Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20543 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19593/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, con sede in San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in NapoliINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Como, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 68/2022 depositata il 5/8/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Napoli su istanza di RAGIONE_SOCIALE
La corte distrettuale premetteva che con l’unico motivo di doglianza
la reclamante aveva lamentato l’insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità.
Ricordava che era onere del debitore, per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, invocare la propria qualità di imprenditore non fallibile, deducendo e provando i relativi fatti impeditivi.
Riteneva, poi, di dover tener conto, dato che la società debitrice era stata posta in liquidazione, dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento doveva essere volto unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale ed integrale soddisfazione dei creditori, poiché, visto che la società non si proponeva più di stare sul mercato, essa aveva la sola necessità di definire le passività pendenti.
Osservava, infine, che la reclamante non aveva fornito elementi probatori utili a far ritenere che godesse di questa situazione di equilibrio, poiché l’attivo patrimoniale denunciato non consentiva di ipotizzare un adempimento del credito della sola compagine istante.
RAGIONE_SOCIALE 66 ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 5 agosto 2022, prospettando due motivi di doglianza.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE e Fallimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Il secondo motivo di ricorso -dal cui esame è opportuno prendere le mosse, in applicazione del principio della ragione più liquida lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e 18 l. fall., perché la pronuncia impugnata non ha, nel concreto, esaminato il motivo con il quale si era contestato l’utilizzo, da parte del tribunale, del dat o storico di indebitamento nel triennio anteriore alla data di dichiarazione del
fallimento, anziché del dato attuale, incorrendo pertanto nel vizio di non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
5. Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha espressamente registrato, in esordio alla propria decisione, che la compagine reclamante aveva contestato il raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., perché, da un lato, attivo patrimoniale e ricavi lordi non arrivavano alla soglia di legge nel triennio di riferimento, dall’altro, quanto all’indebitamento, era stato valutato il dato storico e non quello attuale relativo all’anno 2021.
I giudici distrettuali, tuttavia, pur avendo dato atto che l’unica censura presentata riguardava la questione del mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l. fall., non si sono dedicati a prenderla in esame, analizzand o invece l’aspetto dell’insolvenza in cui versava RAGIONE_SOCIALE quale società in liquidazione.
La mancanza di una statuizione, esplicita o implicita, a proposito dell’unica questione sollevata con l’impugnazione integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra ‘tutta la domanda’ presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità della sentenza impugnata.
L’ulteriore motivo di ricorso proposto rimane assorbito.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 16 maggio 2024.