Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32416 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32416 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
sul ricorso 9750/2021 proposto da:
CONDOMINIO DI INDIRIZZO n. 45/63/65 in ROMA, in persona del legale rappres. p.t.,; elett.te domic. presso l’Andrea Monti , dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
ROMA RAGIONE_SOCIALE (già Comune RAGIONE_SOCIALE Roma) in persona del legale rappres. p.t., elett .te domic. presso l’avvocatura capitolina, rappres. e difesa dall ‘AVV_NOTAIO , con procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 4841/2020 de lla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 12.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Cons. rel., dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2015 il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda del condominio di INDIRIZZO, in Roma, aveva annullato l’intimazione di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo al 2010 in ragione di alcune intercapedini e griglie incorporate nell’edificio condominiale.
Con sentenza del 12.10.2020 la Corte d’appello accoglieva il gravame proposto da Roma Capitale avverso la suddetta sentenza, respingendo l’opposizione proposta dal condominio, osservando che: l’eccezione di giudicato del condominio era infondata in quanto mancava l’attestazione di cancelleria relativa al passaggio in giudicato delle sentenze indicate; l’obbligo del pagamento del canone prescindeva dal rapporto concessorio in quanto in contrasto con l’art. 63 d.lgs. n.446/97, scaturendo piuttosto dal fatto d ell’occupazione di strade ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, e dovuto dunque anche nel caso di occupazione abusiva (cd. concessione presunta) traendo origine la sua giustificazione non già dalla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo del suolo, bensì dall’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. Il condominio di INDIRIZZO ricorre in cassazione con tre motivi, seguiti da memoria. Roma Capitale resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce il sopraggiunto giudicato esterno, di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, formatosi in ordine ad una sentenza della stessa Corte, successiva a quella oggetto di causa, pronunciata tra le stesse parti nel 2020 e non impugnata, che aveva
statuito l’inesistenza del diritto comunale di percepire il Cosap nei confronti del condominio ricorrente.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, per a ver la Corte d’appello ritenuto che il condominio non avesse provato il giudicato esterno in ordine alla questione controversa, senza tener conto della sentenza del Tribunale di Roma n. 17974/13 munita di attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato, che aveva dichiarato non dovute le somme oggetto dell’avviso di liquidazione relativo al Cosap maturato nel 200 4, nonché della sentenza dello stesso giudice di secondo grado, n. 3291 del 2020 e di altre emesse nel 2013 e 2014.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 63 d .lgs n. 446/97, in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo d el canone Cosap, per aver la Corte d’appello ritenuto dovuto il canone in mancanza della concessione, venendo in rilievo nella specie un’occupazione senza titolo per la quale però il Comune non aveva formulato nessuna domanda, in mancanza della prova della costituzione di una servitù pubblica.
Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, va osservato che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno, come invece, affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., n. 17310/20).
Inoltre, l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione,
in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass., n. 5508/18).
Nella fattispecie, il ricorrente ha trascritto nel ricorso solo una parte della motivazione della sentenza che avrebbe rappresentato l’invocato giudicato esterno, per cui non risulta rispettato il principio dell’autosufficienza , in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte.
Il terzo motivo è infondato. In tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l’acquisto da parte del Comune dell’area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell’aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell’edificio, non fa sorgere a carico del condominio l’obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell’esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell’obbligazione, costituito dall’occupazione del suolo pubblico (SU, n. 1611/07).
E’ stato altresì affermato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dall’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., n. 17292/19 e n. 1435/18 che ha cassato la sentenza nella quale il giudice di seconde cure, pur non ritenendo esclusa l’occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio, aveva fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una specifica concessione, laddove, invece, il presuppost o applicativo della Cosap è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico).
Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21).
Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che lo spazio sul quale insistevano griglie ed intercapedini in questione era da tempo destinato al pubblico transito, come peraltro riconosciuto dall’appellato nel giudizio di secondo grado; né è emerso che tale tratto del marciapiede abbia perso irreversibilmente la caratteristica di parte del tessuto viario. Inoltre, la stessa Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che griglie ed intercapedini fossero state incluse nel progetto edilizio poi assentito dal Comune con il permesso (o la licenza) di costruire in
quanto ciò comunque non provava che tale tratto di strada non avesse avuto in precedenza destinazione al pubblico transito.
Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte d’appello abbia deciso violando il principio sull’onere probatorio che sarebbe gravato, a suo dire, sul Comune il quale avrebbe pertanto dovuto dimostrare la regolare costituzione di una servitù pubblica. Ora, tale prova non risulta espressamente fornita, ma dalla sentenza impugnata si evince che la strada in questione e ra inserita nell’elenco delle strade pubbliche per cui si può ragionevolmente presumere che la suddetta destinazione risalga ad un perio do anteriore, anche al permesso di costruire l’edificio cui è annesso il marciapiede per cui è causa.
In realtà, non è neppure provato da parte del ricorrente che griglie ed intercapedini fossero incluse nel progetto edilizio vagliato dal Comune illo tempore.
In ogni caso, il presupposto del canone è costituito dall’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo, costituito dalle griglie serventi l’edificio, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità-, e ciò a prescindere se quest’ultime fossero, o meno, comprese nel progetto edilizio assentito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00= di cui 200,00= per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.