Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36048 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36048 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23632-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 978/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/01/2017 R.G.N. 982/2013; RILEVATO che:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME. RITENUTO che:
Oggetto
R.G.N. 23632/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
RAGIONE_SOCIALE convenne l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice de l lavoro di Ferrara al fine di far accertare che non aveva avuto responsabilità nella causazione delle malattie professionali sofferte da due lavoratori e nell’infortunio occorso ad un terzo, con la conseguente riduzione del tasso del premio per l’anno 2007 nella misura del 21 per mille; la domanda fu avversata dall’RAGIONE_SOCIALE che, in riconvenzionale, chiese l a condanna della società al pagamento della rata di premio per l’anno 2007 nella misura del tasso del 32 per mille ovvero del 32 per mille, nell’ipotesi subordinata dello scorporo dell’incidenza dell’infortunio;
il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale, condannando la società a pagare la somma di euro 767.230,21 compensando le spese di lite;
ciò in quanto, da un lato, la medesima società non aveva tempestivamente proposto, nel termine di decadenza di 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento, opposizione al modulo 20 SM con il quale era stata comunicata l’oscillazione del tasso, e, dall’altro, in quanto la variazione dipendeva solo dall’oggettivo verificarsi de lle patologie contratte dai dipendenti che, comunque, erano causalmente ricollegate alla responsabilità della stessa società;
l a Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 978 del 2016, ha accolto l’impugnazione principale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE , restando assorbita l’impugnazione incidentale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e relativa alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
la decisione ha respinto l’eccezione di genericità dell’atto d’a ppello ed ha ritenuto sufficientemente descritte le ragioni di doglianza fatte valere dalla società, precisamente: a) erronea esclusione del diritto alla sospensione ex art. 45, comma 2, d.P.R.124/1965: b) carenza di specificità del provvedimento impugnato; c) tardività delle specificazioni delle ragioni poste a suo fondamento; d) erroneità della decisione per mancanza di nesso di causalità tra le malattie professionali e l’infortunio e la variazione del tasso ; quindi,
ha ritenuto preliminare il motivo che censurava la ritenuta insufficienza della motivazione del provvedimento di oscillazione del premio (TARGA_VEICOLO) ed ha accertato che l’RAGIONE_SOCIALE ave va violato il disposto dell’art. 23 D.M. 12 maggio 2000, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 9660/1998; 12754/98; 13762/1999; 14625/1999; 15123/2000 e Cass. 14842/2004);
nel caso di specie, solo con la comunicazione del 18 gennaio 2007 erano stati esplicitati gli eventi che avevano prodotto la variazione, mentre il modello NUMERO_DOCUMENTO comunicato nel dicembre 2006 conteneva solo l’indicazione del nuovo importo, con la conseguenza che era pieno diritto della società quello di opporsi e chiedere la sospensione della nuova tariffa;
avverso tale sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo, relativo alla affermata novità della censura relativa alla assenza di motivazione de ll’originario provvedimento di variazione, con cui si denuncia la violazione degli artt. 112, 437 secondo comma, 345, 276 secondo comma e 359 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4) c.p.c. ; in particolare, si lamenta che la sentenza impugnata abbia del tutto illegittimamente modificato l’oggetto devoluto al proprio giudizio , introducendo il tema dell’i llegittimità della pretesa dell’Istituto per un vizio motivazionale dell’originario atto di variazione del premio;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il Collegio ha fissato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione;
CONSIDERATO che:
preliminarmente va rilevato che, qualora, come avviene nel caso di specie, venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l’effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito,
potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi (Cass. n. 9644 del 2003);
ciò chiarito, il motivo di ricorso, ammissibile ed autosufficiente per aver riportato in ricorso i passi salienti degli atti introduttivi del giudizio sia relativamente al primo che al secondo grado che per averli allegati in copia, è fondato;
invero, la causa petendi della causa introdotta dalla odierna controricorrente in primo grado era costituita dalla negazione della responsabilità della società nella determinazione delle malattie professionali e dell’infortunio verificatisi nell’anno 2007, al fine di pretendere il mantenimento del premio nella misura del 21 per mille; peraltro, per effetto della domanda riconven zionale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE , come la stessa sentenza impugnata espone, erano state sottoposte al giudice anche le domande di accertamento e di condanna della pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE di variare l’importo del premio dal 21 al 34 per mille ed in via subordinata del 23 per mille;
mediante la costituzione in grado d’appello, contenente impugnazione incidentale quanto alla compensazione delle spese, l’RAGIONE_SOCIALE ha ribadito le proprie ragioni che avevano trovato integrale accoglimento con la sentenza impugnata; pertanto, oggetto del giudizio di primo grado ma anche di quello d’appello era la determinazione della legittima misura del premio assicurativo dovuto dalla odierna controricorrente nell’anno 2007 ; l’indicazione dell’iniziale carenza di specificazione del provvedimento di variazione del tasso faceva parte della narrazione degli antefatti relativi alla vicenda amministrativa che aveva condotto l’RAGIONE_SOCIALE a variare il premio, restando superato dal successivo svolgersi dello stesso procedimento e dalla devoluzione alla fase giurisdizionale della intera vicenda;
in nessun modo il giudizio d’appello poteva essere ridotto ad un giudizio sulla legittimità formale di un atto amministrativo interno al rapporto contributivo esistente tra le parti;
ciò neanche per effetto del l’accoglimento di un motivo di per sé inidoneo a definire la controversia, proprio per la marginalità della questione posta all’interno del più ampio oggetto del giudizio;
la decisione impugnata ha quindi realizzato una palese violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto ha, mediante una illegittima modifica della causa petendi e del petitum dedotti in causa, sostanzialmente omesso la pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, accolta dal Tribunale e reiterata dall’RAGIONE_SOCIALE con l a memoria di costituzione in secondo grado;
invero, questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda (Cass. n. 19214 del 2023);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame dei motivi d’appello alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre