Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
Oggetto:
Finanziamento Usura
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TarantoINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), fusa con RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 231/2020 pubblicata il 5.8.2020, notificata il 17.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza n. 2215/2016 il Tribunale di Taranto ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di € 11.745,51 in favore di NOME , che aveva denunziato, in relazione a un finanziamento erogatogli, che erano stati corrisposti interessi usurari.
2. ─ Il Giudice di prime cure ha statuito che, secondo la disciplina antiusura introdotta dalla legge 108/1996, per la determinazione del tasso usurario doveva tenersi conto di tutte le remunerazioni, commissioni, spese, escluse le imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; nel coacervo dei costi doveva ricomprendersi anche l’onere della polizza assicurativa collegata al contratto principale, diretta a garantire la restituzione del capitale e degli accessori; il TEG, così calcolato era del 17,17%, a fronte di tasso soglia del 16,395%.Il premio assicurativo, però, non era ripetibile e pertanto dalla somma di € 15.046, 75 quantificata dal CTU quali oneri ripetibili andava sottratto tale costo pari a € 3.301,24.
3 .- Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto parzialmente l’appello e , in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’appellante al pagamento della somma di € 5 .480,23 oltre interessi a favore di COGNOME NOME e quest’ultimo alla restituzione delle maggiori somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado, rigettando anche il suo appello incidentale
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
nonostante che le Istruzioni della Banca d’Italia dell’epoca non prevedessero che i costi assicurativi rientrassero tra i costi rilevanti ai fini dell’individuazione del TEG, la polizza assicurativa è in stretta correlazione con il finanziamento e, pertanto, il relativo costo va conteggiato nel TEG;
la domanda proposta dal COGNOME riguardava la restituzione dei soli interessi passivi e la banca non doveva quindi essere condannata alla restituzione degli altri costi e commissioni;
le commissioni in ogni caso integrano costi effettivamente sostenuti dal finanziatore, a fronte del servizio reso al mutuatario e l’art. 1815, comma 2, c.c. limita la non debenza ai soli interessi passivi;
la spesa di mediazione era stata erogata ad un terzo con la conseguenza di non essere ripetibile e il costo della polizza assicurativa atteneva ad un servizio, comunque, ricevuto dall’assicurato, ed era stato sostenuto nei confronti dell’impresa assicuratrice.
4 . ─ NOME COGNOME, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso e ricorso incidentale ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p. e art. 4 l.n. 108/1996, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte non avrebbe considerato che la banca è tenuta alla restituzione anche dei costi aggiuntivi poiché questi concorrono a formare gli interessi passivi, in senso lato, del mutuo.
– Con il secondo motivo: Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
6.1 -Il primo e il secondo motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono fondate nei sensi di cui in motivazione.
La motivazione della Corte di merito ha recepito la deduzione dell’appellante RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la domanda dell’attuale
ricorrente fosse limitata ai soli interessi passivi. Nell’interpretazione della domanda formulata dal ricorrente la Corte non ha tenuto conto che nell’atto introduttivo del giudizio, debitamente trascritto nel ricorso dinanzi a questa Corte nel rispetto del principio dell’autosufficienza, il ricorrente aveva precisato la sua domanda con il riferimento agli interessi passivi, ma anche l’esatta somma di cui chiedeva la restituzione pari a € 9.446,75.
La Corte territoriale non ha considerato, come avrebbe dovuto, nella sua attività interpretativa della domanda giudiziale la eventuale coincidenza di tale somma con i soli interessi passivi e se nella richiesta numerica formulata fossero implicitamente inclusi anche gli altri costi. Ed anzi la Corte ha precisato: «Poiché l’appellante ha ammesso di aver ricevuto l’estinzione anticipata con deduzione di € 57,53 di interessi, poiché l’ammontare degli interessi pattuiti fino alla data di estinzione era di € 5537,76, residua un debito di ripetizione pari a € 5480 (€ 5537,76 -€ 57,53), al cui pagamento, in parziale riforma della sentenza gravata sentenza, la stessa va condannata».
Risulta, pertanto, accertato nel merito che la somma dovuta per i soli interessi passivi non corrisponde alla somma specificamente richiesta nella domanda. Su tale aspetto la sentenza impugnata è carente di motivazione per non aver tenuto conto di tale decisivo elemento nell’interpretazione della domanda , letta erroneamente in modo riduttivo.
7. -Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p. e art. 2 l. n. 108/1996, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla mancata inclusione nelle somme da restituire, dei costi per la polizza assicurativa e per la mediazione.
7.1 -La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che a p. 5 precisa che i costi di assicurazione attenevano ad un servizio comunque ricevuto dall’assicurato ed erogato da terzi e che le spese di mediazione non
erano ripetibili verso la società perché erogate a terzi. La Corte non ha mai negato che le spese assicurative dovessero essere conteggiate ai fini del calcolo del TEG ma per i motivi innanzi esposti, che non sono censurati specificamente, ha statuito che non erano ripetibili nei confronti del finanziatore.
La ricorrente incidentale deduce:
8 .-Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 644 c.p. e agli artt. 1 e 2 l.n. 108/1996, erronea applicazione dei decreti del Ministero del Tesoro e delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale.
8.1 -Questa Corte ha ripetutamente statuito che la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell’art. 2 l. n. 108/1996, che non introduce una deroga all’art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d’Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio.
Le Istruzioni di Banca d’Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. Un., n. 19597/2020; Cass., Sez. Un., n. 16303/2018).
In altri termini, la ‘centralità sistematica’ di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e , quindi, anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
«Ed invero, se è manifesta l’esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all’uopo, sufficient e che le stesse risultino collegate alla concessione del credito».
La circostanza che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l’inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione (Cass., n. 8806/2017; Cass., n. 29501/2023).
9. -Per quanto esposto, il primo e il secondo motivo del ricorso principale vanno accolti, inammissibile il terzo; il ricorso incidentale va rigettato. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il terzo e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione