Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 875 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20771/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, alla INDIRIZZO
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio in Cassano d’Adda, INDIRIZZO
-CONTRORICORRENTE –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t.
-INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2570/2016, pubblicata in data 22.6.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Monza, chiedendo la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei
Oggetto: comunione
compensi professionali per la difesa svolta in due giudizi di opposizione a precetto e per la condanna in solido sia dell’assistita che Metalvern ai sensi dell’art. 68 L.P. per le spettanze dei successivi giudizi di appello definiti con transazione.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda relativamente ai compensi per i giudizi di primo grado, per l’importo di €. 4207,87, che ha posto a carico della RAGIONE_SOCIALE per le cause di appello ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 2460,08 , senza vincolo di solidarietà.
Proposto appello dall’avv. COGNOME la Corte distrettuale di Milano ha ritenuto che il difensore avesse chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei compensi per i soli giudizi di primo grado e non anche le cause di appello, non potendo ottenere, per queste ultime, la condanna di entrambe le società con vincolo solidale in assenza di domanda; in parziale accoglimento del gravame, ha però ordinato il rimborso forfettario delle spese generali, condannando l’appellante al pagamento delle spese di secondo grado.
Per la cassazione della sentenza l’avv. NOME COGNOME propone ricorso in tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La Curatela del Fallimento Metalvern è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria del 22.3.2022 la causa è stata inviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulle questioni poste dal terzo motivo di impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 della legge 247/2012 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza omesso di considerare che la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito incarico all’avv. COGNOME per la notifica del precetto e per la
successiva fase di opposizione e che la RAGIONE_SOCIALE era, invece, la controparte processuale, per cui entrambe le società dovevano rispondere in solido per il pagamento dei compensi professionali avendo transatto i giudizi di appello, come il difensore aveva esplicitamente chiesto nelle conclusioni in atti.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., per aver il giudice di merito ritenuto che il ricorrente avesse chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al solo pagamento di € 4207,87 per i giudizi di primo grado, senza aver disposto l’acquisizione dei fascicoli di primo grado per individuare l’effettivo contenuto delle domande.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, nonostante il parziale accoglimento dell’appello , il ricorrente sia stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello in assenza di soccombenza.
Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che, al contrario di quanto dedotto, solleva questioni processuali con adeguata specificazione delle vicende rilevanti per la decisione. La lite può esser definita sulla base del contenuto delle domande e presente giudizio di legittimità, non occorrendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di
delle conclusioni riprodotte negli atti del merito, andati smarriti.
3. Il primo motivo è fondato.
Il ricorso, deducendo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, sollecita un nuovo apprezzamento del contenuto della domanda che non è precluso a questa Corte di legittimità.
La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è -in genere – attività riservata al giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto
sostanziale dell’atto interpretato o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violati i limiti costituiti, da un lato, dall’esigenza di rispetto del principio della domanda e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 2148/2004; Cass. 20322/2005; Cass. 5402/2019; Cass. 11103/2020; Cass. 12967/2023; Cass. 17186/2023; Cass. 15012/2023; Cass. 27772/2023; Cass. 32898/2023).
In tal caso non va scrutinata la sufficienza e logicità della motivazione della pronuncia, ma occorre esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente proposta (in tal senso Cass. s.u. 8077/2012; Cass. 41465/2021).
Dal tenore letterale delle conclusioni formulate a verbale, si evince che i l ricorrente, oltre al pagamento dei compensi per € 4207,87 nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spettanze per i giudizi di appello in via solidale con la parte assistita , pari ad € 2460,00, distinguendo chiaramente le somme pretese in via esclusiva dalla cliente per il patrocinio svolto in primo grado, da quelle riguardanti la difesa in appello, pretese con vincolo di solidarietà per effetto de ll’intervenuta transazione.
L’importo di €. 2460,00 per i giudizi di impugnazione non poteva ritenersi ricompreso, in assenza di una più esplicita limitazione del petitum, nella somma complessivamente richiesta, pari ad €. 4207,87, non potendo ritenersi indicativa, in tal senso, l’elencazione a verbale delle prestazioni svolte, a fronte dell’esplicita richiesta di pagamento dei compensi in via solidale nei confronti di entrambe le società convenute (cfr. conclusioni riprodotte anche a pag. 11 del controricorso).
La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse chiesto il pagamento solidale di ulteriori importi per il giudizio di appello a carico della RAGIONE_SOCIALE ha mal inteso il contenuto della domanda, violando l’art. 112 c.p.c.
E’ , pertanto, accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda