza con la quale il Tribunale di Belluno, pronunciando sull’appello di Banca IFIS s.p.a. avverso la decisione che in primo grado aveva ravvisato l’usurarietà degli interessi applicati ad un finanziamento concesso alla COGNOME a fronte della cessione del quinto dello stipendio, ha accolto il proposto atto di gravame sulla considerazione che il principio di simmetria fosse di ostacolo alla ricomprensione tra i costi oggetto di rilevazione del premio assicurativo connesso al finanziamento giacché, in base alle istruzioni della Banca d’Italia, applicabili r atione temporis , non ne era prevista la rilevazione ai fini di determinare i tassi oltre i quali il finanziamento concretava un’operazione usuraria.
Il mezzo azionato ora dalla COGNOME si vale di quattro motivi seguiti da memorie e resistiti avversariamente solo con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per l’errore in cui il medesimo sarebbe incorso nell’escludere dal costo del finanziamento il premio dell’assicurazione contratta dalla ricorrente a garanzia del finanziamento concessole dall’intimata a fronte della cessione del quinto, malgrado la polizza inerisse necessariamente all’erogazione del credito -; il secondo motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per l’errore in cui il medesimo sarebbe incorso nel ritenere ostativo alla ricomprensione di detto costo nella determinazione del costo del finanziamento il principio di simmetria in quanto detto principio, enunciato dalle SS.UU. con riferimento alla commissione di massimo scoperto e agli interessi moratori, è inoperante al di fuori di tali situazioni di principio -; il terzo motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello
per l’errore in cui il medesimo sarebbe incorso nell’affermare che la paventata illegittimità delle richiamate istruzioni della Banca d’Italia per il contrasto con l’art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108 comporta l’impossibilità di applicare l’art. 644 cod. pen., in quanto il vizio ascrivibile a dette istruzioni non si comunica anche ai decreti ministeriali -; ed il quarto motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per l’errore in cui il medesimo sarebbe incorso nel sostenere che il costo della assicurazione non costituisce remunerazione della prestazione di finanziamento di cui tenere conto ai fini della rilevazione del costo del finanziamento in ragione della sua obbligatorietà a mente dell’art. 54 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 -, esaminabili congiuntamente, in quanto tutti diretti a contestare sotto diversi profilo il medesimo assunto decisorio, sono fondati e vanno pertanto accolti.
Come questa Corte ha invero già avuto occasione di statuire, con segnato riferimento all’assicurazione contratta in occasione di un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio, a cominciare dalla sentenza 8806/2007 -a cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva sino alla più recente Cass. 2600/24 -, va qui ribadito il principio che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
A conforto di esso si pone la considerazione che sottolinea la portata sistematica della norma racchiusa nell’art. 644, comma 5, cod. pen.,
a tenore della quale “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, di guisa che il mero elemento costituito dal fatto che il costo risulti comunque collegato all’erogazione del credito impone che di esso si tenga conto ai fini della determinazione del costo del finanziamento.
Né in questo sono di ostacolo le difformi istruzione a suo tempo adottate da Banca d’Italia qui richiamabili ratione temporis -dell’avviso che ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
In disparte, per vero, dal fatto che trattandosi di fonti normative secondarie non discende da esse alcun vincolo all’attività interpretativa del giudice, è in contrario assorbente il rilievo, a cui ha dato corpo l’arresto in punto di inclusione nei costi del finanziamento della commissione di massimo scoperto di SS.UU. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso un particolare costo -come nell’occasione avveniva per la c.m.s. prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 -rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione nei decreti ministeriali non è quindi ragione per escludere tali voci di costo dalla determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli. Rilievo, questo, che ha poi trovato ulteriore valorizzazione anche in SS.UU. 19597/2020,
allorché, con riferimento agli interessi moratori -che anche nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 non erano oggetto di rilevazione -si è affermato che in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato.
E dunque attesa l ‘eadem ratio , siffatto ragionamento ben si presta ad essere riprodotto anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non impedisce che ai fini della determinazione della soglia usuraria di essi si tenga conto.
Il ricorso va conclusivamente accolto.
Cassata, perciò, la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti al Tribunale di Belluno, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 26 giugno 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME