Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31528 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
sul ricorso 10742/2022 proposto da:
NOME domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-QUESTURA DI ROMA
– intimati – avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA depositato il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME, cittadino tunisino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i l quale il Tribunale di Roma, richiesto dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha prorogato il trattenimento del medesimo in atto presso il
locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo che, avendo il decidente adottato l’impugnato provvedimento di proroga ritenendo sussistente un pericolo di fuga, quando viceversa il AVV_NOTAIO aveva motivato la richiesta ritenendo pretestuosa la domanda del ricorrente di protezione internazionale, risulterebbero perciò violati l’art. 6 d.lgs. 142/2015 e l’art. 112 cod. proc. civ.
Non hanno svolto attività difensiva le amministrazioni convenute.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
E’ ben vero che a mente dell’art. 6 d.lg.142/2015 il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale presso il CPR è consentito, tra l’altro, a mente del comma 2, lett. d) quando sia “necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso”.
Tuttavia, ciò non svincola il decidente dal pronunciarsi in conformità alla domanda, sicché, dovendo il sindacato giurisdizionale svilupparsi, nel caso che ne occupa, in adesione al requisito della strumentalità della domanda di protezione addotto dal AVV_NOTAIO a fondamento della formulata richiesta, il Tribunale, che invece ha elevato a presupposto del suo accoglimento il pericolo di fuga, è venuto manifestamente meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con l’effetto di rendere perciò viziata la propria decisione, non diversamente, del resto, da quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare in relazione all’analoga questione postasi in materia di espulsione, escludendosi che il
giudice possa accertare una diversa causa espulsiva rispetto a quella oggetto di contestazione (Cass., Sez. VI-I, 18/10/2022, n. 30648).
Il ricorso va dunque accolto ed il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato senza rinvio. Condanna le intimate al pagamento in favore del ricorrente delle spese, che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e, quanto al giudizio di merito, in euro 1200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, somme queste tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.10.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME